LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26274/2015 proposto da:
Le Luxe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.A., quale successore e avente causa di Le Luxe s.r.l., a sua volta successore e avente causa di Planning and Building s.r.l.
elettivamente domiciliati in Roma, Via Della Frezza 59, presso lo studio dell’avvocato Emilio Paolo Sandulli, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune Avellino, Planning and Building s.r.l.;
– intimati –
e contro
Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Giuliana 74, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Porpora, e rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Perrotta, in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3854/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza del 16/10/2009 la Corte di appello di Napoli ha determinato l’indennità dovuta dal Comune di Avellino alla s.p.a. Planning and Building in liquidazione per l’avvenuta espropriazione di un fondo edificabile di sua proprietà ubicato in quel comune (in catasto all’art. 7511, fg. *****, part. *****) nella misura di Euro 1.067.093,75 e quella per l’occupazione temporanea dell’immobile nella misura di Euro 550.607,14.
La Corte di Appello ha ritenuto al riguardo che l’immobile, sia con la stima analitica, sia con quella sintetico-comparativa, avesse un valore di Lire 225.000 – 247.000 al m.q. nell’anno 1987 che, rivalutato attraverso i dati ISTAT al 1993 diveniva di Euro 330.000 al m.q. ed inoltre che a tale somma dovesse essere aggiunto l’ulteriore importo del 10% di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, nonchè il 50% del controvalore delle porzioni residue aventi un’estensione di mq. 1375 non più utilizzabili.
2. Il Comune di Avellino ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resisto la Planning and Building.
La Corte di Cassazione con sentenza del 5/10/2011 n. 20395 ha accolto i primi due motivi del ricorso, ha respinto il terzo e ha dichiarato assorbito il quarto, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
2.1. In primo luogo, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte di appello, per aver calcolato il valore dell’ipotetico complesso edilizio realizzabile con riferimento all’anno 1985, invece che all’anno 1993 (quello del decreto di esproprio); per essersi avvalsa dell’indice fondiario pari a m.c./m.q. 5,5 invece che di quello territoriale; per aver, pur riconoscendo che dalla complessiva superficie espropriata doveva essere sottratta una porzione pari al 30% destinata alle infrastrutture, calcolato l’indennità di espropriazione (e quella di occupazione) su un valore assai diverso da quello accertato con il meccanismo suddetto (Lire 247.518 al m.q.), ma anche sull’intera area espropriata pari a m.q. 5067, senza apportarvi l’enunciata detrazione (e ripetendo il medesimo errore per la stima dei relitti).
2.2. In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato anche nella applicazione del criterio c.d. sintetico-comparativo che deve risolversi nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili omogenei, con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali ma anche e soprattutto alla condizione giuridica urbanistica, avendo accertato che terreni limitrofi a quello espropriato avevano nel biennio 19851987 un valore di Lire 225.000- 230.000 al m.q. per poi attribuirgli, invece, quello di Lire 314.527,50 al m.q..
Secondo la Cassazione, se gli elementi di comparazione utilizzati e quelli suggeriti dal Comune di Avellino (neppure esaminati) risultavano rappresentativi del mercato immobiliare dei terreni inclusi nella zona H1 pure nell’anno 1993 (anche in considerazione della nota stasi del mercato suddetto successiva all’anno 1990) era del tutto arbitraria la rivalutazione operata dalla Corte di appello, soprattutto per la stima dell’indennità di occupazione temporanea svoltasi proprio nel corso degli anni cui si riferivano gli elementi di comparazione recepiti; se invece gli elementi suddetti non erano rappresentativi del mercato immobiliare della zona nell’anno 1993, allora occorreva reperire dati ulteriori che ne documentassero l’andamento all’epoca del decreto ablativo; mentre, in mancanza di parametri di riferimento di una certa significatività e consistenza ai fini dell’applicazione del metodo sintetico comparativo, la sola soluzione praticabile era quella di adottare un diverso sistema, di tipo analitico – ricostruttivo, tramite l’accertamento del valore di trasformazione del suolo. Non era invece consentita la stima dell’immobile con parametri aventi tutt’altra funzione, relativi alle modificazioni nel tempo del valore della moneta.
2.3. La Corte di Cassazione ha infine ritenuto errato l’ulteriore aumento del 10% attribuito al valore finale del fondo come sopra determinato, ricavato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, applicabile ai procedimenti espropriativi e non ai giudizi in corso.
3. La s.r.l. Le Luxe ha provveduto a riassumere il giudizio in qualità di successore ed avente causa della Planning and Building in forza di atto di cessione del credito del 17/9/2010.
