LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29717/2015 proposto da:
D.C., e D.M., elettivamente domiciliate in Roma Piazza Borghese 3, presso lo studio dell’avvocato Tullio Galiani, che le rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Tivoli;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3317/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 1/12/2009 D.M. e C. hanno convenuto in giudizio il Comune di Tivoli dinanzi alla Corte di appello di Roma, proponendo richiesta di revocazione della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 6/7/2009 con la quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio da esse promosso nei confronti del Comune di Tivoli relativo alla domanda di indennità di occupazione legittima di un fondo di loro proprietà successivamente espropriato.
Con sentenza n. 4018 del 2006 la Corte di appello, adita in secondo grado avverso la decisione del Tribunale di Roma n. 33854/2002, aveva dichiarato l’incompetenza per materia del Tribunale in ordine alla domanda di liquidazione e pagamento dell’indennità di occupazione legittima e la competenza funzionale della stessa Corte in unico grado.
Le signore D. avevano riassunto il giudizio solo in data 30/10/2007 e la Corte di appello ha ritenuto tardiva ex art. 50 c.p.c., tale riassunzione, a fronte della comunicazione della sentenza 4018/2006, avvenuta il 30/10/2006.
Secondo le attrici in revocazione la sentenza impugnata era affetta da errore di fatto ex art. 395 c.p.c., comma 4, non essendosi la Corte avveduta dell’esistenza in atti dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa l’impossibilità del perfezionamento della notifica al procuratore costituito delle sig.re D., risultato sconosciuto in *****.
Dopo la costituzione del Comune di Tivoli, oppostosi alla avversaria richiesta, la Corte di appello di Roma con sentenza del 29/5/2015 ha respinto la domanda di revocazione a spese compensate.
2. Avverso la predetta sentenza del 29/5/2015, non notificata, con atto notificato il 12/12/2015 hanno proposto ricorso per cassazione D.M. e C., svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, le ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’assunto della Corte di appello che il documento (relata negativa di notifica in data 30/10/2006 dell’avviso di deposito della sentenza del 2006), esistente incontestabilmente agli atti, non potesse ritenersi positivamente acquisito alle carte processuali al momento della decisione adottata dai giudici della sentenza oggetto di revocazione.
Inoltre – proseguono le ricorrenti – la sentenza era accompagnata da una motivazione meramente apparente su di un punto decisivo, stante l’assoluta illogicità delle argomentazioni volte ad escludere l’esistenza dell’errore denunciato: infatti in modo macroscopicamente arbitrario la Corte territoriale aveva dato rilievo al fatto che dall’indice delle produzioni di parte non emergeva l’esistenza della relata negativa di notifica, che non era un documento prodotto dalla parte e non doveva essere inserito in alcun indice, cosa che peraltro, attenendo semmai a un inadempimento della cancelleria (mancata attestazione della data in cui era stato “aspillato” sul frontespizio del fascicolo l’originale della relazione di notificazione della sentenza 4018/2006) non poteva essere addebitata a colpa della parte processuale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 2697 c.c..
Secondo le ricorrenti, la sentenza impugnata aveva dato rilievo a elementi privi di qualsiasi coerenza logica, come il fatto che la relata non risultasse inserita nell’indice delle produzioni di parte e non fosse stata annotata nell’indice del fascicolo d’ufficio e alla mancata prova che la sua inserzione fosse avvenuta in un momento anteriore alla assunzione della causa a decisione; inoltre il documento era contenuto attualmente nel fascicolo, era necessario per la valutazione della tardività della riassunzione, altrimenti neppure iniziata a decorrere e comunque non rientrava nella disponibilità materiale della parte che neppure l’aveva ricevuta. 2.3. Il Comune di Tivoli non si è costituito.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le signore D. avevano chiesto la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza n. 2729 del 2009 della Corte di appello di Roma che, in sede di riassunzione del giudizio aveva dichiarato inammissibile la loro domanda per intervenuta estinzione del giudizio, avendo esse riassunto il giudizio solo il 30/10/2007 dopo il decorso di sei mesi dalla comunicazione in data 30/10/2006 dell’avviso di deposito in data 25/9/2006 della sentenza dichiarativa dell’incompetenza per materia n. 4018 del 2006.
