LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22345/2015 proposto da:
D.A.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Venti Settembre n. 1, presso lo studio dell’avvocato Oriani Carmen, rappresentata e difesa dall’avvocato Tani Claudio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50-a, presso lo studio dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferrari Fabio Maria, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 921/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
D.A.R., comproprietaria di aree in via *****, chiedeva al Tribunale di Napoli di condannare il Comune di Napoli, in solido con il Sindaco quale commissario straordinario di governo, al risarcimento del danno per la reiterazione di vincolo espropriativo a far data dall’8 novembre 1967, cui era seguita l’occupazione d’urgenza per la realizzazione di un edificio scolastico senza emissione del decreto di esproprio.
Il Tribunale liquidava l’indennizzo per la reiterazione del vincolo avvenuta il 31 marzo 1972, in misura pari agli interessi legali sulla indennità di esproprio virtuale dal 1 aprile 1972 alla data del 5 dicembre 1996 di immissione in possesso, a seguito di occupazione d’urgenza, oltre interessi compensativi sui ratei annuali di indennizzo, e rigettava la domanda relativa al maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.
Il gravame veniva rigettato dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2015, avverso la quale la D.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune di Napoli resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la D.A. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia e motivazione e non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al motivo di appello con il quale aveva censurato la impugnata sentenza del Tribunale per avere negato il risarcimento del danno che si assume, invece, dovuto per la perdita delle utilità di scambio derivante dall’incidenza del vincolo.
1.1.- Il motivo è inammissibile per improprietà del mezzo, non utilizzabile per far valere la erroneità della pronuncia, tanto più nel caso in esame in cui ad essere denunciato è un errore in diritto – per avere ritenuto dovuto l’indennizzo e non il risarcimento del danno per la reiterazione del vincolo – peraltro non ravvisabile, essendo la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, riconducibile a un’attività legittima della P.A per la quale il sistema prevede la tutela indennitaria (cfr. Cass. n. 12468 del 2018). Inoltre, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto è irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto, come nella specie, ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (cfr. Cass., sez. un., n. 2731 del 2017).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame ed erronea motivazione, in relazione al secondo e terzo motivo di appello, concernenti il criterio (che si assume erroneo) adottato per la determinazione dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo, la durata del vincolo indennizzato sino al 1996 anzichè sino alla emissione del decreto di esproprio in data 6 agosto 2001 e la valutazione del debito in termini di valuta, nonchè in relazione al quarto motivo di appello, concernente il denegato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..
2.1.- Il motivo è, in parte, inammissibile, proponendo censure (omessa, erronea o immotivata pronuncia sui motivi) incompatibili tra loro e prive di specificità, laddove lamenta l’erroneità del criterio adottato per la determinazione dell’indennizzo per la reiterazione dei vincoli espropriativi (sulla base degli interessi legali sulla indennità virtuale di esproprio) senza indicare un metodo alternativo, risolvendosi in una istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità.
Analoga inammissibilità colpisce la censura concernente la durata del vincolo indennizzabile, la quale non si confronta con la ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha osservato che l’ultimo provvedimento formale di reiterazione del vincolo espropriativo era stato emesso dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche in data 2 novembre 1976 per la durata di due anni con scadenza nel novembre 1978, cui non aveva fatto seguito alcun provvedimento reiterativo successivo, e ciononostante la Corte ha ritenuto indennizzabile il periodo sino al dicembre 1996, quando avvenne la immissione in possesso a seguito di occupazione d’urgenza.
Per altro verso, la doglianza secondo cui doveva essere indennizzato il periodo di durata del vincolo sino alla data del decreto di esproprio (agosto 2001 anzichè dicembre 1996) è infondata. Essa non tiene conto che, come riferito dalla ricorrente nella memoria, in data prossima al dicembre 1996, cioè il 6 agosto 1996, fu approvato il progetto dell’opera pubblica che, valendo come dichiarazione implicita di pubblica utilità, segna il momento in cui, avendo inizio il procedimento espropriativo, vengono meno gli effetti pregiudizievoli, e per questo indennizzabili, della reiterazione del provvedimento vincolistico oltre il limite temporale consentito (cfr. della L. n. 1187 del 1968, art. 2 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 9).
La censura concernente la natura del debito concernente l’indennizzo, che si assume erroneamente considerato come di valuta anzichè di valore, il che avrebbe determinato la erronea negazione del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, è inammissibile. La pretesa della ricorrente di ottenere il maggior danno sul presupposto che si tratti di debito di valore è poco comprensibile, se si considera che il risarcimento del predetto maggior danno è astrattamente invocabile solo dal creditore delle obbligazioni di valuta. Tanto premesso, la censura si risolve nella impropria sollecitazione di un nuovo giudizio di fatto circa l’esistenza in concreto del pregiudizio lamentato, con riferimento alla rilevanza, al contenuto e all’esito di domande di licenza edilizia proposte dall’interessata, non essendo la rivalutazione monetaria una conseguenza automatica del ritardato adempimento dell’obbligazione.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame del quinto motivo di appello, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale Cedu e dell’art. 17 della Carta UE dei diritti fondamentali, per il maggior danno per lo svuotamento del diritto di proprietà derivante dalla reiterazione del vincolo espropriativo.
3.1.- Il suddetto motivo, lamentando l’imposizione al proprietario di un carico esorbitante – per la prolungata reiterazione del vincolo espropriativo e il ritardato riconoscimento dell’indennizzo – sino a rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse pubblico e la salvaguardia del diritto al rispetto della proprietà privata, non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto alla ricorrente l’indennizzo per la limitazione del diritto di proprietà, comprensivo degli interessi compensativi. Esso è dunque inammissibile, risolvendosi – come si è detto anche in risposta al motivo precedente – nella contestazione generica di apprezzamenti di fatto incensurabilmente svolti dai giudici di merito nella concreta quantificazione dell’indennizzo, anche in relazione alla questione del ritardato pagamento.
4.- Con il quarto motivo la D.A. denuncia la condanna alle (e l’eccessiva liquidazione delle) spese, in assenza di ragione giustificativa e di nota spese depositata nel giudizio, in considerazione della scarna attività difensiva svolta dal Comune di Napoli.
4.1.- Il motivo è inammissibile.
Premesso che il giudice è tenuto a liquidare le spese di lite alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, ai fini della sindacabilità in sede di legittimità di eventuali violazioni nella liquidazione, il ricorrente per cassazione deve specificare gli errori commessi dal giudice e le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20744 del 2012 in motiv., n. 22287 del 2009), onere al quale la ricorrente non ha assolto nel caso di specie, essendosi limitata a contestare genericamente l’entità della liquidazione risultante dal dispositivo della sentenza impugnata, senza tra l’altro dedurre la violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale.
5. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021