Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5275 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15790/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di Bruno, 15, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1177/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19.02.2019, ha rigettato l’appello proposto da A.A., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 24.09.2017 che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

La Corte di merito ha negato, in primo luogo, al ricorrente lo status di rifugiato per essere la vicenda narrata estranea alla fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Ginevra, avendo una rilevanza in parte civilistica ed in parte penale (costui aveva riferito di essersi dovuto allontanare dal paese d’origine a seguito dei contrasti insorti tra il padre ed uno zio per il possesso di alcuni terreni, all’esito dei quali il padre era stato ucciso e il richiedente denunziato pretestuosamente dal proprio parente per fatti mai commessi).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Bangladesh.

E’ stata altresì rigettata la richiesta di protezione umanitaria in ragione della ritenuta insussistenza di una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente.

Ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sul rilievo che il giudizio con cui è stata ritenuta la non credibilità del ricorrente è stato effettuato senza rispettare i parametri della norma sopra citata.

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto genericamente la violazione da parte della Corte di merito degli indici di affidabilità di cui alla norma sopra citata, riportando integralmente il testo normativo e alcuni arresti giurisprudenziali, ma senza indicare, nel caso di specie, sulla base di quali concreti elementi i criteri di cui all’art. 3 Legge cit. sarebbero stati violati, di talchè tale doglianza avrebbe potuto essere svolta con riferimento ad una qualunque vicenda processuale.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e art. 14, lett. c), sul rilievo che la Corte di merito ha omesso di indagare adeguatamente le condizioni effettive del paese d’origine del richiedente, ritenendo erroneamente l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Bangladesh ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nell’omettere l’esame della domanda di protezione umanitaria per non avere ravvisato la sussistenza delle condizioni di riconoscimento delle protezioni maggiori (in particolare, in relazione alla valutazione di non credibilità del suo racconto). La Corte avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici della protezione umanitaria, considerando il collegamento tra la sua situazione soggettiva e la condizione generale del paese in rapporto alle minacce di natura non privatistica dallo stesso ricevute.

6. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della statuizione della Corte di merito di rigetto della protezione umanitaria.

In proposito, il giudice di merito non ha affatto rigettato tale domanda sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per la concessione delle protezioni internazionali (status rifugiato e sussidiaria), avendo ritenuto l’insussistenza dei presupposti specifici richiesti per la concessione della protezione umanitaria – quale la condizione di vulnerabilità – peraltro, neppure specificamente evidenziati nel gravame.

Infine, coerentemente la Corte di merito non ha considerato, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità, la vicenda privata del richiedente, non essendo quest’ultimo stato ritenuto credibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, essendo le difese svolte dal Ministero completamente sganciate e minimamente correlate ai motivi del ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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