Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5333 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21980/2015 proposto da:

Comune di Teramo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 63, presso lo studio dell’avvocato Marini Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Cafforio Cosima, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.: nella qualità di erede di M.C., M.B., M.V., elettivamente domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’avvocato Caffo Roberto Alessandro, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Malignano Stuart Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 678/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

Il Comune di Teramo ricorre con cinque mezzi avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, in epigrafe indicata. M.F., M.B. e M.V., questi ultimi due in qualità di eredi di M.C., hanno replicato con unico controricorso.

Con detta sentenza la Corte distrettuale, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato il Comune di Teramo a corrispondere a M.F. e M.C. la complessiva somma di Euro 38.970,80, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del terreno di loro proprietà, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a far data dal 1969 ed interessi nella misura ivi indicata.

Il Comune di Teramo ha rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale. I controricorrenti hanno accettato la rinuncia, come da atti depositati, concordando sulla compensazione delle spese.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

– Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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