Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5304 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13758/2019 proposto da:

S.P., rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Cannata, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 3409/2019 del 9 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 9 aprile 2019, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da S.P., cittadino nato in *****, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato in Nigeria, Delta State, e di avere lasciato il proprio paese perchè i suoi genitori adottivi lo maltrattavano e lo picchiavano e di essersi recato in Libia per motivi di lavoro; che in Libia, dove lavorava per una ditta di autolavaggio, aveva subito una rapina e il suo collega era rimasto ucciso; di non avere alcun timore a rientrare in Nigeria, ma di non volerlo fare.

3. Il Tribunale ha ritenuto che le vicende narrate dal ricorrente – che non è comparso di persona all’udienza di comparizione delle parti fissata dal Tribunale – erano estranee ai presupposti per conseguire la protezione internazionale e che egli non aveva allegato fatti o atti discriminatori, nè il rischio di essere esposto a danno grave; che la situazione di conflitto dovuto al terrorismo islamico era localizzata nel nord est della Nigeria a causa delle attività poste in essere dal gruppo terroristico di ***** e non nella zona del Sud di provenienza del ricorrente; che la protezione umanitaria non poteva essere concessa in ragione della sola condizione di difficoltà economica in cui l’istante aveva dichiarato di trovarsi.

4. S.P. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha deposito controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale valutato la credibilità del ricorrente sulla base di riscontri oggettivi relativi alla situazione generale in Nigeria, pur avendo l’obbligo di accertare le condizioni generali del paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale dichiarato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione comportavano gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento dell’invocata protezione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il Tribunale omesso di considerare la situazione della Nigeria, che anche nel sud del Paese era caratterizzata dal progressivo incremento delle azioni terroristiche da parte del gruppo di ispirazione islamica *****.

3.1 Il primo e il terzo motivo, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono inammissibili.

3.2 La valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione.

Il successivo comma 5 della norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lett. c).

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede, poi, l’obbligo di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo.

Queste norme dunque, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente asilo consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pongono a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass., 10 giugno 2020, n. 11175; Cass. 10 aprile 2015, n. 7333).

Una simile verifica officiosa deve essere compiuta con riguardo alla situazione del paese sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 28 giugno 2018, n. 17075).

3.3 La pronuncia in esame si è uniformata ai principi sopra richiamati avendo esaminato la situazione generale esistente nel paese di origine del ricorrente in modo specifico e dando conto delle fonti di informazione consultate aggiornate al 2017-2018.

Il Tribunale, infatti, dopo avere ritenuto che le vicende narrate dal ricorrente erano estranei ai presupposti per conseguire la protezione internazionale e che egli non aveva allegato datti o atti discriminatori a proprio danno, nè il rischio di essere esposto a danno grave, ha affermato che la situazione di conflitto dovuto al terrorismo islamico era localizzata nel nord est della Nigeria a causa delle attività poste in essere dal gruppo terroristico di ***** e non nella zona del Sud di provenienza del ricorrente e che, nel Delta State, non risultavano attacchi a fondo terroristico, verificandosi scontri legati nello specifico allo sfruttamento di pozzi petroliferi, ai quali il richiedente era estraneo.

3.4. Anche la censura sull’omesso esame della situazione della Nigeria è inammissibile perchè il ricorrente, oltre a non rispettare le prescrizioni sulle modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, richiama in modo estremamente generico, a pag. 6 del ricorso per cassazione, alcune fonti, peraltro antecedenti alle fonti utilizzate dal Tribunale, senza tuttavia riportarne il contenuto al fine di verificare la fondatezza della dedotta censura.

3.5 E ciò senza prescindere dal principio che la verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda di protezione internazionale costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso in esame neppure dedotto (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

4. Anche il secondo motivo sulla protezione umanitaria è inammissibile.

4.1 Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

4.2 Orbene, come affermato da questa Corte il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente; tale elemento, come si è detto, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, il quale è, perciò, onerato quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass., 8 gennaio2019, n. 231; Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio, con la conseguenza che la carenza del quadro assertivo (nella specie in ragione della sua evidente genericità) nemmeno giustifica la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo, dato che, in ragione dell’indeterminatezza della condizione di vulnerabilità dell’istante, non si sarebbe saputo ove indirizzare.

4.3 Sul punto, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di criticità nella zona di provenienza del richiedente ed ha escluso sue situazioni di vulnerabilità soggettiva, diverse da quelle correlate a ragioni di natura economica, che il ricorrente richiama, ma che sono irrilevanti, occorrendo, appunto, che la soggettiva condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

4.5 I giudici di merito, infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno evidenziato che gli elementi emersi non offrivano alcuna evidenza in ordine ad una peculiare situazione di vulnerabilità del ricorrente, stando al racconto dei fatti che avevano condotto il richiedente ad espatriare legati alla speranza di un futuro migliore.

Il ricorrente, peraltro, anche in questa sede si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione della sentenza, senza nulla aggiungere, in concreto, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche situazione di vulnerabilità in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno.

5. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, in ragione del contenuto del controricorso, con il quale l’Amministrazione interessata non ha svolto sostanziali difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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