LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24310/2019 proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. 4275/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. M.M., nato in *****, ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino n. 4275/2019, pubblicato il 21 giugno 2019 e notificato in pari data, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.
2. Il Tribunale, dopo avere rigettato la richiesta di rinnovazione dell’audizione, ha confermato il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, e ritenuto insussistenti i presupposti della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, nonchè del rilascio di permesso di soggiorno.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. Non ha svolto difese in questa sede l’intimato Ministero dell’interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. b) e comma 9.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente la valutazione della Commissione territoriale di non credibilità del suo racconto, senza dare corso alla richiesta audizione, e limitandosi all’esame di una sola fonte informativa.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9 e si contesta l’assenza di approfondimento istruttorio riguardo alla situazione politica della zona di provenienza del ricorrente.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente assume che il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini del giudizio sulla vulnerabilità, i dati risultanti dal modello c3 allegato al ricorso, riferiti sia alla durata del soggiorno in Italia, sia alla permanenza di tre mese nel Paese di transito, la Libia.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1. Preliminarmente il Tribunale ha ritenuto di non dover disporre l’udienza ex art. 35-bis, essendo l’audizione del richiedente non indispensabile alla luce degli elementi già acquisiti.
Lo stesso Tribunale ha poi giudicato non credibile il racconto del richiedente richiamando una sola fonte di informazione, neppure datata, dalla quale emergerebbe che il cult di asserita appartenenza del richiedente, denominato *****, è prevalentemente localizzato nell'*****, laddove il richiedente proviene dall’Edo State.
Il giudizio così espresso risulta privo di giustificazione.
4.2. Se è vero, infatti, che il giudice dell’impugnazione del provvedimento di diniego emesso dalla commissione territoriale non è tenuto a procedere all’audizione del richiedente, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, è vero altresì che il giudice deve fissare l’udienza ove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio (ex plurimis e da ultimo, Cass. 11/11/2020, n. 25439).
In ogni caso, la verifica della credibilità del racconto del richiedente avuto riguardo all’elemento oggettivo costituito dalla situazione esistente nel luogo d’origine, deve essere condotta a mezzo dell’esame di fonti ufficiali aggiornate.
5. L’accoglimento del primo motivo, che assorbe i rimanenti, impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021