LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15060/2016 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato Studio Perrotta-Casagrande, rappresentato e difeso dagli avvocati Anzisi Mario, Boccarusso Luciano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
P.A. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli n. 1243/2016 del 31 marzo 2016, che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta per conseguire il risarcimento del danno da “inumana detenzione”, stimato nella misura di Euro 4.216,00. Il Ministero della Giustizia ha depositato mero atto di costituzione.
P. ha depositato memoria.
Il ricorrente aveva richiesto, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3, il risarcimento riferendo, in punto di fatto, di essere stato detenuto presso la casa circondariale di ***** dal 27 gennaio 2011 sino al 9 aprile 2011 e presso la Casa Circondariale di ***** dal 9 aprile 2011 al 5 luglio 2012, evidenziando le disumane condizioni vissute a causa del sovraffollamento delle strutture, del ridotto spazio disponibile all’interno delle stanze, occupate da più detenuti, della scarsa penetrazione di aria e di luce, dell’insufficienza dei presidi igienico-sanitari ai bisogni quotidiani, dell’inadeguato riscaldamento degli ambienti, della mancanza di privacy con riguardo ai servizi igienici e della ridotta misura di ore d’aria.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi nel giudizio, aveva contestato l’avverso dedotto ed aveva formulato eccezione di compensazione in riferimento alle somme dovute allo Stato dal detenuto, ovvero Euro 2.624 per una multa ed Euro 1.175 per spese di mantenimento.
Il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti dell’inumana detenzione in relazione ai 47 giorni trascorsi presso la Casa Circondariale di ***** ed a quantificato il danno risarcibile in Euro 376 (Euro 8 x 47); ha quindi accolto la eccezione di compensazione formulata dal Ministero in relazione alle spese di mantenimento, conclusivamente rigettando il ricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. Il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, sotto due profili.
1.2. Innanzitutto, censura il provvedimento impugnato laddove non ha computato erroneamente lo spazio fruibile dal detenuto, in quanto avrebbe incluso nella superficie “disponibile” anche quella dell’annesso bagno e quella occupata dagli arredi agevolmente amovibili (sedie e tavoli) che, pur se di dimensioni contenute, assumono connotazione di ingombro, se la cella è condivisa da tre o più detenuti.
1.3. Il decreto è censurato anche sul punto della disposta compensazione tra il danno riconosciuto e le spese di mantenimento sopportate dallo Stato per il detenuto.
2.1 Il motivo è infondato sotto il primo profilo.
Va rammentato che, in relazione alle modalità di computo dello spazio di (almeno) 3 mq. di superficie che deve essere assicurato a ciascun detenuto in una cella collettiva, questa Corte ha precisato che esso deve essere calcolato “detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini” (Cass. n. 16896 del 25/06/2019; Cass. n. 4096 del 20/2/2018; in senso analogo Cass. n. 29323 del 7/12/2017), fermo restando che l’indagine del giudice, circa il carattere inumano della detenzione, “non può essere condotta sulla scorta del mero criterio del calcolo della superficie di cui il detenuto dispone all’interno della cella ma, persino quando questa sia inferiore ai 3 mq., deve includere la valutazione di ogni altro fattore, emergente dagli atti” – come, in particolare, “la regolare fruizione di attività ricreative e sportive, la possibilità di movimento all’esterno della cella, la condivisione di questa con un solo detenuto” – che “possa compensare la mancanza dello spazio vitale nella camera detentiva” (Cass. n. 12955 del 24/5/2018).
Premesso che la domanda formulata in relazione al periodo di detenzione trascorso presso la Casa Circondariale di ***** risulta essere stata accolta, e che la questione riguarda solo la detenzione in *****, osserva la Corte che il Tribunale si è attenuto a questi criteri di valutazione, avendo escluso la ricorrenza dell’inumana detenzione in quel di *****, sulla considerazione che il criterio dello spazio pro capite risultava rispettato (celle di mq. 15 per tre detenuti), il bagno era collocato in un locale separato e chiuso (e quindi non era annesso), esisteva una ampia finestra che garantiva il passaggio dell’aria e della luce, la possibilità di uscire dalla cella era assicurata per dodici ore al giorno: la decisione risulta, pertanto, immune dal vizio lamentato, alla stregua dei principi prima enunciati.
2.2. Va invece accolto il motivo, sotto il secondo profilo, concernente la compensabilità del credito.
Si deve ribadire che “In linea di principio nulla osta a che il credito indennitario vantato dal detenuto per avere subito un trattamento inumano o degradante si estingua per compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dalla amministrazione, non ricorrendo una delle ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell’art. 1246 c.c., è preclusa. Nondimeno, indipendentemente dalla questione se il controcredito della Amministrazione maturato per il mantenimento del detenuto in carcere dia luogo a un caso di compensazione in senso tecnico, ovvero la “compensazione impropria”, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile di compensazione solo ove dotato innanzitutto, del carattere della certezza. In particolare in materia di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Cedu nei confronti di soggetti detenuti o internati, il ministero della Giustizia, convento in giudizio per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione, ex art. 1243 c.c., il credito maturato verso il medesimo che non è certo esigibile prima della definizione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, che può concludersi anche con la remissione del debito” (Cass. sez. I, 02/07/2018, n. 17277).
3. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione nei sensi prima precisati ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente l’eccezione di compensazione del Ministero della Giustizia si atterrà al principio sopra enunciato, dovendo altresì provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in parte; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione per il riesame nei limiti dell’accoglimento di cui in motivazione e per provvedere sulle spese di questo grado.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021