Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5224 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23036/2019 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Ceppi, con domicilio in Perugia, Via Favorita n. 9.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 746/2019, depositata il 3.5.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.9.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

S.M. ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di provenire dal ***** e di essere omossessuale; di risiedere in un quartiere frequentato da persone del suo stesso orientamento sessuale e di esser stato sorpreso su una spiaggia mentre intratteneva una relazione fisica con un altro uomo; di aver abbandonato il paese per il timore di esser perseguito, essendo l’omosessualità punita con il carcere.

Il tribunale di Perugia, con ordinanza ex artt. 702 bis c.p.c. e segg., ha respinto la domanda, ritenendo inattendibile il racconto del ricorrente.

Con successiva sentenza n. 258/2017, la Corte distrettuale ha dichiarato la tardività dell’impugnazione con sentenza n. 258/2017, cassata con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 748/2018. Riassunta la causa, il Giudice del rinvio ha respinto l’appello, regolando le spese.

La Corte perugina ha ritenuto generici i fatti dedotti, rilevando che il S. non aveva offerto alcuna prova della sua presunta omosessualità.

Ha poi osservato che era onere del ricorrente provare il pericolo cui sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio, non giudicando sufficienti le dichiarazioni dell’interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio, il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza, precisando che il S. aveva fornito informazioni che denotavano un suo totale disinteresse rispetto a tale condizione personale, avendo riferito di aver avuto un rapporto fisico in un luogo pubblico controllato da militari, pur consapevole della rigida legislazione del suo paese riguardo al trattamento dell’omosessualità.

Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, osservando che in Gambia non era ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, tale da giustificare la protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)). La Corte ha poi ritenuto carente una specifica condizione di vulnerabilità, che giustificasse il permesso per ragioni umanitarie.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.M. con ricorso in quattro motivi.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente riguardo alla dichiarata condizione di omosessualità, trascurando che tale giudizio è procedimentalizzato e il suo esito finale non può essere condizionato dall’assenza di riscontri oggettivi del racconto del richiedente asilo, ma deve discendere da una valutazione unitaria che tenga conto degli esiti degli accertamenti e delle condizioni soggettive di credibilità, considerando se l’interessato abbia compiuto ogni sforzo per documentare la domanda, se tutti gli elementi in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri riscontri.

La pronuncia avrebbe omesso di considerare che il ricorrente aveva circostanziato la propria vicenda personale, dichiarando di esser fuggito dal Gambia a causa della propria condizione, di aver abitato in un quartiere frequentato da omosessuali, di esser giunto in Italia e si essersi iscritto all’Arcigay di *****, ed aveva risposto a tutte le domande in modo coerente ed esaustivo.

Il secondo motivo denuncia la violazione della Convenzione di Ginevra del 18.7.1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, come modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato con L. n. 95 del 1970, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte distrettuale abbia negato lo status di rifugiato in base alla sola valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni, ritenendo erroneamente che se il ricorrente fosse stato effettivamente omosessuale non avrebbe avuto rapporti con altri uomini in un luogo pubblico, senza neppure apprezzare adeguatamente il fatto che in Gambia l’omosessualità è considerata reato ed è oggetto di persecuzione e di discriminazione ingiustificata.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che la sentenza abbia escluso la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza considerare l’eventuale sussistenza dei presupposti dell’art. 14, lett. b), ossia che il ricorrente era esposto al rischio di morte, di detenzione arbitraria, di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua condizione, essendo l’omosessualità punita, nelle forme più gravi, anche con l’ergastolo.

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari per la dichiarata carenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, senza compiere alcuna comparazione con la grave situazione del paese di provenienza riguardo al trattamento giuridico dell’omosessualità, ed il grado di integrazione conseguito in Italia, e senza ottemperare all’obbligo di cooperazione istruttoria.

2. Il ricorso è fondato, apparendo meritevoli di accoglimento tutte le censure, suscettibili, per la loro connessione, di un esame congiunto.

La domanda di protezione si fondava sulla dichiarata condizione di omosessualità del ricorrente e sull’allegazione delle gravi esposizioni a pericolo di persecuzione e di sottoposizione all’arresto e alla condanna nel paese di provenienza, assumendo che il S. viveva in Gambia in un quartiere notoriamente frequentato da omosessuali che era stato già oggetto di attenzione da parte degli organi di polizia, e che, in particolare, egli era stato sorpreso in spiaggia all’atto di consumare un rapporto con un altro uomo, determinandosi ad abbandonare il Gambia, ove l’omosessualità è penalmente sanzionata.

