Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5431 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1747/2016) proposto da:

A.C., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Ganci, e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

C.F., (quale erede di M.C.), + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1982/2014 (depositata il 5 dicembre 2014 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 3 gennaio 1995 A.C., proprietaria di un edificio sito in *****, il cui ultimo piano era adibito a cucina soggiorno con terrazzo antistante, conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Palermo – sez. dist. di Monreale, Ca.St. e M.C. per sentirli condannare alla demolizione del nuovo piano del loro fabbricato, alla riapertura della finestra del suo vano-cucina, alla ricollocazione di un tubo di zinco e all’eliminazione di alcuni tubi volanti, deducendo che costoro, proprietari di un edificio vicino, avevano dismesso il tetto di copertura del loro fabbricato e realizzato una sopraelevazione del loro immobile, occupando il muro perimetrale del suo fabbricato e chiudendo la finestra dalla quale esercitava la veduta, senza l’osservanza della zona di rispetto prevista dall’art. 905 c.c.; inoltre, avevano eliminato i tubi di scarico del vano cucina, collocandoli nel prospetto dell’edifico di essa attrice, sostituito un tubo di zinco che portava acqua potabile alla cucina con una tubazione in polietilene.

I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano la carenza in capo all’attrice del titolo per l’esercizio della servitù di veduta verso il loro immobile e, in secondo luogo, che l’attrice aveva acconsentito alla chiusura della finestra e al trasferimento nonchè alla sostituzione dei tubi, espletando al riguardo domanda riconvenzionale di comunione del tratto di muro perimetrale posto a confine tra i due edifici, previa determinazione dell’indennità relativa.

L’adito Pretore, espletata c.t.u. ed assunta prova per testi, con sentenza n. 23/99,in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti al rispetto della distanza legale di metri tre dalla veduta prospiciente alla sopraelevazione, mediante la demolizione della tamponatura della finestra e il ripristino dello stato dei luoghi, nonchè alla ricollocazione dei tubi di scarico, ponendo a loro carico le spese di lite.

2. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 306/04, depositata in data 22 marzo 2004, in accoglimento dell’appello proposto dai coniugi Ca. – M., rigettava la domanda attrice e costituiva la comunione del muro a confine tra i due fabbricati per tutta l’altezza della sopraelevazione compiuta dagli appellanti e per l’intera estensione della proprietà degli stessi; subordinava il diritto al muro comune al pagamento della relativa indennità, determinata in Euro 106,47, con interessi legali dalla sentenza al saldo; poneva le spese dei due gradi di giudizio a carico dell’appellata.

3. Per la cassazione della sentenza ricorreva la parte soccombente esponendo tre motivi, cui resistevano con controricorso gli intimati.

Con il primo motivo di ricorso (che viene direttamente in rilievo in questa sede) si censurava, in particolare, la sentenza impugnata per difetto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 1350 c.c., nel punto in cui aveva ritenuto che la rinunzia a diritti reali sui beni immobili non necessitasse della forma scritta, senza dare sufficiente spiegazione degli elementi di fatto su cui poggiasse la decisione adottata, trascurando altresì di spiegare le ragioni per cui aveva posto a sostegno della decisione le testimonianze dei testi introdotti dalla difesa degli appellanti, senza dare risposta all’eccezione di inammissibilità degli stessi, e aveva trascurato di parlare delle deposizioni dei testi introdotti dalla difesa della ricorrente, di contenuto opposto a quello delle prime.

Questa Corte, decidendo sul predetto ricorso, accoglieva – con la sentenza n. 3446 del 2010 – il predetto primo motivo, dichiarava assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassava, pertanto, con rinvio l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto.

