Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5272 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10533/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di Bruno, 15, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 6.2.2019, ha rigettato l’appello proposto da O.E., cittadino della *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 3.4.2018 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

La Corte di merito ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., sul rilievo che le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, con riferimento alle diverse tipologie di protezione, non erano state oggetto di specifiche censure dell’appellante.

In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato alla luce delle fonti internazionali consultate.

Ha proposto ricorso per cassazione O.E. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sul rilievo che il giudizio con cui è stata ritenuta la non credibilità del ricorrente è stato effettuato senza rispettare i parametri della norma sopra citata.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e art. 14, lett. c), sul rilievo che la Corte di merito ha omesso di indagare adeguatamente le condizioni effettive del paese d’origine del richiedente, ritenendo erroneamente l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nell’omettere l’esame della domanda di protezione umanitaria per non avere ravvisato la sussistenza delle condizioni di riconoscimento delle protezioni maggiori (in particolare, in relazione alla valutazione di non credibilità del suo racconto). La Corte avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici della protezione umanitaria, considerando il collegamento tra la sua situazione soggettiva e la condizione generale del paese in rapporto alle minacce di natura non privatistica dallo stesso ricevute.

4. Tutti e tre motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate sono inammissibili.

Va osservato che il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente sul rilievo che le statuizioni del giudice di primo grado non erano state oggetto di specifica censura, in osservanza dell’art. 342 c.p.c.. Infatti, è stato correttamente evidenziato che l’onere di specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c. (anche nel testo applicabile “ratione temporis” anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a)) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, che con le prime devono necessariamente confrontarsi, non essendo all’uopo sufficiente la mera reiterazione delle deduzioni svolte in primo grado (vedi Cass. n. 4695 del 23.02.2017; vedi anche Cass. n. 22781 del 27/10/2014; Cass. n. 4068 del 19/02/2009). Ciò posto, la Corte territoriale ha messo in luce che il ricorrente si era limitato nel grado d’appello a censurare, in via del tutto generica, la violazione dei parametri previsti per l’accertamento della credibilità del richiedente, l’erronea valutazione della insussistenza di una situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria e aveva dedotto in via generica la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria minaccia grave, senza quindi contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico.

Il cittadino straniero anche nel ricorso per cassazione, non cogliendo la ratio decidendi del giudice d’appello, si è limitato a reiterare le stesse e identiche censure già svolte in primo grado e (inammissibilmente) in secondo grado, non preoccupandosi di censurare i passaggi argomentativi con cui la Corte di merito ha ritenuto che la statuizioni del primo giudice non fossero state oggetto di specifiche censure e non ponendosi neppure la problematica che la sua impugnazione in grado appello fosse stata dichiarata inammissibile.

E’ evidente, in particolare, che il ricorrente, per contrastare la declaratoria di inammissibilità del giudice di secondo grado, avrebbe dovuto indicare il tenore e la portata delle censure svolte in appello per evidenziarne eventualmente la specificità, ove davvero esistente.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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