Espletata consulenza tecnica, la Corte di appello di Napoli con sentenza del 20/9/2014 ha determinato rispettivamente in Euro 819.789,93 e in Euro 369.102,39 l’ammontare dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione legittima, condannando il Comune di Avellino al versamento alla Cassa Depositi e Prestiti di tali importi, dedotto quanto già versato, con gli interessi al tasso legale dal 27/7/1993, nonchè alla rifusione delle spese legali per l’intero giudizio.
4. Avverso la predetta sentenza del 30/9/2014, non notificata, con atto notificato il 30/10/2015 hanno proposto ricorso per cassazione la Le Luxe s.r.l. e P.A. quale successore e avente causa di Le Luxe s.r.l. (a sua volta già successore ed avente causa della Planning and Building) in forza di atto di cessione di credito litigioso del 14/4/2014, svolgendo due motivi e chiedendo altresì alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, senza rinvio.
Con atto notificato il 3/12/2015 ha proposto controricorso il Comune di Avellino, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19, nonchè della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40.
1.1. I ricorrenti evidenziano che la proprietaria espropriata era la stessa società di capitali che aveva proceduto alla trasformazione a fini edificatori del comparto urbanistico; essi aggiungono che per un imprenditore commerciale che opera in regime di i.v.a. tale imposta non rappresenta un costo della trasformazione edilizia da prendere in considerazione nell’applicazione del criterio estimativo di tipo analitico-ricostruttivo, come era stato contestato al Consulente tecnico che sul punto aveva elaborato conteggi alternativi, rimettendo la questione alla valutazione giuridica della Corte che aveva invece omesso di pronunciarsi sul punto.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto, nella determinazione del valore unitario del fondo in applicazione del criterio di stima c.d. analitico-ricostruttivo, aveva considerato, tra i costi della trasformazione dell’edilizia dell’area, anche la voce relativa all’imposta sul valore aggiunto; qualora, come nel caso di specie, la parte espropriata sia proprio l’imprenditore che ha proceduto alla trasformazione edilizia dell’area egli non sopporta il “costo” dell’IVA, che può portare in detrazione, e, di conseguenza, il valore dell’imposta avrebbe dovuto essere stralciato dal computo dei costi della trasformazione edilizia da considerare ai fini dell’applicazione del criterio di stima analitico.
Di conseguenza, il valore unitario del fondo espropriato doveva essere quantificato in Euro 271,55/m.q. in luogo della minor somma di Euro 161,79/m.q..
Parte ricorrente deduce che sia la Planning and Building s.r.l. (attrice originaria e società proprietaria dell’area per cui è causa alla data della sua apprensione) sia la cessionaria Le Luxe s.r.l. sono società di capitali per le quali l’imposta sul valore aggiunto non costituisce un costo, “bensì una partita di giro”, compensata con le somme riscosse a titolo di IVA per le cessioni di beni e servizi effettuate e, in caso di eccedenza (ipotesi di frequente realizzazione in considerazione dell’applicazione di un’aliquota agevolata prevista per il trasferimento di unità immobiliari abitative), suscettibile di essere richiesta in rimborso all’Erario.
1.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili infondatezza.
1.3. A questo ultimo proposito, è opportuno premettere che i ricorrenti mostrano di considerare in modo erroneamente “individualizzato” il metodo di calcolo del valore di mercato di un terreno con il metodo “analitico-ricostruttivo”.
Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili della L. n. 327 del 2001, ex art. 37, l’adozione del metodo analitico-ricostruttivo consiste nella determinazione del valore di mercato degli insediamenti costruibili sul suolo che siano consentiti dalla destinazione urbanistica della zona, tenendo altresì conto di tutti gli elementi che concorrono, in concreto, alla determinazione del costo di trasformazione del terreno e, quindi, del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione (Sez. 1, n. 14187 del 12/07/2016, Rv. 640505 – 01).
Secondo le regole dell’estimo il criterio di stima analitico-ricostruttiva consiste nel risalire al più probabile valore di mercato un terreno attraverso l’individuazione di alcuni parametri di riferimento che consentano di estrapolarlo per via analitica dalla determinazione del valore di ricostruzione o di trasformazione dell’immobile.
E’ evidente che tali operazioni prescindono dalle qualità personali e specifiche del singolo costruttore, ai fini della determinazione dei costi sopportati per la costruzione e del prezzo di vendita del prodotto finale ed è sufficiente che l’elaborazione rispetti il doveroso requisito dell’omogeneità dei parametri utilizzati.
L’obiettivo del calcolo condotto secondo il metodo analitico è infatti quello di desumere il valore del suolo, deducendolo dal valore di vendita del costruito al netto di tutti i costi sopportati per la realizzazione dell’edificio legalmente realizzabile secondo la disciplina urbanistica vigente.
