Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5320 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7064/2019 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Patruno, con studio in Bari, Via Andrea Angiulli, n. 38.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il cittadino pakistano A.U. ha impugnato dinnanzi la Corte di Appello di Bari l’ordinanza n. 17940/2015 con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla C.T. di Bari.

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono le seguenti:

Non sussistono i requisiti per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b), poichè, come affermato dalla C.T. e dal Tribunale, il racconto del ricorrente si presenta impreciso e non adeguatamente circostanziato e non si evincono elementi dai quali desumere la sussistenza di un fondato rischio di subire atti persecutori ovvero un danno grave ai sensi delle lett. a) e b) cit..

Con riferimento alla ipotesi di danno grave di cui dell’art. 14 cit., lett. c), il distretto di provenienza del ricorrente non è interessato da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati interni ed, alla luce del rapporto EASO (ottobre 2018), il numero totale di incidenti e vittime è diminuito nel biennio 2017-2018.

Da ultimo è negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari perchè, nonostante la documentazione prodotta dall’appellante, inerente al rapporto di lavoro subordinato con qualifica si operaio, manca la prova di ogni forma di integrazione, sia pure sopravvenuta, nel contesto nazionale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Nel primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di Appello valutato accuratamente la situazione di violenza indiscriminata presente in Punjab, ampliamente dimostrata dalle fonti internazionali allegate nella domanda di appello.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia poichè il giudice di secondo grado, in violazione dell’art. 115 c.p.c., ha omesso di valutare le allegazioni probatorie circa l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, le quali costituiscono prova sufficiente di un’integrazione effettiva nel Paese di accoglienza.

Nel terzo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, posto che la Corte di Appello ha negato la protezione umanitaria senza svolgere una previa valutazione comparativa tra la situazione personale vissuta dal richiedente in Italia e quella alla quale sarebbe esposto in caso di un eventuale rimpatrio nel Paese di origine. Il ricorrente, d’altra parte, ha dedotto in giudizio un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha dichiarato di aver lasciato il Pakistan per motivi di povertà, atteso l’alto tasso di disoccupazione e le condizioni di lavoro prive di sicurezza (comprovate dal rapporto EASO dell’agosto 2015, allegato a pag. 42 dell’appello e richiamate a pag. 6 del ricorso per Cassazione).

Va preliminarmente rilevato che è stata depositata copia incompleta della sentenza impugnata, mancante di qualche pagina, ed in particolare di quella (o quelle) inerenti all’espletamento dei poteri officiosi da parte del giudice del merito e delle eventuali COI precise ed aggiornate poste a base della decisione. Tuttavia, il primo motivo di ricorso ha riportato la parte motiva della sentenza nella quale si menziona il rapporto EASO dell’ottobre 2018, esaminato dal giudice in ottemperanza del suo dovere di cooperazione istruttoria, al fine di escludere che il Paese di origine del ricorrente sia caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata tale da legittimare la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dunque, nel caso di specie, si ritiene che possa trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, nel caso in cui sia stata depositata copia incompleta della sentenza impugnata, debba escludersi l’improcedibilità del ricorso per Cassazione ogni qual volta, per il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 c.p.c., comma 3, l’impugnazione possa essere scrutinata sulla base della parte del provvedimento che risulta depositato, potendo l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione desumersi con certezza dalla sentenza incompleta o dai motivi di ricorso che riportano la motivazione mancante (Cass., S.U., n. 19675/2016; Cass., Sez. I, n. 14347/2020 e Cass., Sez. V-VI, n. 14426/2018).

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità. La difesa è venuta meno all’onere di indicare le fonti che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, limitandosi a richiamare per relationem quelle allegate in sede di appello, senza riprodurle e specificarne il contenuto nel presente ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice di merito, opera esclusivamente sul versante della prova e non su quello dell’allegazione. Ne consegue, per il ricorrente, l’onere di segnalare nel ricorso per Cassazione il contenuto delle fonti informative prodotte in primo grado, restando altrimenti preclusa a questa Corte la possibilità di verificare il corretto adempimento del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice del merito (Cass., Sez. I, 13403/2019).

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione poichè entrambi ineriscono al mancato esame della documentazione lavorativa allegata ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.

Il ricorrente in sede di appello ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha specificato gli elementi dai quali è possibile desumere una sua effettiva integrazione lavorativa in Italia. Precisamente, egli ha reso noto che riveste la qualifica di operaio, che svolge attività lavorativa a tempo pieno (per 40 ore settimanali), che il contratto è stato stipulato in data 2/10/2017 e che il compenso lavorativo gli garantisce una piena autosufficienza.

Attesa la stabilità lavorativa raggiunta dal richiedente, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare i suddetti elementi come dimostrativi di un’effettiva integrazione, quantomeno sul piano occupazionale, non potendo escludere tout court il raggiungimento di qualsivoglia forma di integrazione nel Paese accogliente (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato ove si legge che “manca la prova di ogni forma di integrazione nel contesto nazionale”).

Inoltre, il ricorrente ha dichiarato espressamente di aver lasciato il Pakistan per motivi di povertà, a causa dell’alto tasso di disoccupazione che caratterizza il Punjab e delle condizioni lavorative prive di sicurezza e protezione sindacale (report EASO agosto 2015, pag. 6 del ricorso per Cassazione).

Alla luce di tale allegazioni, la Corte di Appello avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di cooperazione istruttoria ed effettuare una valutazione comparativa tra la condizione attuale di integrazione raggiunta dal richiedente in Italia e quella alla quale verrebbe a trovarsi in caso di un eventuale rimpatrio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve tener conto anche della condizione economico-sociale del Paese di origine, ove allegata, dovendo verificare se ivi vi sia una situazione di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, ritenendosi configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani a di sotto del loro nucleo essenziale (Cass., S.U., n. 29459/2019; Cass., Sez. I, n. 16119/2020).

Ciò determina l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e l’inammissibilità del primo motivo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nonchè dichiara inammissibile il primo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione. Nulla sulle spese.

Non sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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