Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5305 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3044/2019 proposto da:

U.M.K., elettivamente domiciliato in Roma alla via Castelbianco, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Antonio Barile, unitamente all’Avv. Domenico Zampelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, depositato il 5 dicembre 2018 e notificato in data 11 dicembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 5 dicembre 2019, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da U.M.K., cittadino del *****, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine per le continue minacce ricevute a causa della mancata restituzione di un prestito.

3. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, in applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, coincidente con quella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 (abrogato dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017), il cui comma 3, era stato richiamato espressamente nella relata di notificazione della decisione impugnata, rammentando le ipotesi di dimidiazione del termine per proporre impugnazione, tra le quali vi era quella della ricorrenza dei casi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2 e che il ricorso in esame si iscriveva nell’ambito del solco tracciato dalla lett. a) della disposizione richiamata.

4. U.M.K. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, del D.Lgs. n. 142 del 2015 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, poichè non risultava che fosse stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 e neppure risultava che fosse stata seguita la procedura accelerata di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, con la conseguente operatività del termine di trenta giorni per l’impugnazione e della fondatezza della domanda di rimessione in termini.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, del D.Lgs. n. 142 del 2015 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, per la mancanza di motivazione in ordine all’impossibilità di tradurre l’atto in lingua bengalese, l’unica dallo stesso compresa, con la conseguente nullità del provvedimento e la fondatezza della domanda di rimessione in termini 3. Con atto del 19 gennaio 2012, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di protezione internazionale in seguito alla presentazione della domanda di sanatoria ai sensi della L. n. 77 del 2020.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che il Ministero intimato non ha svolto difese.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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