Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5278 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3388/2019 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da J.S. cittadino del *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato minacciato di morte da uno zio, malato di mente, che aveva già ucciso il fratello, ma era stato rilasciato in quanto folle. Poichè questo zio minacciava di ucciderlo in ogni parte del Gambia, era fuggito lasciando il paese.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente poco credibile per l’incoerenza di alcuni passaggi e le contraddizioni temporali del racconto. Non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo (rubricato come secondo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione del Gambia, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un approfondimento alternativo.

Il motivo sulla protezione umanitaria è inammissibile in quanto generico ed in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo i dedotti motivi di salute e mantenendo, il ricorrente, un radicamento familiare nel paese d’origine).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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