LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14063/2019 proposto da:
T.D., avvocati Nestonni Francesca, e Panzarola Donatella;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 323/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
Che:
T.D., cittadino del *****, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Perugia che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese per il timore di essere punito per essere evaso dal carcere ove era detenuto per avere colposamente incendiato il terreno di un vicino di casa.
I motivi proposti sono inammissibili, tutti miranti a sollecitare impropriamente un nuovo giudizio di fatto: il primo motivo consiste in una critica del tutto generica della valutazione negativa svolta dai giudici di merito circa i lamentati rischi persecutori e di danno grave; il secondo riguarda la denuncia di violazione del principio di cooperazione istruttoria, in realtà non configurabile, avendo i giudici di merito indicato anche le fonti informative sulle condizioni di sicurezza della popolazione nel paese di origine; il terzo motivo riguarda la domanda di protezione umanitaria, che è stata rigettata avendo i giudici di merito escluso profili di vulnerabilità, anche in relazione alla insussistente integrazione del richiedente in Italia.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021