Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5110 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11003-2020 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 832/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.O., nato in Ghana, di religione cristiana, ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia, rigettando l’impugnazione, ha confermato l’ordinanza del locale tribunale che ne aveva disatteso la richiesta di protezione sussidiaria e di riconoscimento di un permesso per gravi ragioni umanitarie e con essa il giudizio, espresso dal primo giudice, di non credibilità del racconto e di insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alle misure richieste.

Il Ministero dell’interno si è tardivamente costituito al dichiarato fine di partecipare alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Nel racconto reso il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese per le continue vessazioni cui veniva sottoposto dal patrigno, secondo marito della madre, nel timore che la sua permanenza in famiglia potesse determinare nuovi problemi per la madre, che ogni qualvolta prendeva le sue difese era malmenata dal marito, si dirigeva ad ***** per poi, nel tempo, trasferirsi dapprima in Mali, dove rimaneva per più di dieci anni, quindi in Algeria, in Marocco ed in Libia da cui raggiugeva, a bordo di un gommone, l’Italia.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) in relazione all’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1 ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: per avere la corte di appello di Venezia violato i canoni legale di interpretazione degli elementi istruttori, nonchè per avere omesso l’esame di un fatto decisivo”.

Il motivo è inammissibile perchè generico; non si confronta con la ratio della sentenza impugnata (p. 4 motivazione) là dove la corte si esprime sulla mancanza di un perdurante ed attuale pericolo quanto alle condotte di maltrattamento tenute dal patrigno e tanto in ragione della distanza temporale, pari a venti anni, dei fatti narrati, nella capacità del richiedente in ogni caso, ormai adulto, di contrapporsi al patrigno i cui maltrattamenti non integravano in ogni caso, non sapendosi neppure se il patrigno fosse ancora in vita e quindi con esclusione per la descritta vicenda dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ed i rischi di condanna a morte o di trattamenti inumani e degradanti, il tutto per una motivazione che sfugge alla dedotta nullità per difetto, assoluta contraddittorietà e perplessità, avendo la corte di merito, nella svolta sentenza, provveduto a scrutinare il racconto confrontando l evidenze narrate con i paradigmi normativi delle evocate forme di protezione.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullita del procedimento – in violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3bis; per non avere il collegio valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita del ricorrente alleate in giudizio, nonchè per aver omesso l’esame di un fatto decisivo”.

Il motivo è manifestamente infondato ove per esso si invoca la mancanza di motivazione avendo la corte di appello raffrontato il racconto reso con le norme di definizione della richiesta protezione umanitaria per poi escludere, della situazione personale denunciata con il primo, gli estremi per l’integrazione di – gravi motivi” legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria intesa come lesione del nucleo ineliminabile, nel paese di provenienza, dei diritti della persona, previo scrutinio della situazione del Paese di provenienza nel confronto tra la situazione avuta in Italia, di cui la corte di appello valorizza la mancanza di legami familiari e di attività lavorativa (Cass. 4455/2018; Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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