LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4482/2020 proposto da:
L.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA CASTIGLIONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 3552 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 03/08/2019 R.G.N. 472/2018;
avverso la sentenza n. 3561/2019 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata il 13/12/2019 R.G.N. 1928/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento depositato il 22.7.2019, ha rigettato il ricorso proposto da L.A., cittadino della *****, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere nato in ***** ove faceva l’imbianchino; di essere andato via dalla Nigeria perchè uno zio della moglie aveva ucciso i suoceri perchè voleva le proprietà ed essendo pericoloso restare lì era partito per la Libia, mentre i figli erano rimasti ivi con i suoi genitori; di non essere andato dalla polizia perchè corrotta; di avere lavorato in Libia in un lavaggio auto e di essere partito per il conflitto bellico arrivando in Sicilia, nel *****, da dove era stato poi portato a ***** e, infine, a *****; di fare lavori stagionali inviando i soldi ai figli e alla moglie la quale, in un primo tempo l’aveva seguito ma poi era tornata in Nigeria nel *****; di non volere tornare in Nigeria perchè attualmente era molto difficile vivere e non sarebbe stato in grado di guadagnare denaro sufficiente a mantenere i quattro figli; di non lavorare attualmente ma di cercare lavoro.
3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che il narrato non era attendibile in quanto il richiedente non aveva fornito alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per cui non era riuscito a corroborare la propria richiesta di protezione con elementi oggettivi di prova, così adempiendo al proprio onere di collaborazione; in secondo luogo, ha precisato che, quand’anche si fosse voluto ritenere attendibile il racconto, vertendosi in una ipotesi in cui il pericolo proveniva da un agente persecutore privato (zio della moglie) esso ricorrente non aveva allegato nè dimostrato di essersi rivolto alle Autorità per ottenere protezione, essendosi limitato a dare una spiegazione poco convincente perchè il rientro volontario della moglie in Nigeria consentiva di ritenere insussistente il pericolo; ha sottolineato, poi, avendo riguardo alla regione di provenienza e alle fonti consultate, che non sussistevano i presupposti per la concessione della tutela sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha ritenuto, infine, in considerazione dell’età, della situazione familiare – e anche della inattendibilità – che non era ravvisabile alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare ai fini della protezione umanitaria.
4. Avverso il provvedimento del Tribunale L.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o contraddittoria motivazione in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007,. art. 14. Deduce che il Tribunale aveva omesso completamente di valutare correttamente, e dunque logicamente, un aspetto essenziale per una corretta applicazione della normativa in esame e, cioè, quello di non avere denunciato i fatti alla Polizia locale, mentre, attivando i suoi poteri istruttori, avrebbe potuto appurare che lo Stato Nigeriano non avrebbe mai assicurato protezione in situazioni come quella narrata perchè riconosceva alla corruzione una piena legittimità nella comunità di riferimento e, quindi, i fatti sarebbero rimasti impuniti se esso ricorrente non avesse pagato più dello zio.
2. Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
3. In primo luogo, non risulta impugnata la prima ratio decidendi del Tribunale, da sola sufficiente a sorreggere il dictum del provvedimento: cioè che il racconto del richiedente era inattendibile per mancanza di elementi oggettivi di prova idonei a corroborare la propria richiesta di collaborazione.
4. Ne consegue che non occorreva procedere ad alcun approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivasse esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 5973 del 2019): circostanza, quest’ultima, non dedotta.
5. La definitività di tale argomentazione rende inammissibili le censure formulate perchè giammai potrebbero condurre alla cassazione dell’impugnato provvedimento (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019).
6. In secondo luogo, va rilevato che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari (come quella dedotta nel presente giudizio) non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di vicende private estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato nè nei casi di protezione sussidiaria, atteso che i cd. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danni gravi non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato e alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019).
7. In terzo luogo, deve precisarsi che la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, prova di decisività, non avendo il ricorrente indicato quali fossero le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso e ciò a fronte: a) della deduzione logica che la circostanza che la polizia venisse percepita dai nigeriani come una istituzione corrotta non comportava che il ricorrente, se si fosse presentato ad un ufficio di polizia per chiedere protezione, sicuramente non l’avrebbe ottenuta perchè lo zio avrebbe pagato di più; b) della argomentazione del Collegio giudicante che il rientro volontario, senza conseguenze, della moglie in Nigeria, che in un primo tempo era fuggita con lui, consentiva comunque di ritenere insussistente ogni pericolo.
8. Il giudice, infatti, con i propri poteri non può supplire a deficienze concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del già citato art. 3, comma 5 (Cass. n. 29538 del 2018).
9. In quarto luogo, osserva questa Corte che non sussiste il dedotto vizio di omessa motivazione che in base alla costante giurisprudenza di legittimità ricorre allorchè la motivazione, pur essendo pacificamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass. n. 19881 del 2014).
10. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta invece dotata di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere il percorso logico-argomentativo che ha portato la Corte decidente a rigettare le tesi del richiedente.
11. Alla stregua di quanto esposto deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021