Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.5426 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5287/2019 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PRESTIGIACOMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI AGRIGENTO E SCIACCA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MILONE;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso e, per la parziale inammissibilità e rigetto dei restanti motivi di ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 7 marzo 2017 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (d’ora innanzi Co.Re.Di.) per la Sicilia irrogava al notaio P.A., la sanzione della sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili per mesi sei.

La sanzione era conseguente all’incolpazione di aver – tale professionista – “nuovamente manifestato segni di insolvenza oppure di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni connesse alla sua funzione, di notaio e di responsabile dell’imposta, nonchè in generale dei suoi doveri professionali”.

Il tutto sorgeva, in particolare, a seguito di apposita nota dell’Agenzia delle Entrate del 6.9.2016, con cui si comunicava che il notaio P. ometteva il versamento delle imposte relative ad atti dallo stesso stipulati e poi aveva pagato con ritardo gli avvisi di pagamento nel frattempo emessi dall’Agenzia delle Entrate; inoltre, l’Archivio notarile di Agrigento, con nota del 21/11/2016, aveva segnalato il mancato versamento di contributi dovuti e con successiva nota del 7/12/2016, aveva rappresentato l’inadempimento relativo all’invito di consegnare atti, repertori e registri notarili relativi al biennio 2013/2014 e il sollecito conseguentemente formulato; risultava omesso o tardivamente assolto l’obbligo di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile; con sentenza della Corte dei Conti per la Sicilia, il notaio era stato condannato al pagamento di somma per non avere rispettato il piano di rateizzazione concordato ed era stato convertito il già disposto sequestro in pignoramento.

Decidendo sul reclamo del suddetto notaio, in contraddittorio con l’evocato Consiglio notarile odierno controricorrente, la Corte di Appello di Palermo con ordinanza in data 22.10.2018 rigettava il gravame.

Avverso il suddetto provvedimento ricorre, per la sua cassazione, il P. con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Agrigento e Sciacca.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare deve esaminarsi l’istanza di cui alla memoria depositata dal ricorrente e relativa alla richiesta di declaratoria per cessazione della materia del contendere. Tale – a dire della medesima parte istante – dovrebbe essere l’odierno decisum in quanto il notaio ricorrente è cessato dalle proprie funzioni per rinuncia all’esercizio delle stesse giusto allegato decreto del Direttore Generale del Ministero delle Giustizia del 16 giugno 2020 (in G.U. – II – 4 luglio 2020). L’istanza non può essere accolta (e tanto al di là della avversa istanza di cui alla memoria depositata dal Consiglio controricorrente, con cui si instava per la decisione “anche in caso di cessazione” per poter “procedere alla regolazione delle spese processuali”).

Secondo, infatti, pertinente e nota pronuncia di questa Corte “la dispensa per rinuncia della L. n. 89 del 1913, ex art. 31, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo “status” del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza ” (Cass. civ., Sent. 12 novembre 2018, n. 28905; prima ancora v.: Cass. n. 4001/2012).

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 144, comma 1.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, il mancato riconoscimento in proprio favore delle circostanze attenuanti.

Il motivo è infondato.

La concessione delle dette attenuanti rientra nel potere discrezionale del Giudice, potere – fra l’altro – correttamente esercitato e motivato (pp. 5 e 6 della pronuncia impugnata). La pacifica reiterazione della condotta omissiva (mancato versamento imposte) e il fatto di essersi – il notaio oggi ricorrente – attivato per porre rimedio alle violazioni commesse solo successivamente alla contestazione disciplinare ben potevano costituire motivo ostativo alla concessione delle dette circostanze attenuanti.

Il motivo va, quindi, respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo, col quale la parte si duole dell’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante specifica del ravvedimento operoso e delle ragioni della mancata applicabilità dell’art. 144, comma 1, Legge Notarile, è infondato, atteso che la Corte del merito ha valutato detto profilo, alle pagine 5 e 6 dell’ordinanza, punti 19 e 20; nel resto, valgono le stesse ragioni innanzi già esposte sub 2.

4.- Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un preteso vizio di motivazione.

La censura è, in sostanza, basata sulla affermazione che i versamenti delle dovute somme relative agli avvisi di liquidazione 2015/2016 (come da riportato elenco; v. pp. 12-13 ricorso), pur se “costituenti oggetto della contestazione del febbraio 2017…erano stati già eseguiti molto tempo prima”.

Orbene, al di là di una ipotesi di altro tipo di errore (di carattere revocatorio) e dell’improprio ricorso alla censura attraverso il vizio denunciato ex n. 5, il motivo è infondato. Tanto in quanto l’azione disciplinare veniva configurata per la reiterazione di omessi e tempestivi versamenti del dovuto. In tale contesto, quindi, l’eventuale allegato pagamento (rilevante, eventualmente sotto il profilo delle – escluse – attenuanti) in quanto intervenuto comunque in ritardo non poteva ostare all’avvio dell’azione disciplinare.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. Parte ricorrente sostiene che l’ulteriore importo (cd. doppio contributo) non poteva essere irrogato, con declaratoria di sussistenza dei presupposti, dalla Corte distrettuale.

Il motivo è fondato.

I presupposti per l’applicazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo (cd. doppio contributo) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sussistono solo allorchè si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio.

La natura del giudizio innanzi alla Corte di Appello a seguito della decisione di una CO.RE.DI., non ha natura impugnatoria. Tanto emerge anche da recente pronuncia di questa Corte (S.U., n. 1415/19).

Pertanto non sussistevano, come erroneamente dichiarato dalla Corte di Appello, i presupposti per il pagamento del detto doppio contributo.

Il motivo va, quindi, accolto, con cassazione – in punto -dell’impugnata sentenza.

6.- Con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione alla norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è svolto e basato sull’ipotesi che il ricorso innanzi alla Corte di Appello di Palermo doveva essere accolto e “le spese andavano poste interamente a carico del Consiglio notarile”.

Il motivo, al di là del suo carattere del tutto ipotetico, è infondato in quanto la decisione della Corte distrettuale ha fatto applicazione, in punto di regolamentazione delle spese di lite, del noto principio di soccombenza.

Il motivo stesso deve, pertanto, essere respinto.

7.- L’accoglimento del solo quarto motivo del ricorso, fermo il rigetto delle rimanenti svolte censure, comporta la cassazione in punto dell’impugnata sentenza.

Potendosi provvedere senza necessità di rinvio, ex art. 384 c.p.c., comma 2, va dichiarato non dovuto il doppio contributo.

8.- Le spese del presente giudizio, dato l’accoglimento pur parziale del ricorso, vanno compensate; restano ferme le spese del giudizio di merito.

PQM

La Corte:

rigetta il primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso, accolto il quarto, cassa l’impugnata pronuncia in relazione al motivo accolto e dichiara non dovuto il doppio contributo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Seconda della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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