Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5221 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23820/2019 proposto da:

K.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIACOMO CAINARCA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valentina Valeri, in ROMA, V.le REGINA MARGHERITA 239;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5440/2019 del TRIBUNALE di MILANO del 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 35 del D.Lgs. n. 25 del 2008, depositato il 9.10.2018, K.D. impugnava il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Milano in data 18.9.2018 e notificato al ricorrente in data 19.9.2018.

L’opposizione verteva sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente riferiva di essere nato a *****, ove aveva sempre vissuto; di non avere nel paese d’origine nè i genitori (entrambi morti), nè fratelli, ma solo uno zio paterno. Dichiarava di aver lasciato nel ***** il suo paese d’origine perchè aveva problemi con la gente del suo villaggio. Arrivato in Libia, aveva lavorato in ambito agricolo. Riferiva di essersi opposto a circoncidere i genitali femminili di una ragazzina e da allora gli avevano detto che non era una brava persona e che non poteva impedire questa pratica. Avendo ricevuto minacce di morte, era stato costretto a fuggire. Il ricorrente, in seguito, precisava che non gli era mai stato chiesto di procedere alla mutilazione genitale, ma di abbandonare la campagna contro questa pratica che lui stava conducendo, di sua iniziativa. Alla domanda tesa a verificare se vi fosse stato un qualche episodio in particolare, il ricorrente dichiarava che la pratica avveniva in alcuni periodi dell’anno; prima che arrivasse tale periodo, egli aveva iniziato a parlarne e così era nato il problema.

A seguito dell’impugnazione non si riteneva necessario procedere a nuova audizione del richiedente, nonostante l’assenza di videoregistrazione del colloquio, in quanto non erano stati introdotti temi di indagine ulteriori, nè allegati fatti nuovi. Ciò alla luce della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità.

Il Tribunale di Milano, con decreto n. 5440/2019 del 26.6.2019, rigettava tutte le domande, ritenendo non credibile il racconto del richiedente, il quale, privo di scolarizzazione, avrebbe maturato all’improvviso il proposito di contrastare, da solo, un fenomeno tanto diffuso nella propria comunità; laddove estremamente generica appariva la vaga descrizione delle minacce.

Avverso tale pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per non avere il Tribunale disposto la nuova audizione del ricorrente, limitandosi a fissare un’udienza di comparizione personale. Secondo il Tribunale non era necessario procedere a rinnovare il colloquio, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Si richiama, invece, la sentenza n. 17717/2018 della Suprema Corte, secondo la quale l’audizione deve essere svolta senza alcuna possibilità discrezionale di deciderne la fissazione.

1.1. – Il motivo non è fondato 1.2. – Questa Corte ha chiarito che ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018).

L’obbligo non riguarda tuttavia anche il rinnovo dell’audizione, che grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente: ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. n. 2817 del 2019, v. anche Corte di giustizia UE, sent. 26 luglio 2017 in causa C-348/16).

Non sussiste, infatti, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), che costituisce quindi una scelta discrezionale, che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce di quanto dichiarato di fronte alla Commissione; e ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (v. da ultimo Cass. n. 21584/20).

Peraltro, è decisivo che, nella specie, dal contenuto dell’impugnato decreto (pag. 3) si evidenzia che la difesa del ricorrente non avesse introdotto (così come, poi, nel ricorso in cassazione, pagg. 3 e 4) ulteriori temi di indagine, nè allegato fatti nuovi, ritenendo così di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, osservando che la protezione umanitaria trova la sua fonte superiore nell’art. 10 Cost., comma 3 e quella di rango ordinario nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in forza dei quali la protezione umanitaria costituisce la clausola di chiusura del sistema di protezione internazionale.

2.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, là dove il Tribunale non avrebbe compiuto l’accertamento, relativo a un clima di violenza indiscriminata e diffusa in tutto il Mali; sicchè, di fronte a una tale situazione di violenza e di corruzione tra le forze di polizia e nel sistema giudiziario, il ricorrente, in caso di rientro in Mali, si troverebbe in una situazione di pericolo grave per la sua incolumità.

3. – In considerazione della loro connessione logico-giuridica e la analoga modalità di formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – I motivi stessi sono inammissibili.

3.2. – In primo luogo, va rilevato che, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 6734 del 2020; Cass. n. 26790 del 2018).

Pertanto, nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ed incompatibili, facenti riferimento (come nella specie) alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione) (cfr. anche Cass. n. 26874 del 2018; conf. Cass. n. 19443 del 2011).

3.3. – Ad ogni modo, quanto al secondo motivo, la giurisprudenza espressa da questa Corte (specificamente Cass. n. 11755 del 2020), ha affermato che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr., tra le altre, Cass. n. 10686 del 2012; Cass. n. 16362 del 2016). Ciò posto, non è dunque prospettabile l’invocata tutela umanitaria sotto l’egida formale del vizio di violazione del parametro normativo costituzionale sopra ricordato.

Nel resto, la doglianza si compone di censure generiche che, peraltro, non intercettano la ratio decidendi sottesa al diniego della invocata protezione umanitaria, e cioè la non sussistenza di una condizione di effettiva integrazione del contesto sociale italiano.

Quanto al terzo motivo, esso risulta chiaramente volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Mali, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione in modo adeguato e scevro da criticità argomentative (rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto più specifici e recenti apporti in senso contrario), avendo affermato che nella regione di provenienza del ricorrente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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