LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2560/2019 proposto da:
A.T., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da A.T. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito, di aver dovuto lasciare la Nigeria per sottrarsi alle pressioni subite da parte dei clienti del padre, titolare di un negozio di rivendita di generatori di corrente acquistati all’estero, il quale aveva contratto con tali clienti ingenti debiti a seguito della perdita della merce commissionata ed acquistata dagli stessi, merce che sarebbe stata irrimediabilmente distrutta da un incendio che aveva provocato la distruzione dell’intero negozio. Il padre del ricorrente sarebbe stato condannato al pagamento dei debiti da parte del tribunale e per ciò, avrebbe avuto un aggravamento del suo stato di salute e sarebbe deceduto non prima di aver venduto dei terreni per tentare di ripianare i propri debiti. Essendo riuscito il ricorrente, a trovare un lavoro presso un autolavaggio grazie a un amico, riuscì a guadagnare il denaro sufficiente per pagarsi il viaggio fino alla Libia.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto non credibile, perchè era vago e confuso oltre che a volte in contraddizione con quanto riferito nel modello C3. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo (rubricato come secondo) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un approfondimento alternativo.
Il motivo sulla protezione umanitaria è inammissibile, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo i dedotti motivi di salute e mantenendo, il ricorrente, un radicamento familiare nel paese d’origine).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021