Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5106 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10841-2020 proposto da:

M.S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2028/2019 della CORTE, D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA LAURA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.S.H., cittadino del Bangladesh, ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministro dell’interno, disatteso quello incidentale, ed in riforma dell’ordinanza del locale tribunale, ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione per ragioni umanitarie.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 c.p.c..

2. Nel racconto reso, il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese perchè, quale appartenente al partito “Amatij Islami”, egli era rimasto ferito nel corso di una manifestazione per gli attacchi subiti dal contrapposto partito, l'”Awami League”; sporta denuncia alla polizia senza esito e ricevuta una richiesta estorsiva di denaro ancora dagli appartenenti all'”Awami League” a Dhaka, dove si era trasferito, non riuscendo a pagare decideva di abbandonare il Bangladesh dopo aver subito la distruzione del suo locale commerciale, non riuscendo ad ottenere protezione dalle autorità del suo paese.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa valutazione di un fatto controverso – omessa valutazione compartativa della situazione di partenza e dell’integrazione lavorativa e sociale del ricorrente – Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione di norma di legge violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – Violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-10-27”.

La corte di merito aveva rivenuto, anche in ragione della non credibilità del racconto reso, nella natura individuale e non collettiva dell’invocato rimedio, l’insussistenza di specifiche circostanze riferibili al soggetto richiedente che si era limitato a paventare un rischio meramente ipotetico.

La motivazione adottata dai giudici di appello era stereotipata e. priva di riferimento al caso concreto non considerando, in violazione del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, le concrete circostanze fattuali dedotte dal ricorrente e, a conforto, le sue produzioni documentali (tra le quali il documento di appartenenza al partito e la fotocopia del menù del ristorante di cui era titolare).

Il motivo è inammissibile perchè non dialoga con la sentenza nella parte in cui la corte di merito, fermo il giudizio di non credibilità del racconto, già formulato dal primo giudice, su quello calibra correttamente l’individuazione delle personali condizioni di vulnerabilità che legittimano al riconoscimento della protezione umanitaria.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già.1a situazione partic, dare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

Nella non credibilità del racconto per quanto già accaduto ed in difetto di ulteriori situazioni individuali integranti i gravi motivi di legge e legittimanti la protezione, la motivazione della curie di merito è stata correttamente ispirata dall’applicazione dei principi di questa Corte di cassazione ed il motivo non deducendo la tempestiva allegazione di diversa individuale condizione di vulnerabilità è generico ed inconcludente. (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

Nel resto la proposta critica si risolve in una inammissibile diretta rivalutazione del fatto (Cass. n. 34476 del 27;12/2019) volta a dare sostegno alla concedibilità della misura reiterando le deduzioni iniziali di cui al racconto.

4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere “Violazione art. 360 c.p.c., comma , n. 3; violazione o falsa applicazione di norma di diritto, violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1-1.1 e s.m.o.; violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art 32 – violazione artt. 3 e 8 Cedu”. La corte di merito avrebbe dovuto comparire, comparare come fatto dal primo giudice, la situazione – di partenza presso il Paese di origine e quella goduta in Italia dal richiedente, che si era quivi integrato svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e formando una propria famiglia come da certificato prodotto successivo alla pubblicazione dell’impugnata sentenza.

Il motivo è inammissibile perchè non tiene conto, nella sua declinazione, del paradigma normativo integrativo della protezione umanitaria in cui o il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, nella necessità che il richiedente indichi i fatti costituti -à del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020; Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019). Come ritenuto nell’impugnata statuizione, la mera situazione di integrazione nel paese di accoglienza non è ragione di accoglimento della domanda di protezione umanitaria mancando in tal caso l’esercizio, e tanto per difetto di uno dei due necessari termini, del giudizio di comparazione tra situazione di pericolo in patria e situazione di integrazione avuta nel Paese di accoglienza.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis,.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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