1.4. Le censure dei ricorrenti sono per altro verso inammissibili per difetto di autosufficienza.
1.4.1. E’ d’uopo ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorrente per cassazione è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione del Consulente e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevata, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Sez. 1, n. 22846 del 26/09/2018).
1.4.2. Nella specie, dal ricorso stesso (pag. 32) risulta che il Consulente d’ufficio aveva puntualmente preso in considerazione nella sua relazione finale le osservazioni mosse dal ricorrente relativamente all’incidenza dell’IVA tra i costi della trasformazione edilizia di edificazione, ritenute di carattere giuridico e non di sua competenza, ripetendo la stima analitica nei sensi postulati dalla parte opponente ed espungendo il valore dell’imposta, sì da devolvere la relativa quaestio iuris alla Corte di appello.
Secondo il conteggio alternativo, il valore unitario dell’area risultava pari a Euro 271,52 al m.q in luogo di Euro 161,79 al m.q; l’indennità di espropriazione veniva determinata in Euro 1.375.791,84 (in luogo di Euro 819.789,93) e quella di occupazione legittima in Euro 619.436,80 in luogo della minor somma di Euro 369.102,39.
Gli odierni ricorrenti deducono inoltre che la Corte d’appello aveva omesso ogni pronuncia su questa specifica questione, non chiarendo se l’IVA debba o meno essere considerata tra i costi della trasformazione edilizia da computare ai fini dell’applicazione del criterio analitico-ricostruttivo anche allorquando la parte espropriata sia costituita proprio dall’imprenditore che, avendo proceduto alla trasformazione edilizia dell’area, non ha sopportato il corrispondente costo dell’imposta.
1.4.3. Tuttavia, tale assunto viene riportato nel ricorso in modo insufficiente e parziale, e pertanto i ricorrenti non hanno soddisfatto gli oneri di autosufficienza e specificità, non mettendo questa Corte di legittimità in condizione di verificare sulla base del contenuto stesso del ricorso la fondatezza della doglianza.
L’onere di specificità, pertinenza e autosufficienza del motivo avrebbe imposto alla parte ricorrente di dar conto delle valutazioni del C.t.u. nella loro completezza, considerando l’ulteriore circostanza (evidenziata solo dal controricorrente) se l’IVA, oltre ad essere annoverata tra i costi di costruzione, fosse stata o meno altresì computata nel ricavo totale, in modo da eliderne qualsiasi impatto sull’importo dei valori elaborati.
Il ricorrente si limita, invece, a formulare una serie di considerazioni astratte e teoriche, non specificamente riferite al complesso delle valutazioni e determinazioni peritali e perciò inammissibili per carenza di autosufficienza, specificità e completezza.
1.4.4. Invero, va ribadito che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Sez. 2, n. 22508 del 24/09/2018).
1.5. In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere ritenuto complessivamente inammissibile per difetto di specificità poichè non consente al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Sez. 3, n. 8480 del 05/05/2020).
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40, nonchè dei principi generali in tema di giudicato interno sostanziale e di determinazione dell’indennità di espropriazione.
2.1. I ricorrenti lamentano altresì ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al fatto che la volumetria prodotta dalle superfici residue è andata perduta perchè non edificata e non trasferita su altre aree.
I ricorrenti pongono in rilievo che la Corte di Cassazione aveva rigettato il terzo motivo di ricorso del Comune di Avellino in relazione alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata con riferimento al danno da deprezzamento, peraltro proposto solo relativamente all’an e non al quantum della debenza; ne consegue, secondo i ricorrenti, l’intangibilità per effetto del giudicato interno del diritto della parte spropriata all’attribuzione patrimoniale del ristoro in via indennitaria del deprezzamento della porzione residua del fondo di m.q. 1375 in misura del 50% del suo valore venale.
Inoltre la Corte territoriale aveva omesso di considerare il fatto decisivo che non era stato affatto accertato il trasferimento su altra area della volumetria generata dalla superficie relitta (aspetto questo escluso dal primo C.t.u. geom. S. ed esaminato solo a livello teorico dal secondo C.t.u. ing. D.G.).
2.2. Giova rammentare che sul terzo motivo di ricorso la Cassazione aveva affermato “infondato è invece il terzo motivo, con cui il comune di Avellino, deducendo violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 23 e 40, censura la sentenza impugnata per avere applicato il criterio di calcolo stabilito da quest’ultima norma per l’espropriazione parziale pur in mancanza di domanda da parte della espropriata che aveva invece chiesto che l’espropriazione fosse estesa ai sensi della prima norma anche ai terreni relitti: in quanto la statuizione impugnata si è attenuta al principio ripetutamente enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, il giudice – cui è attribuito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l’accoglimento di una pretesa – deve, ove ne ricorrano i presupposti, applicare d’ufficio il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, per il caso di espropriazione parziale (Cass. 3175/2008; 19925/2007, 6086/2004)”.
