LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21492/2015 proposto da:
Comune di Sutri, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell’avvocato Ricciardi Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scipio Gioia Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 66, presso lo studio dell’avvocato Paternò Raddusa Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
C.D., Ce.Ar., Ce.Do., elettivamente domiciliati in Roma, Via Premuda n. 3, presso lo studio dell’avvocato Duranti Enrico, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3269/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Ce.Do., Ce.Ar., C.D. e C.A. avevano convenuto il Comune di ***** dinanzi alla Corte di appello di Roma chiedendo che venissero nuovamente determinate l’indennità di espropriazione e l’indennità di occupazione legittima indicate nel decreto di esproprio emesso dal Comune in data 15/12/2003 in relazione ad un’area di loro proprietà sita nell’anzidetto Comune. Con distinta citazione la domanda veniva reiterata in relazione ad un nuovo decreto di esproprio emesso dal Comune di Sutri in data 16/4/2004, che reiterava il precedente integrando i dati fiscali.
Riuniti i giudizi, veniva espletata CTU e, all’esito, il valore dell’immobile veniva determinato in Euro 420.173,06, con riferimento al momento dell’espropriazione, pronunciata con decreto del 16/4/2004, in misura maggiore rispetto alla stima indicata nel decreto stesso.
Veniva altresì determinata in Euro 54.905,73, l’indennità di occupazione legittima per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso (15/10/1999) e la data di esproprio (16/4/2004).
Il Comune di Sutri ricorre per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, nei confronti di Ce.Do., Ce.Ar., C.D., che replicano con unico controricorso, e nei confronti di C.A. che presenta autonomo controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria; anche i controricorrenti hanno depositato distinte memorie.
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 57 e sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errores in iudicando in merito alle norme da applicare in tema di “determinazione dell’indennità di esproprio” alla fattispecie in esame.
Il Comune ha ripercorso l’iter della procedura espropriativa, sottolineando che la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare risaliva al settembre 1999; ha, quindi, rimarcato che nelle more dello svolgimento della procedura era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, commi 1 e 2.
Il ricorrente, quindi, sostiene che la Corte distrettuale, recependo gli esiti della CTU senza evidenziare sulla base di quale normativa la quantificazione era stata effettuata, avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 – come desume dal tenore della pronuncia e, segnatamente, dal mancato riconoscimento della decurtazione del 25% (fol. 6 della sent. imp.) implicitamente sintomatico dell’applicazione proprio del D.P.R. n. 327 del 2001, mentre la procedura era soggetta al regime pregresso di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, che avrebbe dovuto essere applicato.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Giova premettere che la ricostruzione normativa proposta dal ricorrente risulta corretta in quanto, divenuti inutilizzabili, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, il criterio applicabile per la determinazione dell’indennità di esproprio deve ritenersi quello del valore venale del bene, fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, tenuto conto che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a), ha introdotto modifiche al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2 e segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 del medesimo Decreto, restando inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, e che la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa, solo, per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi pendenti (come quello in esame, introdotto con citazione del 17/2/2004) (Cass. n. 16059 del 02/08/2016).
Tuttavia, nel caso in esame, poichè l’ammontare del dovuto è stato dichiaratamente calcolato proprio in base al criterio del valore venale, l’avvenuta eventuale applicazione del parametro legale erroneo non comporta alcun pregiudizio per il Comune ricorrente, tanto più che la riduzione del 25%, prevista dall’art. 37 del TU espropriazioni, quale novellato dalla L. n. 244 del 2007, non è stata applicata.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sembra fare proprio il metodo sintetico-comparativo per la determinazione dell’indennità, criterio valutativo volto a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale dell’immobile attraverso il riferimento alle aree omogenee, ma poi nella concreta determinazione dell’indennità ha proceduto mediante il metodo analitico ricostruttivo, diretto ad accertare il valore di trasformazione del suolo edificabile, determinando un insanabile errore nella decisione finale.
Il ricorrente sostiene che il terreno in questione, a vocazione edificabile, risultava all’epoca totalmente privo di opere di urbanizzazione e gravato da un vincolo idrogeologico.
Si duole, quindi, che si sia proceduto ad una stima del valore venale del bene legata al metodo analitico ricostruttivo, senza tuttavia considerare la densità volumetrica in base agli indici di fabbricabilità della zona omogenea, in cui era incluso il terreno, al netto degli spazi assegnabili a standard, nonchè delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’Amministrazione, avevano poi assicurato l’immediato utilizzo edificatorio dell’area.
Rappresenta, quindi, che la Corte distrettuale non avrebbe preso in esame la contestazione tempestivamente mossa alla scelta del CTU di applicare, come parametro di valutazione, “l’indice fondiario di edificabilità”, e cioè il massimo possibile pari a 1,40 mc/mq, mentre – a suo dire – avrebbe dovuto essere applicato “l’indice territoriale di edificabilità” pari a 0,75 mc/mq, che avrebbe condotto alla determinazione di una indennità di esproprio di molto inferiore a quella stimata, con evidente ricaduta anche sulla determinazione dell’indennità di occupazione legittima.
