Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5107 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10872-2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro prò

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3987/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 27/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01 /2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALEA LAURA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.S., cittadino del Gambia, ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Messina, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente commissione territoriale gli denegava il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Nel racconto reso, il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese dopo aver trascorso alcuni mesi in Mauritania, Algeria e Libia, raggiungendo l’Italia il 3 aprile 2018, perchè, esercitando i compiti di guardia carceraria presso il carcere “Mile Two Central Prison”, nel servizio di scorta, temeva di subire ripercussioni per avere egli adempiuto con altri colleghi all’ordine superiore, riferito come diretto del dittatore Jammeh, di maltrattare quattordici detenuti in quanto organizzatori della manifestazione tenutasi a Serkunda il 14 aprile 2016.

Tale timore veniva in seguito alla vittoria politica del presidente Barrow, dell’intervenuto l’arresto dei suoi superiori e di altri suoi colleghi, e dopo avere egli subito la perquisizione della sua abitazione ed il sequestro della divisa. Le persone maltrattate per ordini superiori ricoprivano inoltre ed ormai incarichi governativi.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dell’art. 4 Direttiva 2004/83/CE, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111Cost. e degli artt. 3,6 e 13Cedu, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 “per mancato rispetto del principio di cooperatole per omessa pronuncia sul rischio dedotto di persecuzione individuazioni in termini di ingiusta persecuzione giudiziaria, ovvero di persecuzione da parte di agenti privati ovvero degli oppositori politici maltrattati, in adempimento di ordini superiori, nell’esercizio delle funzioni di guardia penitenziaria, oggi al potere” (p. 13 ricorso). La corte di merito si era limitata, nell’esaminare le forme di persecuzione ed il pericolo di danno grave lamentato dal ricorrente, ad escludere il rischio di arresto senza valutare le fonti fatte valere dal primo (Amnesty International, all.to 7 al ricorso di primo grado, p. 15 ricorso)’che riferivano di persistenti arresti arbitrari e violenze di polizia nei confronti degli oppositori politici e la pessima situazione delle carceri in Gambia, evidenze rilevanti ai fini del timore di persecuzione, ma anche del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e quindi del perdurante connesso rischio. Il tribunale aveva fondato la propria decisione su fonti diverse da quelle tempestivamente dedotte dal ricorrente senza provocare su queste ultime il contraddittorio.

4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violatone e/o falsa applicatone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, co. lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 4 Direttiva 2004/83/CE, art. 101 c.p.c., artt. 115 e 116, in relazione agli articoli 24 e 111 Cost. e artt. 3, 6 e 13 CEDU, per mancato rispetto del principio di cooperatone istruttoria del giudice nell’utilizzo delle fonti informative e conseguente vizio di motivatone”.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'”art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4 e 5 – violatone e/ofalsa applicatone del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, art. 4 Direttiva 2004/83/CE, artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c., art. 11 Cost., e artt. 8, 6 e 13 Cedu” con riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria, per mancato rispetto del principio di cooperazione ed omesso esame dei rischi di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel Paese di origine.

6. Nel preliminare rilievo che la proposta del relatore non vincola il collegio ai fini della decisione (Cass. n. 5371 del 02/03/2017; Cass. n. 4541 del 22/02/2017), i motivi primo e secondo presentano profili strutturali di manifesta infondatezza e di inammissibilità.

Il tribunale di Messina nella svolta motivazione svolge un accertamento che, condotto su fonti aggiornate (Report mondiale sul Gambia del 2018), concludentemente individua del momento storico successivo a quello in cui sono avvenute le vicende narrate dal ricorrente la capacità del nuovo governo per l’azione del presidente Barrow di preservare i diritti umani ed invertire l’eredità autoritaria ed abusiva dell’ex presidente Jammeh valorizzando i lavori della istituita “Commissione per la verità e la riconciliazione (TRRC)” istituita per fare luce sulle violazioni perpetrate durante il precedente periodo di dittatura”.

La motivazione resa non si presta nè ad un giudizio di nullità strutturale, rispettando nei suoi contenuti il raffronto tra fonti di contesto ed argomentazioni spese e quindi certamente preservando quel minimo costituzionale la cui sola violazione integra la dedotta nullità, nè ad un sindacato in termini di omessa motivazione su fatto decisivo, restando le evidenze a tal fine dedotte dal ricorrente, sull’esistenza ancora in Gambia nel vigore del nuovo governo di arresti arbitrali nella perdurante esistenza della pena di morte, non capaci di scardinare l’impianto motivatorio del provvedimento restando, piuttosto, le stesse relegate ad una diversa ed inammissibile lettura dei fatti non sindacabile nel giudizio di legittimità.

Il terzo motivo è generico deducendosi per esso la violazione della normativa a presidio del riconoscimento della protezione umanitaria senza allegazione di condizioni di vulnerabilità individuale con contrapposta e non concludente critica alla motivazione che detta allegazione aveva escluso.

7. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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