LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7794/2019 proposto da:
F.F., difeso dall’avv. Enrico Varali, domiciliato presso la cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2386/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 30.8.2018, ha rigettato l’appello proposto da F.F., cittadino della *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 27.11.2017 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
La Corte di merito ha, in primo luogo, ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili (costui aveva riferito di essersi dovuto allontanare dal paese d’origine in relazione a vicende legate all’eredità del suo defunto padre).
Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Costa d’Avorio.
Ha proposto ricorso per cassazione F.F. affidandolo a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio al solo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha desunto in modo apodittico la non credibilità del suo racconto, violando i criteri di valutazione previsti dall’art. 3 Legge cit. e soffermandosi su aspetti di non fondamentale importanza.
Inoltre, il giudice di merito è incorso nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, utilizzando, a sostegno della valutazione di non credibilità, elementi risultanti dalle Coi, citandoli in maniera parziale, trascurando il contenuto dell’atto di appello nonchè gli ulteriori rapporti internazionali ivi richiamati, come il rapporto annuale di Amnesty International 2015-2016.
2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed indeterminatezza.
Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con una motivazione che soddisfa ampiamente il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, ha pienamente osservato i criteri di valutazione di cui all’art. 3, comma 5, lett. c) legge cit., evidenziando in modo analitico le numerose insanabili contraddizioni del racconto del richiedente riguardo alla sorella, all’eredità, alla morte della madre, all’attentato perpetrato ai suoi danni dal fratello, al periodo vissuto di ***** (pagg. 4-6 sentenza impugnata), incongruenze che non si riferiscono affatto ad aspetti secondari della sua vicenda, configurandosi le censure formulate, sul punto, come di merito.
In ogni caso, il ricorrente ha lamentato l’inosservanza dei criteri normativi di cui sopra in modo generico e superficiale senza confrontarsi seriamente con le precise argomentazioni della Corte d’Appello.
Infine, palesemente generica è la dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censura nell’ambito della quale ha lamentato l’omessa considerazione da parte del giudice di merito dell’atto di appello e dei report internazionali senza neppure indicarne minimamente il contenuto.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte d’Appello falsamente applicato l’art. 14, lett. b) legge cit. con riguardo al pericolo di grave danno derivante dai familiari e loro sodali (soggetti non statuali ai sensi dell’art. 5, lett. c) Legge cit.), omettendo di attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria.
4. Il motivo è infondato.
Con riferimento alla dedotta violazione dei criteri normativi di valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione, deve richiamarsi quanto già sopra illustrato al punto 2.
In ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, va osservato che il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito è venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non considerando, tuttavia, che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).
Infine, manifestamente infondata è la lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., che è configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, fattispecie completamente estranee alla causa in esame (Cass. n. 1229 del 17/01/2019).
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, per non avere la Corte d’Appello esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.
6. Il motivo è fondato.
Va osservato che nonostante la sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni del ricorrente nel giudizio d’appello, avesse dato atto che lo stesso, in subordine, aveva richiesto la concessione di un permesso temporaneo per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 (pag. 2), non si è minimamente pronunciata su tale domanda, così incorrendo nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021