Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5160 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15703/2016 promosso da:

MO.CA. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Paisiello 15, presso lo studio dell’avv. Graziano Brugnoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6864/10/15 della CTR del Lazio, depositati il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6864/10/15, depositata il 18/12/2015, la CTR del Lazio, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di rettifica e liquidazione n. *****, con il quale erano state recuperate maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (con interessi e sanzioni), per un importo complessivo di Euro 37.829,26, in relazione ad una compravendita immobiliare stipulata nel 2009.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto correttamente applicato dall’Ufficio il metodo sintetico-comparativo per rettificare il valore dell’immobile compravenduto, ma in realtà, nessuno dei contratti considerati per la comparazione, riferiti all’anno 2009, si riferivano a beni simili, e i conteggi erano stati effettuati sulla base delle quotazioni OMI, impiegando valori assoluti e non corretti dai costi d’incidenza dell’edificazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la CTR erroneamente ritenuto che la perizia della contribuente non recasse elementi di stima alternativi a quelli impiegati, mentre invece recava l’indicazione dei mc edificabili e dei mq risultanti (assenti nella stima dell’Ufficio), dando per buona la stima OMI, che invece aveva vizi di origine e si fondava su di un provvedimento del 27/07/2007 non più aggiornato (come invece richiesto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307), senza neppure giustificare le ragioni del diverso apprezzamento rispetto al primo giudice.

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità.

Com’è noto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (così da ultimo Cass., Sez. 1, n. 16700 del 05/08/2020).

Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato la valutazione operata dall’Amministrazione, ritenuta corretta dalla CTR, senza offrire elementi a questa Corte per comprendere, in concreto, in quale violazione o falsa applicazione del disposto del D.P.R. n. 13 del 1986, art. 51, comma 3, sia incorso il giudice di merito.

Con riguardo al riferimento, come termine di paragone, agli immobili similari di prezzo noto, la contribuente ha dedotto censure generiche in ordine alla diversità delle zone di PRG dei nei considerati, che non descrivono nè l’uno nè l’altro bene e non consentono di verificare la corrispondenza o meno della valutazione a quanto disposto dalla norma invocata.

Anche nella parte in cui la MO.CA. Costruzioni s.r.l. ha contestato i conteggi di stima, operati sulla base delle quotazioni OMI – che la parte stessa ha riferito essere state utilizzate, non da sole, ma unitamente alla comparazione con il prezzo di altri beni è stato dedotto l’impiego di valori non motivati e non corretti dai costi d’incidenza dell’edificazione, mediante affermazioni generiche, non correlate nè al vizio prospettato e nè a specifiche valutazioni in concreto operate.

La censura si risolve, in sintesi, in una generica contestazione, nel merito, della decisione in concreto operata dalla CTR che, com’è noto, non è suscettibile di essere messa in discussione davanti al giudice di legittimità.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Si deve precisare che la sentenza della CTR è stata pubblicata il 18/12/2015.

In applicazione della disciplina transitoria – prevista dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, – ad essa è pertanto applicabile la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in forza del quale non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, (vizio prospettato nel secondo motivo di ricorso) ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le nuove disposizioni sul ricorso per cassazione, appena richiamate, si applicano anche alle impugnazioni promosse contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, atteso che il giudizio di legittimità, nei processi tributari, non ha connotazioni di specialità. Il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 bis, nella parte in cui stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce infatti alle sole disposizioni relative al giudizio di impugnazione, preservando la specialità dei processi tributari esclusivamente nei gradi di merito (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

La modifica normativa appena richiamata ha l’effetto, di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge. La riformulazione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

Ovviamente, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo, se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fond9mento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione, che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 12690 del 23/05/2018).

Il controllo previsto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si riduce pertanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che sia oggetto di discussione e assuma carattere decisivo, poichè, se esaminato, determinerebbe un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; CasS., Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017; Cass., Sez. 6-3, n. 22598 del 25/09/2018).

3.1. La parte ha prospettato e illustrato la ritenuta esistenza di una motivazione insufficiente e contraddittoria ma, come appena evidenziato, tale censura non è più ammessa a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.2. Nè il motivo, per come è formulato, può essere ricondotto alla nuova formulazione della norma appena menzionata.

Come sopra anticipato, nel formulare tale censura, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

Il travisamento delle risultanze istruttorie può certamente essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma esso non coincide con il travisamento dei fatti, non censurabile in cassazione, richiedendo la constatazione che un’informazione probatoria, dalla quale il giudice ha ricavato un fatto decisivo per il giudizio, è contraddetta da uno specifico atto o documento acquisito al processo e dal medesimo giudice non valutato ai fini della decisione (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 1163 del 2020 ed anche Cass., Sez. 1, n. 3796 del 2020).

In altre parole, ciò che rileva non è l’omessa valutazione di alcune delle risultanze istruttorie in sè, ma i fatti rilevanti che, in conseguenza di tale omissione non risultano esaminati e che, invece, se fossero stati esaminati, avrebbero portato ad una diversa statuizione.

Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha prospettato in concreto fatti risultanti dagli atti di causa, e non esaminati dal giudice di merito, che, per la loro specifica portata, se fossero stati considerati avrebbero portato ad una diversa decisione.

La censura si riduce ad una contestazione delle valutazioni operate dalla CTR, non riconducibile al motivo di impugnazione, come sopra connotato, ma piuttosto al merito della decisione, in questa sede insindacabile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

6. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 4000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

– dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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