Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5220 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24085/2019 proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ASSUNTA FICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 581/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. M.A., nata in *****, ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Catanzaro 581 del 2019, pubblicato il 19 febbraio 2019, che ha parzialmente accolto l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale, dopo avere escluso la sussistenza in capo alla richiedente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, ha ritenuto applicabile il disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), posto che la documentazione medica prodotta dalla richiedente attestava lo stato di gravidanza della stessa alla data del *****, con previsione del parto in data *****. E’ stato così riconosciuto alla richiedente il diritto di permanenza nel territorio nazionale per tutta la durata della gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, e disposta la trasmissione degli atti al questore.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi, ai quali resiste il Ministero dell’interno con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17, comma 1 e si contesta che il Tribunale abbia considerato lo stato di gravidanza della richiedente soltanto ostativo all’espulsione, anzichè come presupposto utile all’accertamento della condizione di vulnerabilità da tutelare mediante la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, artt. 2 e 3 CEDU, e si lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, a fronte del rischio e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e si contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte della precaria situazione di sicurezza del Paese d’origine, quale risulta dal Report sui diritti umani del Dipartimento di Stato USA-USDOS del 13 marzo 2019.

3. Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato con precedenza perchè pone la questione potenzialmente assorbente del riconoscimento della protezione sussidiaria, è infondato.

3.1. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto della richiedente (si legge nel decreto impugnato che costei, dopo aver dichiarato di appartenere all’etnia ***** e di professare la religione musulmana, ha riferito di avere avuto una relazione extraconiugale mentre si trovava nel Paese d’origine, di essere rimasta incinta, di avere ricevuto minacce di punizione secondo la legge islamica da parte della famiglia d’origine e da quella del marito, di avere partorito e lasciato a sua madre il bambino assieme ad altri due figli per partire alla volta dell’Italia, dove l’aspettava il marito – in Italia da sette anni, privo di permesso di soggiorno – che l’aveva perdonata ed aveva finanziato il viaggio, e, infine, di temere punizioni in caso di rientro in Senegal), evidenziandone le incongruenze e la complessiva implausibilità, nonostante i numerosi chiarimenti richiesti dalla Commissione in sede di audizione (riportati in dettaglio nel decreto impugnato). Su tale coerente base argomentativa, che costituisce apprezzamento non sindacabile, il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ed ha poi negato la protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), stesso Decreto, richiamando fonti ufficiali aggiornate (dal 2016-2017 al 2019), dalle quali risulta che nel Senegal non si registrano situazioni di violenza indiscriminata che coinvolga i civili, neppure nella regione storicamente conflittuale della Casamance.

Il giudizio espresso dal Tribunale risulta, in conclusione, immune dalle censure prospettate,.

4. Il primo motivo di ricorso è anch’esso infondato, con le precisazioni che seguono.

4.1. Il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale non aveva ad oggetto l’opposizione al respingimento ma la domanda di protezione, e pertanto il decreto impugnato deve essere interpretato attribuendogli l’unico significato compatibile con il thema decidendum, vale a dire il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie.

Pur avendo richiamato la normativa in tema di respingimento (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2), il Tribunale ha attribuito rilievo alla condizione di gravidanza in cui si trovava la richiedente al momento della decisione, e in questo modo ha riconosciuto oggettivamente l’esistenza di una condizione di vulnerabilità in capo alla stessa.

5. Ricostruito in questi termini il senso della decisione del Tribunale, il decreto impugnato si sottrae anche alla censura prospettata con il primo motivo, con conseguente rigetto del ricorso a spese compensate, tenuto conto delle peculiarità della controversia.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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