Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5313 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16658/2018 proposto da:

M.B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Pinna Parpaglia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. M.B.M., cittadino del *****, ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione dal primo proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale sub specie di quella sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (p. 3 ricorso) il ricorrente fa valere violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dall’applicazione della tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e della violenza generalizzata ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., avendo i giudici di merito mancato nell’onere della cooperazione istruttoria cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per avere il Tribunale omesso ogni motivazione in ordine al riconoscimento in capo al ricorrente della condizione di vulnerabilità tale da giustificare la protezione cosiddetta umanitaria.

3. Il primo motivo è inammissibile. Il mezzo presenta in modo disorganizzato nei suoi contenuti, e finanche nel titolo della relativa rubrica (nel raffronto tra pp. 2 e 3, l’una relativa alla sintesi dei motivi e l’altra alla descrizione del motivo), il riferimento alla protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 257 del 2007, art. 14, lett. b) e c), (per contenuti del motivo che ora richiamano il “danno grave” per i quali il richiedente non possa o voglia avvalersi della protezione del proprio Paese ed ora la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale, pp. 4 e 5 ricorso) così da rendere finanche non specifico il motivo.

Nel resto, in ogni caso, la fattispecie di cui all’art. 14, lett. b) cit. resta solo genericamente evocata in ricorso, senza alcun riferimento al danno grave corso dal richiedente in caso di rientro nel Paese di origine per un rischio individualizzato che non può prescindere dalla situazione ivi sofferta dal primo e che sia stata ragione del suo allontanamento, e neppure rispetto ad una omessa pronuncia in cui il tribunale sarebbe incorso e tanto per non avere i giudici di merito neppure vagliato siffatta domanda che non figura nella resa motivazione.

Il Tribunale ha escluso, per quanto qui invece rileva, l’esistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato tale da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione internazionale sub specie di quella sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e ciò ha fatto attraverso le risultanze delle c.o.i. debitamente richiamate (Report dicembre 2017 dell’European Asylum Support Office).

A fronte di ciò, la censura articolata in ricorso fa valere altre fonti per una lettura che è di mera contrapposizione a quella ritenuta dai giudici di merito ed in alcun modo ragionata, richiamando in modo inconcludente, ai fini della richiesta protezione, il ricorso una situazione di “persistente instabilità del paese”, estremo già vagliato dal Tribunale al fine di escludere, per l’appunto, la sussistenza della diversa e tipizzata ipotesi della violenza indiscriminata come definita anche dalla Corte di giustizia UE (Cass. n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 9090 del 02/04/2019).

In ogni caso è poi vero che in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione, che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020), fattispecie che non si riscontra nel caso in esame.

4. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Il tribunale correttamente ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione della mancata allegazione di una situazione di vulnerabilità difetto che sostiene la decisione impugnata (Cass. n. 13573 del 02/07/2020) e che non resta contestato in modo concludente in ricorso in cui il richiedente richiama le sofferenze sofferte per giungere in Italia e durante la permanenza in Libia e la mancanza di idonei riferimenti familiari in patria.

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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