LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24355/2019 proposto da:
M.E., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA ALESSIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 144/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. M.E., nato in *****, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 24 gennaio 2019, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2018, di diniego della protezione internazionale ed per ragioni umanitarie.
2. Dopo avere premesso che l’appello censurava esclusivamente il diniego della protezione per ragioni umanitarie, la Corte territoriale ha ritenuto complessivamente inattendibile il racconto del richiedente e insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in assenza di prova del radicamento del richiedente nel territorio italiano.
La stessa Corte, con separato decreto, ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo integrata la fattispecie di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi, ai quali resiste con controricorso il Ministero dell’interno. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, assumendo che il diniego del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie era stato deciso senza tenere conto del profilo di vulnerabilità collegato alle violenze subite dal richiedente nel Paese di transito, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (è richiamata, in particolare, Cass. 15/05/2019, n. 13096).
2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, il ricorrente contesta la decisione di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che sarebbe stata assunta dalla Corte d’appello in ragione della mera infondatezza dell’appello, e quindi al merito dell’azione (è richiamata Cass. 22/08/2017, n. 20270).
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. La Corte d’appello non ha tenuto conto della permanenza nel Paese di transito in quanto ha ritenuto che la complessiva inattendibilità dell’appellante ridondasse anche sulla circostanza “dell’asserita permanenza ultrannuale in Libia” (pag. 4 della sentenza). La stessa Corte ha poi evidenziato che il tempo già trascorso in Italia dall’appellante fosse idoneo a superare eventuali traumi subiti in precedenza.
In coerenza con la ritenuta non attendibilità del racconto, il giudizio sulla vulnerabilità è stato effettuato senza considerare l’asserita permanenza in Libia. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato, deve essere considerato autonomo e quindi è impugnabile soltanto con il rimedio specifico dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 (ex plurimis, Cass. 28/07/2020, n. 16117; Cass. 03/06/2020, n. 10487; così anche Cass. n. 20270 del 2017, richiamata dal ricorrente, che ha deciso sul ricorso avverso il provvedimento reso dal giudice dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021