LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15936/2019 proposto da:
F.I., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n. 296/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Il Tribunale di Perugia, con il decreto depositato il 16/04/2019 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da F.I., proveniente dal *****. Questi ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi, corroborato da memoria. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Il cittadino straniero aveva riferito di essere di religione mussulmana; di avere intrapreso una relazione con una ragazza cristiana che intendeva sposare, suscitando le reazioni ostili dei parenti di questa; in particolare, pochi giorni dopo il matrimonio era stato aggredito e picchiato con dei bastoni dagli zii della ragazza e ciò lo aveva indotto a fuggire.
Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni della fuga esposte nel racconto non erano credibili, sia per la genericità dei fatti esposti che per le contraddizioni che avevano connotato il racconto, sottolineando l’incongruenza tra la determinazione mostrata nello sposare la ragazza cristiana, nonostante le ripetute ostilità, e l’indifferenza nei confronti della stessa, significata dalla dichiarazione di non avere mantenuto alcun contatto con la stessa.
Ha quindi puntualizzato che l’impugnazione era circoscritta al solo diniego della protezione umanitaria, che ha esaminato e respinto; in particolare, non avendo ritenuto credibile il racconto, ha ricondotto l’allontanamento dal Paese di origine a ragioni di tipo economico ed ha escluso la sufficiente allegazione di personali condizioni di vulnerabilità o di impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili, alla quale comparare l’eventuale integrazione sociale in Italia, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia il mancato rispetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e segg., nella parte in cui rende obbligatoria l’audizione del richiedente in assenza della disponibilità della videoregistrazione del colloquio presso la Commissione, come nel caso di specie.
1.2. Il motive è infondato perchè nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020).
Nel caso in esame il Tribunale ha accertato che il richiedente non aveva indicato temi di indagine non esplorati in sede amministrativa che potessero offrire elementi utili ad un differente inquadramento della vicenda personale che lo aveva condotto ad abbandonare il proprio Paese.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in Senegal. Il ricorrente si duole che, nel respingere la domanda di protezione umanitaria, il Tribunale non abbia considerato la situazione del Paese di provenienza.
2.2. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizione personale del ricorrente; nonchè l’omessa acquisizione di fonti informative, l’omessa cooperazione istruttoria, l’omessa audizione.
2.3. Con il quarto motivo si denuncia la mancata concessione della protezione umanitaria, cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni politiche del Paese di origine; nonchè la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, l’omesso esame delle fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..
2.4. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; a parere del ricorrente l’assenza di istruttoria in merito alle condizioni del suo Paese di origine avevano determinato l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale.
2.5. Con il sesto motivo si denuncia l’errata valutazione dell’applicabilità al ricorrente della protezione umanitaria; si rammenta il divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese di origine o possa correre gravi rischi e ci si duole dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..
2.6. I motivi dal secondo al sesto possono, riguardanti il diniego della protezione umanitaria, possono essere trattati congiuntamente.
2.7. Sono inammissibili e vanno respinti perchè, lungi dal confrontarsi con la statuizione impugnata di non credibilità circa le ragioni della fuga, sollecitano un sindacato di fatto conforme alla personali aspettative del ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.
Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto, tempestivamente dedotto, di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che le plurime censure non rispondono nemmeno al modello legale del vizio motivazionale denunciato e si palesano del tutto generiche (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni tempestivamente allegate dal richiedente dinanzi al giudice di merito – che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).
Quanto, infine, alla protezione umanitaria, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della medesima deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese” (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione).
I motivi in esame risultano pertanto tutti inammissibili e vanno respinti.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della parte rimasta intimata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Rigetta il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021