Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5347 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7313/2015 proposto da:

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

R.A.; D.A.L. vedova R., R.E.R., R.E., e R.L.F., nella qualità di eredi di R.G.; elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Maria Alessandra, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Luca Donato, Giorgianni Francesco, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1142/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto che il ricorso venga trattato alla PU.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Catania, con sentenza 1142/2014, depositata il 29/7/2014, in controversia concernente opposizione alla stima promossa da R.G. e R.A. nei confronti dell’Università degli Studi di Catania, a seguito di espropriazione, per la realizzazione di un parcheggio nell’area nord-ovest del Centro Universitario di *****, con decreto del 26/10/2009, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità del 27/12/2004 ed occupazione d’urgenza del 24-25/5/2005, di alcuni terreni, della superficie complessiva, asserita, di mq 84.845, con fabbricati rurali, in Comune di Catania – ha determinato in Euro 15.321.548,00 l’indennità dovuta agli attori R.G. e R.A. per l’espropriazione ed in Euro 5.624.182,00 l’indennità di occupazione legittima, nel periodo dal 9/6/2005 (data di immissione nel possesso da parte dell’espropriante) al 26/10/2009, ordinando all’Università degli Studi di Catania di procedere al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti;

– in particolare, i giudici di merito, all’esito un consulenza tecnica d’ufficio, hanno sostenuto che: a) la superficie complessiva interessata effettivamente dall’esproprio, inclusi i fabbricati rurali ed urbano, era di mq 67.615; b) quanto alla situazione urbanistica dell’area prima dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (27/12/2004), essa aveva carattere edificabile, essendo stata prevista, a seguito di variante urbanistica del 1981, la destinazione da “verde rurale” e “sede stradale” a “verde attrezzato a destinazione universitaria ed a uso pubblico”, in parte, “sede stradale”, in altra parte, “zona L”, destinata a servizi generali, in ulteriore parte fatta eccezione per le fasce di rispetto stradale, con edificabilità legale “anche ad iniziativa privata, ossia attraverso piani particolareggiati”; c) la variante “*****” del 2004 non era qualificabile come vincolo conformativo, non inserendosi in un contesto di una generale destinazione di zona ma imponendo un vincolo incidente su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, come peraltro si evinceva anche dal corpo dello stesso provvedimento; d) correttamente il consulente tecnico aveva assimilato le zone destinate a “sede stradale” ed a “verde attrezzato a destinazione universitaria” alle zone L ed F, edificabili, ed aveva stimato, all’ottobre 2009 (data del decreto di esproprio), in relazione alla superficie netta edificabile in base ai parametri urbanistici, ai limiti ed agli oneri di piano, pari a mq 33,930, applicando un coefficiente riduttivo dello 0,50, in Euro 206, 00 al mq il più probabile valore di mercato unitario, secondo il metodo sintetico ed analitico; e) considerata quindi “l’intera superficie effettivamente espropriata del fondo (comprensiva dell’area di sedime e/o di pertinenza catastale dei fabbricati censiti)”, il valore venale complessivo era pari ad “Euro 13.928.680,00 (Euro 206,00/mq x mq 67,615)”; f) nessuna incidenza su tale valore di mercato conseguiva dai valori di costruzione o di mercato dei fabbricati già esistenti, di modesta consistenza o ricadenti in area di sedime della strada o in fascia di rispetto strale e, trattandosi di espropriazione parziale (dell’80%), nessuna perdita di valore era derivata dalla realizzazione dell’opera pubblica a carico delle particelle non espropriate, mentre doveva essere riconosciuta la maggiorazione del 10%, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 2, disposizione applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 (1/1/2008);

– avverso la suddetta pronuncia, non notificata, la Università degli Studi di Catania propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, nei confronti di R.A., D.A.L. ved. R., R.E., R.L.F., R.E.R., gli ultimi quattro in qualità di eredi di R.G., deceduto in corso di causa (che resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi);

– la ricorrente ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato, nel febbraio 2020, memoria e richiesta di differimento della causa, in pendenza di trattative di componimento della vertenza; rifissata adunanza camerale, il PG ha depositato istanza di rinvio in pubblica udienza;

sono state depositate memorie e successivamente rinuncia ai ricorsi con reciproche accettazioni.

RITENUTO

che:

-1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, con riferimento alla corretta qualificazione giuridica della variante “*****”; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 32 e 37, 9 D.P.R. n. 327 del 2001, dell’O.P.C.M. 20 dicembre 2002, n. 3259, nonchè la nullità della sentenza, es art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’at. 115 c.p.c.; 3) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione al calcolo dell’indennità sula base dell’intera superficie oggetto di esproprio anzichè sulla sola superficie utile, come premesso in sentenza; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, nonchè delle norme che stabiliscono il vincolo di inedificabilità assoluto delle fasce di rispetto, di quelle in materia di distanze legali e relativo vincolo di inedificabilità e delle previsioni di inedificabilità assoluta per le fasce di rispetto di cui alle NTA del PRG del 1964 (in particolare, artt. 22, 25, 26); 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, artt. 3, 17, 21 e 22 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del 1964/1099, con erronea assimilazione all’interno delle superfici ritenute utili di aree edificabili ed inedificabili; 6) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in relazione alla ritenuta edificabilità di aree destinate ad uso pubblico, e delle Norme tecniche di attuazione del PRG (in particolare, artt. 17, 21 e 22; 7) con il settimo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in relazione all’erronea applicazione dei criteri di stima dell’area espropriata sulla base di parametri e criteri propri della speculazione privata, anche in riferimento alla mancata comparazione di aree omogenee, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente o gravemente contraddittoria; 8) con l’ottavo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, con riferimento alla mancata considerazione della destinazione dell’area a Città universitaria ed alle previsioni di cui al certificato urbanistico oltre che delle previsioni di cui alle NTA; 9) con il nono motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 37, 22 bis e 50, in relazione alla conseguente determinazione dell’indennità di occupazione, 10) con il decimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, con riferimento all’erronea applicazione della maggiorazione del 10%; 11) con l’undicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 37, 22 bis e 50, in relazione al criterio computo dell’indennità;

– i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato in due motivi, lamentando: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, in relazione alla attribuzione del valore unitario stimato per le superfici non edificate di un fabbricato urbano e di quattro fabbricati, definiti rurali, così come censiti nel C.T., ma da ritenersi urbani, della superficie complessiva di mq. 674, anzichè dell’effettivo valore venale; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in relazione al valore unitario applicato, Euro 206 al mq, inferiore al valore di mercato di Euro 331 al mq;

– preliminarmente va dato atto che, a seguito di memorie nelle quali le parti rappresentavano l’l’avanzamento della trattativa di definizione transattiva, sono stati depositati dalle parti, prima dell’adunanza camerale, rispettivi atti di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale condizionato, con reciproche accettazioni, deducendo le stesse di avere composto transattivamente ogni contenzioso tra le parti (quanto all’Ateneo di Catania anche con conforme Delibera autorizzativa del C.d.A., previo parere positivo del Collegio dei Revisori), a spese legali interamente compensate;

– ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante le reciproche accettazioni delle rinunzie;

– neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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