1.1. Le attrici in revocazione avevano sostenuto che l’avviso di deposito non era stato notificato al loro procuratore, risultato sconosciuto all’indirizzo di ***** sulla base di informazioni assunte in loco dall’ufficiale giudiziario presso il portiere e che l’originale della predetta relata negativa dell’UNEP – Corte di appello Roma cron. 2.186/1 Mod.A/bis 3001 30/1/2006 era agli atti del fascicolo e non era stato esaminato dalla Corte territoriale.
1.2. Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, può essere revocata la sentenza se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
1.3. L’impugnazione per revocazione era stata proposta tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi indicati dell’art. 395, nn. 4 e 5, non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; tuttavia al giudizio si applicava il maggior termine di un anno, previsto dalla stessa norma, prima delle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 58 della stessa legge ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
1.4. La Corte capitolina ha rigettato la domanda di revocazione, pur riconoscendo, implicitamente ma inequivocabilmente (pagina 3, ultimo capoverso), che la predetta relata di notifica negativa era attualmente contenuta nel fascicolo d’ufficio e “aspillata” (in parole meno auliche: pinzata) al suo frontespizio.
La Corte di appello ha osservato che non era incontrovertibilmente certo che tale situazione fosse riscontrabile anche nel precedente momento (5/2/2009) quando la causa era stata trattenuta in decisione, visto che essa non risultava nè dall’indice del fascicolo d’ufficio, nè dall’indice delle produzioni di parte.
2. I motivi proposti dalle ricorrenti sono connessi e possono essere affrontati congiuntamente.
Essi inoltre appaiono fondati nel denunciare violazione di legge e l’assoluta incongruenza e la contraddittorietà della motivazione che si risolvono in una mera apparenza della necessaria giustificazione del percorso logico giuridico.
2.1. In primo luogo, la Corte di appello non ha considerato che la conservazione e la regolare tenuta del fascicolo d’ufficio compete all’amministrazione della giustizia (art. 168 c.p.c., comma 2).
In particolare, l’art. 45 disp. att. c.p.c., dispone che il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’art. 136 c.p.c., si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio e che nella parte che viene inserita nel fascicolo d’ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere deve conservare nel fascicolo d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
L’art. 133 c.p.c., comma 2, nel testo vigente nel 2009 (prima della successiva introduzione della comunicazione del testo integrale) prevedeva inoltre che il cancelliere desse atto del deposito in calce alla sentenza e vi apponesse la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo della sentenza, ne desse notizia alle parti costituite.
2.2. Non si vede quindi come si potesse imputare alla parte la mancata menzione nel fascicolo d’ufficio della data di inserzione della relata di notifica negativa, la cui documentazione competeva semmai al cancelliere.
In ogni caso, la presenza nel fascicolo d’ufficio, oggetto di conservazione e custodia da parte della cancelleria e non nella disponibilità della parte, della relata di notifica negativa doveva far presumere che il predetto documento, risalente ad oltre tre anni prima, vi si trovasse anche anteriormente.
2.3. Del tutto incongrua, infine, appare anche l’inferenza desuntane dalla Corte di appello: se davvero il documento fosse stato introdotto nel fascicolo successivamente all’assunzione della causa a decisione nel febbraio del 2009, nella sentenza n. 2729 del 2009 sarebbe stata supposta una (diversa) comunicazione (positiva e valida) del tutto inesistente in data 30/10/2006, visto che l’unica notifica eseguita in quella data era negativa.
2.4. Privo di alcun fondamento logico-giuridico appare poi l’argomento che la predetta relata non sarebbe inserita nel fascicolo di parte delle ricorrenti e indicizzata nelle sue produzioni, visto che si tratta di una comunicazione dell’ufficio e che deve essere inserita nel fascicolo d’ufficio, ove peraltro si trovava; a tacer del fatto che si trattava di una relata di notifica negativa, sicchè l’atto non era mai stato consegnato alle ricorrenti.
2.5. Null’altro dovevano dedurre e dimostrare le ricorrenti, che pure nell’atto di riassunzione avevano segnalato che l’avviso di deposito della sentenza dichiarativa della incompetenza non era stato loro comunicato, se non che la relata di notifica era presente in atti, il che era più che sufficiente, in difetto di altra comunicazione, di cui non v’era traccia, perchè il termine per la riassunzione ex artt. 50 e 307 c.p.c., non prendesse a decorrere.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021