Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5302 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30246/2018 proposto da:

A.I.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Cannata, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 6701/2018 dell’8 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto dell’8 gennaio 2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da A.I.A., cittadino nato in *****, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere scappato dal suo paese il ***** per dirigersi in Libia per motivi di lavoro, in seguito ad un incendio che aveva involontariamente provocato nella piantagione del suo datore di lavoro e padrone di casa; che nonostante, con l’aiuto della madre, avesse cercato di trovare una soluzione, era intenzione del proprietario del terreno ucciderlo e, quindi, su consiglio della madre, era fuggito; che in Libia il figlio del proprietario era riuscito a rintracciarlo e lo aveva costretto nuovamente alla fuga.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente – che non è comparso di persona all’udienza di comparizione delle parti fissata dal Tribunale – non credibile e generico in ordine ai punti essenziali della storia; che appariva più plausibile che il ricorrente fosse partito dal suo paese per motivi economici e che la motivazione dell’allontanamento dal paese di origine non era chiara, essendo stata ricondotta ora a ragioni economiche, ora all’incendio della piantagione; che il Ghana era uno dei paesi più stabili, essendo caratterizzato da un sistema politico pluripartitico, che si era negli anni consolidato assicurando effettività alle conquiste democratiche compiute; che non sussistevano sul piano soggettivo gravi motivi umanitari, stando al racconto dei fatti che avevano condotto il richiedente ad espatriare legati alla speranza di un futuro migliore.

4. A.I.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale valutato la credibilità del ricorrente sulla base di riscontri oggettivi relativi alla situazione generale esistente in Ghana provenienti dalle allegazioni di parte, pure avendo l’obbligo di accertare le condizioni generali del paese di provenienza del ricorrente.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 La valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione.

Il successivo comma 5, della norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lett. c).

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede, poi, l’obbligo di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo.

Queste norme dunque, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente asilo consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pongono a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass., 10 giugno 2020, n. 11175; Cass. 10 aprile 2015, n. 7333).

Una simile verifica officiosa deve essere compiuta con riguardo alla situazione del paese sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 28 giugno 2018, n. 17075).

1.3 Il Tribunale di Napoli si è uniformato ai principi sopra richiamati avendo esaminato la situazione generale esistente nel paese di origine del ricorrente in modo specifico e dando conto delle fonti di informazione consultate.

I giudici di merito, infatti, dopo avere ritenuto il racconto del ricorrente non credibile, hanno precisato che lo stesso ricorrente non aveva evidenziato nè fatti persecutori, nè fondati motivi per ritenere che, nel caso di rientro in Ghana, sarebbe stato esposto ad un rischio effettivo di patire il danno grave e che, in ogni caso, il Ghana era uno dei paesi più stabili, essendo caratterizzato da un sistema politico pluripartitico, che si era negli anni consolidato per le conquiste democratiche compiute.

Il Tribunale, ancora, ha specificamente affermato che il Ghana, per le libertà civili e politiche fondamentali, si posiziona tra i primi tre paesi in Africa per la libertà di stampa e la libertà di parola e che i problemi più gravi sono legati all’uso eccessivo della forza da parte della polizia nei confronti di specifiche categorie deboli, quali a titolo di esempio, le donne e i disabili e che questi aspetti critici non riguardavano il richiedente che non rientrava, in ragione delle sue stesse affermazioni, in nessuna delle categorie deboli richiamate.

1.4 Il Tribunale, dunque, ha operato una verifica della credibilità della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda di protezione internazionale, con un apprezzamento di fatto, peraltro, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso in esame neppure dedotto (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

2. Con il secondo motivo (erroneamente numerato “3”), il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale dichiarato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione comportavano gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento dell’invocata protezione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2 Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

2.3 Orbene, come affermato da questa Corte il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente; tale elemento, come si è detto, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, il quale è, perciò, onerato quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass., 8 gennaio2019, n. 231; Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio, con la conseguenza che la carenza del quadro assertivo (nella specie in ragione della sua evidente genericità) nemmeno giustifica la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo.

2.4 Sul punto, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di criticità nel Paese di provenienza del richiedente ed ha escluso sue situazioni di vulnerabilità soggettiva, diverse da quelle correlate a ragioni di natura economica, che il ricorrente richiama, ma che sono irrilevanti, occorrendo, appunto, che la soggettiva condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

2.5 I giudici di merito, infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno sottolineato che gli elementi emersi non offrivano alcuna evidenza in ordine ad una peculiare situazione di vulnerabilità del ricorrente, stando al racconto dei fatti che avevano condotto il richiedente ad espatriare per motivi legati alla speranza di un futuro migliore.

Il ricorrente, peraltro, anche in questa sede si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione della sentenza, senza nulla aggiungere, in concreto, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche situazione di vulnerabilità in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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