2.3. Sulla base di tale circostanza, con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione, da parte della Corte campana, dei principi che governano il giudicato.
Il Comune, nel suo ricorso per cassazione, non ha mai contestato nè l’effettiva produzione, per effetto della procedura ablatoria, di un danno alla superficie relitta o residua di proprietà della parte espropriata, nè la misura della somma liquidata a titolo di deprezzamento della suddetta superficie residua di m.q. 1375, pari al 50% del valore venale; ha invece contestato l’an di tale indennità, ovvero la sua spettanza alla parte opponente, pur in difetto di specifica domanda nell’atto introduttivo del giudizio.
Ne consegue – secondo i ricorrenti – che, a seguito del rigetto di tale censura da parte della sentenza 20395/2011 della Cassazione, sul punto si sarebbe formato il giudicato, con conseguente intangibilità della statuizione della Corte d’Appello relativa al quantum dell’indennità del deprezzamento della superficie residua. La Corte di merito, in sede di rinvio, avrebbe pertanto errato a riesaminare la questione, escludendo il diritto della parte opponente alla attribuzione patrimoniale, non sussistendone i presupposti.
2.4. Nello specifico, il giudice del merito (pagg. 5-6 della sentenza impugnata) ha negato, richiamando le valutazioni del consulente, che l’area non espropriata (m.q. 1375) del fondo avesse subito un deprezzamento di valore rilevando che “all’interno di un piano attuativo, ogni aliquota di superficie territoriale, sia essa destinata all’edificazione ovvero inedificabile, è legata “sinergicamente” a tutte le altre in quanto ugualmente concorrente alla complessiva volumetria edilizia realizzabile nel comprensorio d’intervento e che, di conseguenza, tutti i terreni ricompresi in un piano attuativo sortiscono un’identica valutazione, da formulare sulla base della potenzialità edificatoria media del comprensorio (indice di fabbricabilità territoriale) per cui, ogni aliquota del terreno, sebbene eventualmente non edificabile, è comunque suscettibile di autonomi apprezzamenti mercantili in considerazione della sua suscettività di concorrenza alle volumetrie edilizie effettivamente realizzabili (trasferimento di volumetria)”.
La Corte d’Appello ha pertanto escluso, avversando quanto sostenuto dall’opponente, che si fosse formato il giudicato sulla sussistenza e l’entità del danno del deprezzamento e dunque, in assenza di deprezzamento, ha ritenuto che il valore di mercato del terreno ablato, stimato al 1993 in Euro 819.789,93, coincidesse con l’indennità di esproprio.
2.5. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come affermato da questa Corte, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (Sez. 2, 21/02/2019, n. 5138).
Ciò vale, a fortiori, nell’ambito del giudizio rescissorio instaurato a seguito della cassazione della sentenza della Corte campana allora impugnata.
2.6. Nella specie, con sentenza n. 2995 del 7-16/10/2009, la Corte d’Appello di Napoli, in applicazione del disposto della L. n. 2359 del 1864, art. 40, trattandosi di espropriazione parziale, ha correttamente riconosciuto e attribuito alla società espropriata il danno da deprezzamento dell’area residua, costituita dai tre terreni relitti per una superficie complessiva di m.q. 1375, stimato dal Consulente tecnico d’ufficio in ragione del 50% del suo valore.
Tale assunto è stato censurato dal Comune con il terzo motivo del ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione del richiamato art. 40, per aver applicato il criterio di calcolo ivi sancito pur in mancanza di domanda da parte della società espropriata.
Pertanto, come si desume anche dalla stessa sentenza oggi impugnata, sul quantum del danno da deprezzamento non era sorta alcuna contestazione tra le parti, con formazione del giudicato interno, essendo stata impugnata in Cassazione solo la statuizione relativa all’an della suddetta indennità e in particolare alla possibilità – invero confermata dalla Suprema Corte – che venisse liquidata d’ufficio, in assenza di una specifica domanda di parte.
2.7. Ne consegue che sull’esistenza del deprezzamento del terreno residuo si è dunque formato il giudicato interno, il quale non può essere rimesso in discussione, come invece fa la sentenza impugnata, escludendo il diritto al danno da deprezzamento, nonostante questo fosse già stato riconosciuto con statuizione mai contestata nè impugnata – se non sotto il ricordato profilo – e dunque avente valore di res iudicata.
3. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 53854 del 2014 della Corte di appello di Napoli deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SEZIONE Prima Civile, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021