Si osservava, con riferimento motivo ritenuto fondato, che anche la rinuncia all’azione, risolvendosi in un atto che viene ad incidere sulla tutela del possesso, interrompendo il requisito della continuità, necessario ai fini della tutela giudiziaria del relativo diritto, deve essere espressa in maniera inequivoca, tenendo conto di tutti gli elementi posti a sostegno delle rispettive tesi, mediante un’analisi scrupolosa e specifica delle prove offerte al riguardo e, soprattutto, del comportamento successivo delle parti.

Sulla base di ciò, il collegio di legittimità riteneva che non poteva dirsi che, nel caso di specie, fosse stata fatta, sul piano della complessiva valutazione fattuale, applicazione di tale principio, se si considerava che, pur in presenza di un giudizio favorevole alla tesi della ricorrente, espresso dal giudice di primo grado, non era stato fatto cenno alle deposizioni dei testi introdotti dalla difesa della stessa ricorrente e al comportamento successivo tenuto dalla stessa parte a seguito della chiusura del suo vano finestra ad opera degli esecutori materiali dell’opera intrapresa dalla controparte.

4. L’ A.C. riassumeva il giudizio in sede di rinvio dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, la quale, con sentenza n. 1982/2014 (depositata il 5 dicembre 2014), in totale riforma della sentenza del Pretore di Palermo – sez. dist. di Monreale depositata il 6 ottobre 1999, appellata da Ca.St. e da M.C., rigettava le domande proposte dall’ A.C., condannandola al pagamento delle complessive spese giudiziali.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte di rinvio, nel procedere alla rivalutazione delle deposizioni dei testi indicati in primo grado dall’attrice e di quelli indicati dai convenuti e operando il relativo raffronto, rilevava che tra le stesse non sussisteva alcun sostanziale contrasto. Da ciò ne discendeva che poteva senz’altro affermarsi che l’assenso prestato dall’ A. alla chiusura della finestra e all’eliminazione dei tubi costituiva un comportamento del tutto incompatibile con l’intenzione di volersi avvalere della tutela giuridica connessa agli effetti del possesso ininterrotto della servitù, con la conseguente inconferenza del richiamo operato dal giudice di primo grado all’art. 1350 c.c., n. 5 e l’infondatezza del rilievo compiuto dall’appellata in ordine all’asserita inammissibilità delle dichiarazioni dei testi G. e c..

5. La soccombente A.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza emessa in sede di rinvio, riferito a due motivi.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del procedimento, un “error in procedendo” o di attività del giudice di rinvio in violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e art. 389 c.p.c., poichè lo stesso non avrebbe potuto rivalutare la sussistenza dei presupposti della rinuncia alla tutela giudiziaria delle servitù di veduta e di acquedotto acquistate per usucapione da parte della medesima A. a fronte di una sentenza della Corte di legittimità che aveva cassato una precedente pronuncia della Corte di appello di Palermo per violazione del principio regolatore della materia, adottando una conseguente motivazione inesistente ovvero meramente apparente, poichè il predetto giudice di rinvio doveva limitarsi a pronunciare sulle domande di ripristino, a regolare le spese di giudizio ed ogni altra conseguenza dipendente dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione.

2. Con la secondo doglianza la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) – il difetto di motivazione o il vizio di motivazione apparente dell’impugnata sentenza che aveva posto a base della sua pronuncia una diversa valutazione di fatti accertati definitivamente dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento e/o comunque per aver riprodotto sostanzialmente la stessa motivazione della precedente sentenza cassata della Corte di appello di Palermo, in tal modo eludendo il principio di diritto vincolante in virtù dell’art. 384 c.p.c., comma 1.

3. I due riportati motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome all’evidenza connessi.

Essi sono, ad avviso del collegio, inammissibili per le ragioni che seguono.

Occorre osservare che, in effetti, con gli stessi risulta prospettata l’asserita violazione di un supposto principio di diritto che sarebbe stato enunciato con la sentenza di questa Corte n. 3446/2010.

