LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12174/2019 proposto da:
C.S., avv. Loredana Liso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
Che:
C.S., cittadino del *****, propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Bari dell’11 marzo 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (riferiva di avere raggiunto l’Italia alla ricerca di condizioni di vita migliori poichè in patria non riusciva ad aiutare la famiglia).
Il ricorrente denuncia, sulla base di due motivi, violazione di legge e omessa valutazione di fatti decisivi sulle condizioni di sicurezza del paese, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Entrambi i motivi non colgono nè censurano specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del decreto impugnato – secondo cui il richiedente aveva lasciato il suo paese di origine per ragioni di tipo economico e non per sfuggire a persecuzioni o per ragioni connesse alla violazione dei diritti umani – e, per altro verso, sollecitano impropriamente un nuovo giudizio di fatto, volto a sovvertire quello compiuto dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, e di condizioni di insicurezza e di violazione grave dei diritti umani nel paese del richiedente, indicando fonti informative aggiornate.
Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021