Lamenta anche che non si sia tenuto conto nella valutazione del terreno dall’esistenza del vincolo idrogeologico, in quanto vincolo conformativo, stabilito in via generale e preventiva.
2.2. Il motivo va accolto per quanto di ragione, pur in presenza di profili di inammissibilità ed infondatezza, attesa la plurima articolazione della censura.
2.3. Per quanto concerne la questione proposta in merito al vincolo idrogeologico non può omettersi di rilevare la genericità del rilievo, atteso che non necessariamente un vincolo di natura idro geologica incide in maniera decisiva sull’edificabilità del terreno, richiedendosi, in taluni casi, una mera autorizzazione per la realizzazione di manufatti, che può eventualmente rilevare sotto il profilo della determinazione del valore del bene. Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che – come si dirà – il vincolo è stato preso in considerazione dal consulente tecnico d’ufficio, le cui conclusioni sono state recepite nell’impugnata decisione, il ricorrente non precisa in quali termini e in quale misura il vincolo avrebbe potuto incidere sul valore del terreno, tanto più che trattasi di area inserita in un P.E.E.P., della cui edificabilità, sin dalla nota pronuncia di questa Corte a Sezioni unite n. 125 del 2001, non è dato di dubitare.
2.4. Osserva poi la Corte che, secondo l’attuale formulazione relativa al vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
2.5. Rispetto alla contestazione mossa dal ricorrente, non si ravvisa l’omesso esame del fatto storico, costituito dalla sussistenza di un vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923, art. 1, atteso che la Corte territoriale ha dato espressamente atto della sua esistenza, laddove il giudizio sull’incidenza che lo stesso abbia avuto nella determinazione del valore venale del bene espropriato e della conseguente commisurazione dell’indennità risulta implicitamente formulato attraverso l’adesione al valore determinato dalla consulenza, che di tale vincolo risulta aver tenuto conto.
2.6. Il motivo propone poi delle critiche al procedimento di stima seguito dal CTU, che vanno disattese perchè inammissibili.
Invero, il “fatto storico” controverso e trascurato dalla motivazione della sentenza impugnata non può risolversi in una mera critica delle valutazioni operate dal Giudice del merito nel corso del percorso logico estimativo e, quanto al metodo di stima utilizzato, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6243 del 31/03/2016; Cass. n. 10913 del 11/07/2003; Cass. n. 9207 del 01/09/1999), secondo cui in tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico – ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività.
Da ciò consegue l’inammissibilità della censura svolta in maniera ipotetica e generica, laddove la sentenza di merito, con motivazione logica e basata su dati obiettivi, abbia condiviso in concreto la scelta del metodo analitico, come nel presente caso.
2.7. La censura merita, invece, accoglimento laddove la Corte distrettuale ha validato la stima effettuata dal CTU mediante il ricorso all’indice fondiario, senza nemmeno illustrare, come avrebbe dovuto, le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le contestazioni mosse sul punto dal Comune di Sutri che aveva sostenuto l’applicabilità dell’indice territoriale di fabbricabilità, ed è incorsa nel vizio denunciato (Cass. n. 15147 del 11/06/2018), adottando così una decisione che non risulta conforme ai precedenti di legittimità (Cass. n. 12969 del 24/5/2018; Cass. n. 18841 del 29/6/2016).
Nel caso in esame la Corte di appello – che ha recepito sul punto la CTU -, ha accertato che il terreno era “ricompreso in una zona completamente edificata con villini a schiera o edifici di tre piani fuori terra, realizzata nell’ambito del P.E.E.P.” (fol. 4 della sent. imp.).
Orbene, quanto al ricorso all’indice fondiario, val bene richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della determinazione del valore di un’area inserita in un P.E.E.P. occorre far riferimento al c.d. “indice territoriale”.
Si è infatti affermato che tutti i terreni espropriati in ambito P.E.E.P. percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l’indice fondiario trova piena applicazione ove l’area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorchè previsto dal piano regolatore generale” (Cass. n. 12969 del 24/5/2018; Cass. n. 18841 del 29/6/2016).
La censura, pertanto, merita accoglimento sotto il profilo testè evidenziato.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in merito alla condanna del Comune di Sutri al pagamento integrale delle spese di lite; osserva in proposito che la soccombenza del Comune di Sutri non era conseguita all’erronea quantificazione iniziale dell’indennità di esproprio, ma alle modifiche legislative intervenute a seguito della decisione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis cit., per cui si doveva ritenere che mancasse il presupposto sostanziale della soccombenza.
3.2. Il motivo è assorbito in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo.
4. In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione con riferimento, inammissibile il primo motivo, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il primo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021
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