Senonchè, come si desume dalla motivazione di detta sentenza precedentemente richiamata nei suoi passaggi essenziali (in relazione al motivo considerato fondato), con essa era stata accolta la doglianza sulla prospettata omessa o, comunque, insufficiente motivazione in ordine alla compiuta valutazione della prova orale con riguardo alla effettiva configurazione o meno della rinuncia implicita all’azione (sulla violazione delle distanze) da parte dell’attrice-odierna ricorrente.

In particolare, con la citata sentenza di legittimità, era stato affermato che la circostanza relativa all’accertamento della possibile intervenuta rinuncia all’azione, risolvendosi in un atto che veniva ad incidere sulla tutela del possesso, interrompendo il requisito della continuità, necessario ai fini della tutela giudiziaria del relativo diritto, avrebbe dovuto essere verificata in maniera inequivoca, tenendo conto di tutti gli elementi posti a sostegno delle rispettive tesi, mediante un’analisi scrupolosa e specifica delle prove offerte al riguardo e, soprattutto, del comportamento successivo delle parti.

Pertanto, con la sentenza di annullamento, questa Corte non aveva propriamente accolto un motivo implicante una violazione di legge ma una doglianza riferita all’inadeguatezza della motivazione adottata dal precedente giudice di appello sugli esiti probatori dai quali evincere la sussistenza o meno della contestata rinuncia all’azione.

Ed è proprio ciò che ha fatto la Corte di rinvio con la sentenza qui impugnata, mediante la quale, alla stregua di quanto rilevato con la sentenza di cassazione, ha proceduto ad una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e, in particolare, al raffronto tra le dichiarazioni dei testi indicati dall’ A. e quelli indicati dai convenuti, giungendo al risultato che, in effetti, non poteva dirsi sussistente alcun sostanziale contrasto tra le dichiarazioni dei primi e quelle dei secondi.

Pertanto, il giudice di rinvio ha proceduto ad un riesame delle emergenze di tutte le prove orali già precedentemente assunte, motivando adeguatamente sul contenuto delle complessive dichiarazioni testimoniali, in virtù del principio del libero convincimento, ed è pervenuto allo stesso risultato a cui era giunto il precedente giudice di appello (ma, questa volta, giustificando sufficientemente il percorso logico-valutativo degli esiti probatori), ovvero all’affermazione che l’assenso prestato dall’ A. alla chiusura della finestra e all’eliminazione dei tubi costituiva un comportamento del tutto incompatibile con l’intenzione di volersi avvalere della tutela giuridica connessa con gli effetti del possesso ininterrotto della servitù, da cui l’inconferenza del richiamo operato dal giudice di primo grado all’art. 1350 c.c., n. 5 e l’infondatezza del rilievo dell’appellata con riferimento all’asserita inammissibilità delle testimonianze del G. e del c..

In definitiva, mancano gli stessi presupposti per l’assunta violazione dell’art. 384 c.p.c., come denunciata con i due proposti motivi, da cui deriva la declaratoria della loro inammissibilità, non avendo questa Corte, con la citata sentenza n. 3446/2010, ravvisato la fondatezza di una censura rivolta ad una delle ragioni di doglianza sussumibili sotto dell’art. 360 c.p.c., n. 3), enunciando un conseguente principio di diritto, ma aveva soltanto pronunciato sull’insufficiente motivazione della precedente sentenza di appello e, di conseguenza, a seguito dell’intervenuta riassunzione, il giudice di rinvio ha provveduto – sulla scorta della corretta individuazione dei necessari caratteri che deve avere la rinuncia tacita all’azione (costituente la premessa logico-giuridica della decisione adottata) – a colmare il vizio motivazionale nei sensi prima indicati, stabilendo che poteva ritenersi raggiunta la prova per ravvisare l’intervenuta rinuncia nella forma, per l’appunto, tacita attraverso l’apprezzamento delle risultanze che avevano denotato l’attuazione di un comportamento concludente in tal senso da parte dell’attuale ricorrente.

4. In definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, poichè nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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