LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18567-2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FERRERI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4160/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Lecce, nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, dichiarava il diritto di S.M. all’assegno di invalidità civile a decorrere dal novembre 2014 e condannava l’INPS alla rifusione delle spese processuali, in favore del legale rappresentante dell’odierna ricorrente, liquidandole in Euro 2000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
per la cassazione della sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese, S.M. ha proposto ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo;
l’INPS ha depositato procura speciale, in calce alla copia del ricorso;
CONSIDERATO
che:
parte ricorrente deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – assenza di motivazione in violazione dell’art. 111 Cost.; nel complesso, parte ricorrente assume che il Tribunale avrebbe liquidato le spese processuali in violazione dei parametri fissati dal predetto D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile, per essere dovuto, a titolo di compensi professionali, l’importo di Euro 3.162,00, secondo i pronunciamenti di questa Corte;
il motivo è fondato nei termini che seguono;
occorre premettere che il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 6457 del 2017; Cass. n. 17405 del 2012)) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014 (in vigore dal 3 aprile 2014), in quanto il ricorso per ATP risulta iscritto nel 2015;
quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, occorre invece tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 2015) che – risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi dell’art. 13 c.p.c., commi 1 e 2 – ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni”;
inoltre, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 1 e 4), il giudice è tenuto a liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, non essendo, invece, vincolato alla determinazione, in misura media, del compenso professionale (v. ex plurimis, Cass. n. 2304 del 2019, in motiv., p. 7, e relativi richiami a Cass. n. 18167 del 2015, Cass. n. 253 del 2016 e Cass. n. 16225 del 2016);
applicando tali principi al caso in esame, come già chiarito da questa Corte in plurimi arresti resi in casi analoghi (v. ex multis Cass. n. 28977 del 2018), il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva (al quale deve farsi riferimento per il procedimento per ATP) e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4), e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del cit. D.M. n. 55 del 2014, art. 4);
la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza ed espressa in Euro 2000,00 (complessivi) non è dunque adeguata alla normativa di riferimento per essere inferiore ai minimi di cui si è detto, senza che risulti indicata alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal cit. D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;
il ricorso va dunque accolto; l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – riliquidando le spese della fase di ATP in Euro 911,00 e quelle del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, (cd. giudizio di opposizione), in Euro 2.251,00, così determinandosi l’importo complessivo di Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore;
le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo, con attribuzione all’avv.to Paolo Ferreri, per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio dinanzi al Tribunale in complessivi Euro 3.162,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Ferreri.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021