LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8836/2015 proposto da:
M.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DUCA;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE – IRCAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n. 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BARGIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 333/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/03/2014 R.G.N. 1083/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di parziale accoglimento pronunciata dal Tribunale, ha rigettato tutte le domande proposte da M.R. nei confronti dell’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (di seguito IRCAC), con le quali era stata chiesta la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per gli atti persecutori e discriminatori denunciati dal lavoratore, nonchè per il demansionannento, rispetto al quale il primo giudice aveva riconosciuto un ristoro pari ad una mensilità di retribuzione per ciascun mese dal novembre 2000 al febbraio 2003;
la Corte ha ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra questione, la mancata prova del danno ed ha rilevato che il Tribunale aveva finito per ritenere il medesimo in re ipsa, aggiungendo che per le stesse ragioni doveva essere rigettato l’appello incidentale, riguardante il periodo di demansionamento non riconosciuto ed il mobbing, quest’ultimo comunque da escludere anche per mancanza di prova delle condizioni di esso quali individuate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
il M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria, cui ha resistito l’IRCAC con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo il M. denuncia in via principale l’omessa pronuncia su domande contenute nel ricorso principale e nell’appello incidentale (art. 112 c.p.c.) e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e, in subordine, l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5);
egli, precisato che non vengono ulteriormente contestate le statuizioni a lui sfavorevoli sul mobbing, ritiene che la Corte d’Appello si sia pronunciata solo sull’esclusione (censurata con il secondo di ricorso per cassazione) del danno alla professionalità conseguito al demansionamento, mentre avrebbe omesso di statuire e motivare rispetto alla “decorrenza del demansionamento”, che a suo dire avrebbe dovuto tenere conto del periodo ottobre 1998-febbraio 1999, nonchè del periodo di adibizione al servizio legale, senza sopravvalutare – come era accaduto nella sentenza impugnata – il fatto che vi fosse stato l’affidamento di uno studio per il sistema intranet, così come era stata omessa la decisione sulla sussistenza del danno biologico, morale ed esistenziale;
il motivo è inammissibile;
la Corte d’Appello ha chiaramente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danno da demansionamento non può considerarsi conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo potenzialmente lesivo della professionalità, ma impone di fornire la prova – si cita testualmente dalla sentenza di appello – “del danno non patrimoniale”, categoria cui notoriamente appartengono sia il danno biologico, sia quello esistenziale e quello morale;
nell’affermare, dopo un’ampia disamina destinata al danno alla professionalità, che “le suesposte considerazioni appaiono, altresì, sufficienti a comportare il rigetto del gravame incidentale del M., sia con riferimento alla delimitazione temporale del danno risarcibile, sia per ciò che concerne il mancato riconoscimento del danno da mobbing”, la Corte distrettuale ha quindi espressamente pronunciato sull’appello incidentale, rigettandolo in ogni sua parte per la già menzionata mancanza di prova del danno (anche) non patrimoniale;
non ricorre dunque alcuna omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., essendo evidente che il rilievo in ordine all’assenza di danno risarcibile rendeva superfluo ragionare sui comportamenti illegittimi imputati dal ricorrente al proprio datore di lavoro;
d’altra parte, nel ripercorrere l’andamento del giudizio di primo e di secondo grado, il ricorrente non trascrive nè i passaggi del ricorso di primo grado la cui considerazione sarebbe stata omessa dai giudici del merito, nè l’appello incidentale, almeno nelle parti rilevanti ai fini del decidere ed anzi, per quanto attiene alla questione sulla mancata prova dei danni non patrimoniali che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente – in senso per lui negativo – ai fini del decidere, ancora non precisa quali fossero i concreti connotati di tali danni e tanto meno trascrive i passaggi con cui i medesimi sarebbero stati allegati in giudizio;
la formulazione del motivo si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);
con il secondo motivo il ricorrente afferma l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla parte della pronuncia della Corte territoriale con cui è stata rigettata la specifica domanda di risarcimento del danno alla professionalità;
la sentenza d’appello, sul punto, afferma che anche tale danno non può derivare da un automatismo risarcitorio e non può fondarsi su elementi generici e privi di contenuto concreto, rimarcando poi, rispetto al caso di specie, come le risultanze istruttorie avessero escluso, con riferimento all’IRCAC, l’esistenza di un ambiente caratterizzato da costante sviluppo delle conoscenze informatiche, stante il livello sostanzialmente elementare mantenuto dalle dotazioni dell’ente;
il motivo di ricorso, da un primo punto di vista, sostiene che un’adeguata utilizzazione del ragionamento presuntivo avrebbe permesso di giungere a conclusioni diverse e favorevoli al ricorrente;
a parte l’incoerenza di tale censura rispetto alla rubricazione, essa prospetta sostanzialmente una rilettura integrale dell’intero processo, con riferimento e plurimi aspetti (qualità e quantità dell’esperienza pregressa; tipo di professionalità colpita; durata del demansionamento; esito finale di esso), con ciò palesemente proponendo una diversa complessiva nuova valutazione dei dati istruttori, anche nella parte in cui si insiste, con il richiamo alla deposizione del teste T., sul tema della discriminazione per motivi di ordine sindacale o nella parte in cui si ipotizza che un diverso andamento del rapporto di lavoro avrebbe potuto esservi se la realizzazione della rete intranet fosse stata poi affidata al ricorrente e non ad un’impresa esterna;
a fronte di dati sinteticamente valutati in modo diverso dalla Corte, la quale ha anche concretamente ritenuto di non poter fare affidamento sotto il profilo discriminatorio soltanto sulla citata deposizione del T., quella proposta è in sostanza una diversa ed articolata valutazione del merito, tra l’altro anche con riferimento a scelte imprenditoriali insindacabili (ricorso a forniture esterna per la realizzazione di un sistema informatico), come tale certamente estranea all’ambito del giudizio di legittimità (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477);
non diversamente, l’ultima parte del motivo, ove si afferma che la Corte territoriale avrebbe apprezzato le sole dotazioni hardware e non le esigenze software risulta, per un verso, apodittica, avendo la Corte territoriale fatto generico riferimento al livello complessivamente elementare dei sistemi necessari ed in uso all’Istituto, senza distinguere tra hardware e software e, per altro verso, propone ancora una volta argomenti difensivi volti ad una rilettura del merito sulla base della professionalità del ricorrente delle sue attese personali; anche il secondo motivo è quindi, nel suo complesso, inammissibile; le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021