La Corte distrettuale ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, affermando che non vi era prova della dichiarata omosessualità, essendo implausibile che questi avesse consumato un rapporto in luogo pubblico nonostante la dura repressione di tali atti nel paese di provenienza, osservando poi che il ricorrente non aveva fornito, a sostegno della domanda, null’altro che le proprie dichiarazioni.

Come già affermato da questa Corte in precedenti analoghi, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prevede che, qualora gli elementi della dichiarazione non siano suffragati da prove, sono comunque considerati veritieri se l’autorità giudiziaria ritiene che: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente risulta, in generale, attendibile.

La valutazione di attendibilità richiede quindi uno scrupoloso esame dei fatti dichiarati al fine di apprezzarne la completezza, la tempestività e la attendibilità secondo i criteri procedimentali posti dal citato art. 3 (Cass. Cass. 29056/2019; Cass. 29056/2019; Cass. 28990/2018; Cass. 26921/2017; Cass. 16201/2015).

E’, in particolare, prescritto che le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale siano raccolte da un intervistatore competente e valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comparate con COI aggiornate e pertinenti, potendo essere da sole sufficienti a dimostrare l’appartenenza al gruppo sociale a rischio di persecuzione.

Il giudizio di credibilità non può fondarsi unicamente su nozioni stereotipate associate all’omosessualità: tale modo di procedere sarebbe contrario a quanto richiesto dall’art. 4, paragrafo 3, lettera c), della Direttiva 2004/83/CE, nonchè dall’art. 13, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 2005/85/CE (Cass. 9815/2020).

Il giudice, evitando indebite invasioni nella vita privata (ad es. interrogatori sui dettagli delle pratiche sessuali, produzione di foto e video), deve accertare la concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione personale, e valutare quindi se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, reale o percepito, atti persecutori e minacce gravi ed individuali alla propria vita o alla persona e dunque sia nell’impossibilità di vivere nel proprio paese d’origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica (Cass. 2458/2020; Cass. 11176/2019; Cass. 12128/2017; Cass. 27437/2016).

Nè è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria condizione, per evitare il rischio di persecuzione (CGUE 7.11.2013, C-199/123 e C-201/12).

Va poi ricordato che l’orientamento sessuale è un elemento idoneo a dimostrare l’appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della Direttiva 2011/95/UE, quando il gruppo delle persone i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale è percepito dalla società circostante come diverso.

L’accertamento della condizione personale richiede inoltre che il giudicante si ponga in una prospettiva dinamica e non statica: occorre che si verifichi la concreta esposizione a rischio da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, perchè ad esempio nel paese di origine la omosessualità è punita come reato (Cass. 26969/2018), tenendo presente tuttavia che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sè, un atto di persecuzione, mentre una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce un atto di persecuzione (CGUE 7.11.2013, cit. Cass. 9815/2020).

Nel caso concreto, del tutto erroneamente la sentenza ha dato rilievo alla mancanza di elementi probatori confermativi alle dichiarazioni del ricorrente senza sottoporre queste ultime al vaglio di credibilità secondo i parametri di cui al già citato art. 3, comma 5.

L’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale consiste – inoltre nell’aver negato pregiudizialmente qualsivoglia rilievo al racconto dell’interessato ai fini della prova dell’effettiva sussistenza del descritto orientamento sessuale, senza procedere ad una più compiuta valutazione della vicenda dedotta in giudizio, fondata, peraltro, su circostanze tutt’altro che generiche, non potendo aver rilievo, per quanto detto, che l’interessato avesse riferito di aver consumato atti sessuali in luogo pubblico, pur consapevole del rischio di essere perseguito.

La pronuncia è anche errata laddove ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva legata all’omosessualità, omettendo di accertare se il trattamento di tale orientamento sessuale nel paese di origine potesse dar luogo ad una forma di grave ingerenza nella vita personale del richiedente asilo, nei termini di cui si è detto.

Segue, pertanto, l’accoglimento dei quattro motivi di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i quattro motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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