Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5311 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10677/2019 r.g. proposto da:

D.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bernalda (MT), alla via Sammartino n. 5.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI POTENZA depositato il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 05/02/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

RILEVATO

Che:

1. D.S., nativo del *****, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro il “decreto” del Tribunale di Potenza del 28 febbraio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

1. Successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione del D. e del suo difensore.

1.1. Esso, dunque, può considerarsi conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. (non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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