LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16481/2019 proposto da:
E.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio Dott.ri Giuseppe, ed Alfredo Placidi, e rappresentato e difeso dall’avvocato Romiti Daniele;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna, con decreto n. cronol. 2000/2019, depositato in data 18/4/2019, ha respinto la richiesta di E.B., cittadina del *****, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.
In particolare, i giudici hanno rilevato, all’esito di audizione della richiedente, che: la vicenda narrata dalla richiedente (essere stata costretta a lasciare il paese d’origine perchè il padre, capo del villaggio, la voleva dare in sposa di un uomo molto più vecchio di lei, di religione mussulmana, ed ella, pur essendosi trasferita a *****, ove aveva avuto due figli da un uomo ivi conosciuto, era ricercata da uomini assoldati dal padre per rapirla) non era credibile, perchè generico e privo di dettagli e contraddittorio, in particolare in relazione alla mancata denuncia all’Autorità locale dei tentativi di rapimento e di uccisione, nel lungo lasso di tempo trascorso dalle prime minacce del padre, cosicchè difettavano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Senegal e la Regione di Casamance (dalla quale peraltro la ricorrente si era allontanata da anni, essendo andata a vivere a *****) non erano interessati da conflitti armati interni o violenza indiscriminata (come da report Refworld 2016, Amnesty International 206-2018); non ricorrevano i presupposti per la protezione umanitaria, stante la non credibilità soggettiva della richiedente, in difetto di specifiche situazioni di vulnerabilità, collocandosi anzi in Senegal tutti i legami affettivi) e non rilevando le buone prospettive di integrazione in Italia.
Avverso la suddetta pronuncia, E.B. propone ricorso per cassazione, notificato (lunedì) 20/5/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 16 e 46 Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, in relazione alla ritenuta non credibilità soggettiva della richiedente ed alla mancata attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, non essendo state poste specifiche domande al fine di acquisire elementi di dettaglio di cui in decreto si lamenta l’assenza; con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la manifesta illogicità e contraddizione del decreto, in violazione del art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, per avere il Tribunale ritenuto vaghe e non circostanziate le dichiarazioni della richiedente, pur non avendo posto alla stessa domande sui punti della narrazione ritenuti generici.
2. La prima censura è inammissibile.
Quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), (esame su base individuale della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente) non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio; la stessa norma, al comma 5, detta i criteri di procedimentalizzazione legale della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante; al contrario, il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, cosicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti; nel caso di specie il giudice, di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che i molteplici aspetti di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni della migrante pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante.
Quanto alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante; dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.
Inoltre, si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018; Cass. 21142/2019 e 3340/2019).
In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).
Sempre in tema (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.
Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è comunque affermato che “la svalutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dalla richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, confermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità (a fronte di un racconto generico e stereotipato) già espresso in primo grado.
La valutazione di non credibilità del racconto ha comportato la non necessità di verifica officiosa della protezione offerta dalle autorità statali nel Paese d’origine, ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).
3. Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato conto, ritrascrivendo il contenuto dell’audizione in sede giudiziaria, di come è stata condotta puntualmente l’istruttoria sulle dichiarazioni della richiedente e delle ragioni per cui andava confermato il giudizio di inattendibilità già espresso dalla Commissione territoriale, non solo per genericità ma anche per numerosi profili di incoerenza, alle pagg. da 5 a 8.
La motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. S.U. 22232/2016).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021