Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.5243 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14915/2019 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COLLE UMBERTO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZARDO DEL GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 1197/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO AMBROSETTI, per delega verbale Avvocato FLAVIO GRANDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 24 ottobre 2018 n. 502 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato la decadenza di G.G. dalla azione di impugnazione del licenziamento intimatogli dal COMUNE di COLLE UMBERTO in data 18 marzo 2008.

2. La Corte territoriale esponeva che il licenziamento era stato impugnato in via stragiudiziale con dichiarazione del 2 aprile 2008 mentre la azione giudiziaria era stata proposta soltanto in data 25 febbraio 2013; non era stato rispettato, pertanto, il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziario, come fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, termine decorrente, ai sensi del successivo comma 1 bis, dall’1 gennaio 2012.

3. Riteneva applicabile la decadenza introdotta dalla L. n. 183 del 2010, ai licenziamenti intimati anteriormente alla entrata in vigore della stessa legge e già impugnati in via stragiudiziale, in ragione del disposto di cui all’art. 252 disp. att. c.c..

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.G., articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso il COMUNE di COLLE UMBERTO.

5. Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c. e dell’art. 1 preleggi, assumendo che nè nell’art. 252 disp. att. c.c., nè in altra fonte del diritto si rinviene un principio generale secondo il quale la legge che introduce ex novo un termine di decadenza si applicherebbe anche all’esercizio dei diritti sorti in precedenza.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come mod. dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, art. 11 preleggi, parimenti contestando la ritenuta applicabilità della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 e 1 bis, ai licenziamenti intimati prima della entrata in vigore della stessa norma ed avverso i quali era stata già proposta l’impugnativa stragiudiziale.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

4. Sulla questione di causa si è già formato un orientamento consolidato di questa Corte, inaugurato da Cass. 23 aprile 2014 n. 9203, secondo cui il termine decadenziale di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, novellato art. 6, comma 2 – a tenore del quale l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di giorni 270 (poi ridotto a 180 giorni dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 38) dal deposito del ricorso giudiziario, o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato – si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della predetta L. n. 183 del 2010 e già impugnati in via stragiudiziale a tale data, prendendo a decorrere, ai sensi del citato art. 32, comma 1 bis, dal 31 dicembre 2011 (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 28483 del 2018; Cass. sez. lav. Sentenza n. 23893 del 2018; Cass. sez. 6, Ordinanza n. 20173 del 2018; Cass. sez. lav., Sentenza n. 12558 del 2018; Cass. sez. 6, Ordinanza n. 8870 del 2017; Cass. sez. lav., 04 luglio 2016, n. 13598; Cass. sez. lav. 29 novembre 2016 n. 24258).

5. Si è in particolare chiarito che tale conclusione non viola l’art. 11 preleggi, escludendo che essa comporti una applicazione retroattiva della decadenza.

6. Si può parlare di retroattività normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti già esauriti; diverso è il caso in cui la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore, siano da esso distinti, ontologicamente e funzionalmente, in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione relativa all’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina.

7. Lo ius superveniens è, quindi, applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina posta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

8. La L. n. 183 del 2010, art. 32, introduce un termine di decadenza all’esercizio della azione giudiziaria di impugnazione del licenziamento, dapprima soggetta soltanto al termine di prescrizione quinquennale. Ai fini della decadenza la iniziativa giudiziaria viene ad assumere, dunque, un rilievo autonomo, distinto e necessariamente complementare rispetto alla già proposta impugnazione stragiudiziale. Vi è una nuova regolamentazione del potere d’azione, che nella vigenza della precedente disciplina non era stato ancora esercitato e, dunque, non era consumato.

9. Tale meccanismo di applicazione nel tempo della legge introduttiva di un termine di decadenza è quello previsto dall’art. 252 disp. att. c.p.c., norma che costituisce espressione di un principio generale, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 22 luglio 2015 n. 15352 e 7 marzo 2008n. 6173) e dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 15 novembre 2019 n. 29754 in tema di decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 3; Cass. sez. III, 06 giugno 2019, n. 15315 in tema di termine decadenziale annuale introdotto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44; Cass. nr. 7756/2016 e n. 29754/2019 in tema di decadenza del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 38, comma 1, lett. d), n. 1).

10. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

11. Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. Ancorchè il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia 26 giugno 2019) ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato giacchè il giudice dell’impugnazione ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione deve dare atto della sussistenza di tali presupposti processuali, anche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, come nell’ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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