Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5111 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 14091-2020 proposto da:

P.K.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

UTG – PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 3824/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 16/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONE FRANCESCA che chiede alla Corte l’accoglimento del ricorso e, in conseguenza, di dichiarare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. P.K.C., cittadino nigeriano, propone dinanzi a questa Corte di cassazione ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza del 16 aprile 2020 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, ha dichiarato la propria incompetenza sul ricorso dal primo presentato in data 19 aprile 2019, ex art. 13 TUI, comma 8, per l’annullamento del decreto di espulsione dei Prefetto della Provincia di Caserta, rappresentando la pendenza del giudizio ex art. 31 TUI, comma 3, introdotto per ricorso del 29 marzo 2019 davanti al tribunale per i minori di Napoli nell’interesse della figlia minore.

Il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, investito della domanda D.L. n. 241 del 2004, ex art. 1, comma 2-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 271 del 2004, per il criterio di collegamento territoriale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2, ha declinato la propria competenza ritenendo la materia devoluta, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di Immigrazione, istituite presso i tribunali ordinari del luogo dove hanno sede le Corti di appello.

Il P.G. della Corte di cassazione, ex art. 380 ter c.p.c., comma 1, ha concluso per la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere.

2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2, del D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 241 del 2004, e del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017.

2.1. Il Tribunale aveva ritenuto la propria incompetenza perchè, D.L. n. 13 del 2017, ex art. 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 8, nonchè le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, e quelle relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, sono attribuite alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea e tanto nel rilievo dell’applicabilità dell’indicata normativa, entrata in vigore il 18 aprile 2017, al caso in esame poichè il ricorso era stato introdotto il 29 aprile 2019.

2.2. Il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione doveva essere proposto quindi davanti al tribunale ordinario, territorialmente individuato, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, comma 2, nel Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, in ragione dell’autorità che aveva emanato il provvedimento espulsivo, in quanto alla data di deposito del primo era pendente il giudizio n. 529/2019 V.G., relativo alla domanda ex art. 31 TUI, comma 3, davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli.

2.3. Il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, non ricomprende nell’elenco delle materie di competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, le controversie di espulsione e di allontanamento dei cittadini extracomunitari e quindi, anche in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, la cornice di riferimento – di cui all’art. 13 TUI, comma 8, al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2, e al D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis – sarebbe rimasta invariata.

Nel caso di ricorso pertanto avverso il decreto di espulsione di cittadino extra UE proposto in pendenza di giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, il tribunale competente avrebbe dovuto essere individuato con il criterio della competenza per territorio, di cui al citato D.L. 241, art. 1, comma 2-bis, e non con quello per materia di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2.

3. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 2-bis, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, che ha attribuito alla cognizione del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, l’opposizione avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, stabilisce che: “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30, comma 6, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3 e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui allo stesso decreto legislativo, artt. 13 e 14, e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.

La norma è stata intesa, con orientamento costante nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nel senso di tratteggiare una eccezione alla regola ed una competenza speciale per la quale, nel rapporto tra giudice di pace e tribunale in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione, là dove sia proposta opposizione avverso il decreto di espulsione nella pendenza, davanti allo stesso tribunale, di un giudizio sul diritto all’unità familiare (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6) o di autorizzazione all’ingresso e/o al soggiorno del familiare di minore straniero (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3), va affermata la competenza del tribunale in composizione monocratica, nella volontà del legislatore, giusta il citato art. 1, comma 2-bis, di fare salva la “vis attractiva” di tale ufficio, concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all’unità familiare (Cass. 16075 del 2019; Cass. n. 18622 del 13/07/2018; Cass. n. 14849 del 2010).

4.1. La collocazione sistematica della predetta disposizione, che segue la modificazione della competenza introdotta per tutti i ricorsi disciplinati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, non sostiene infatti l’interpretazione secondo cui il legislatore avrebbe mantenuto la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, e non anche per le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit..

4.2. Nè la disciplina in esame puh dirsi superata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2, che non prevede alcuna deroga alla competenza al giudice di pace, non assumendo a tal fine alcun rilievo la prescrizione impartita dal legislatore delegante L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 54, comma 4, lett. a), che fa salvi i “criteri di competenza” previsti dalla legislazione vigente, anzichè le competenze dalla stessa individuate.

5. In applicazione del D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 271 del 2004, portatrice di una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione, qui il Prefetto di Caserta, il giudice competente va individuato nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui rimette le parti per il prosieguo della causa e la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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