Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5168 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Mar – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12289 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

s.r.l. JT International Italia, quale incorporante s.r.l. Gallaher Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Patrizia Castellano e Carlo Romano, coi quali elettivamente si domicilia in Roma, al Largo Fochetti, n. 29, presso lo studio TLS-Associazione Professionale di avvocati e commercialisti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 15 novembre 2013, n. 455/04/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– dalla sentenza impugnata si ricava che l’Agenzia delle entrate rivolse alla s.r.l. JT International Italia una pretesa impositiva per iva relativa all’anno d’imposta 2003 concernente operazioni intrattenute dalla società con la Gallagher Limited e con la Gallagher Austria Tabak Europe GmbH, sostenendo che fossero state svolte in esecuzione di un mandato senza rappresentanza;

– la società impugnò il relativo avviso di accertamento senza successo in primo grado;

– la Commissione tributaria regionale del Lazio ne ha respinto il successivo appello, sostenendo per un verso che l’attività fosse stata svolta in esecuzione di un mandato senza rappresentanza e, per altro verso, che comunque in relazione all’attività in questione, la quale non era peraltro contemplata dallo statuto della società, la contribuente non era in possesso di contratto;

– contro questa sentenza propone ricorso la s.r.l. JT International Italia per ottenerne la cassazione, che articola in quattro motivi e illustra con memoria, cui l’Agenzia non replica con difese scritte.

CONSIDERATO

che:

– fondato è il terzo motivo di ricorso, di rilevanza prodromica rispetto agli altri due, col quale la contribuente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata perchè apparente;

– in effetti, non è dato comprendere in cosa siano consistite le attività svolte; nè è dirimente la qualificazione del rapporto tra la ricorrente e le due società estere come mandato senza rappresentanza. In base alla sesta Dir., art. 6, paragrafo 4, (corrispondente al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3), difatti, qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio, ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale;

– si crea difatti la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, in quanto si ritiene che l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da prestatori specializzati prima di fornire, in un secondo tempo, tali servizi all’operatore per conto del quale agisce (tra varie, Corte giust. 4 maggio 2017, causa C-274/15, Commissione/Lussemburgo, punto 86, e, nella giurisprudenza interna, sempre tra molte, Cass. 29 settembre 2020, n. 20591);

– sicchè se la prestazione di servizi a cui un operatore partecipa è soggetta all’iva, anche il rapporto giuridico tra tale operatore e l’operatore per conto del quale egli agisce deve essere soggetto all’iva (v., in tal senso, Corte giust. in causa C-274/15, cit., punto 87); e viceversa;

– occorre dunque che si riesamini la vicenda e si ricostruisca la natura complessiva delle operazioni in questione;

– il motivo va quindi accolto e l’accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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