Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5279 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5009/2019 proposto da:

A.O.A., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da A.O.A. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che i ribelli di ***** avevano messo una bomba nella sua casa, probabilmente perchè il padre era un ex militare in pensione e mentre tornava a casa un vicino gli aveva consigliato di allontanarsi, avvertendolo di quello che era successo e che i genitori erano morti. Era andato ugualmente al proprio villaggio ma era stato aggredito dai ribelli e, quindi, aveva deciso di fuggire dal proprio paese.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha reputato la narrazione poco credibile, per tutte le incongruenze che erano state rilevate dalla Commissione e che non erano state risolte in sede giudiziale. Pertanto, il tribunale non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato, contrapponendo il sito “viaggiare sicuri” in termini di mero dissenso.

Il motivo sull’umanitaria è inammissibile, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo i dedotti motivi di salute e mantenendo, il ricorrente, un radicamento familiare nel paese d’origine).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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