Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5433 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22063/2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Messina, via Università n. 1, presso lo studio dell’avv.to ANTONINO D. GULLO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv.to ESTER STANCANELLI;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91 C/O BANCA D’ITALIA, presso lo studio dell’avvocato PIERA COPPOTELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO DE TOMASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con Delib. n. del 2016, Banca d’Italia applicava a M.R., in qualità di componente del collegio sindacale della Banca Don Rizzo Credito cooperativo della Sicilia Occidentale, la sanzione amministrativa di Euro 24.500 per carenze nei controlli interni con violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b), (oltre alle istruzioni di vigilanza).

2. M.R. proponeva opposizione ex art. 145 T.U.B. chiedendo, per quel che ancora rileva, la riduzione della sanzione in base al principio di proporzionalità al minimo edittale.

3. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione.

In particolare, dopo aver rigettato i motivi di opposizione relativi al merito della Delib. sanzionatoria, la Corte d’Appello rilevava che la Banca d’Italia aveva correttamente applicato i parametri di riferimento soggettivi ed oggettivi per l’irrogazione proporzionale della sanzione (dimensione dell’azienda, portata gravità delle violazioni, anche in relazione alle conseguenze, concreto ruolo svolto dall’interessato, con riguardo al significativo periodo di permanenza in carica, pregressa esperienza professionale di settore dell’incolpato).

La Corte d’Appello dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale spetta al giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative verificare nel merito la congruità della sanzione inflitta, utilizzando direttamente i criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, nel porre in essere tale giudizio riteneva di confermare integralmente il quantum calcolato ed applicato dall’autorità di vigilanza. In particolare, la richiesta del ricorrente di applicare il minimo edittale era in concreto non accoglibile, tenuto conto del fatto che la sanzione irrogata era già stata graduata attestandosi su un importo di Euro 24.500 pari a poco più di un quinto del massimo edittale di Euro 129.110.

3. Ma.Ra. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.

4. La Banca d’Italia si è costituita con controricorso e in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del principio costituzionalmente garantito di proporzionalità della sanzione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 11, unitamente all’art. 144 quater TUB.

Il ricorrente lamenta l’erroneità del rigetto da parte della Corte d’Appello del motivo di opposizione con il quale egli aveva lamentato la violazione dei criteri di quantificazione della sanzione e in particolare la violazione del criterio proporzionale.

La Corte d’Appello, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe operato una falsa ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981 e più in generale del fondamentale principio di proporzionalità, divenuto un diritto costituzionalmente garantito. Il ricorrente lamenta l’illogicità del provvedimento sanzionatorio non già relativamente alla somma irrogata e alla sua quantificazione oggettiva, bensì con riguardo alla mancata proporzionalità della sanzione in raffronto con quella elevata nei riguardi degli altri componenti del collegio sindacale. In particolare, il ricorrente richiama quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, ed evidenzia la violazione dei seguenti criteri: della gravità, avendo egli ricoperto il ruolo di sindaco per un solo triennio a fronte invece di altri che avevano avuto un periodo più lungo di durata dell’incarico; del grado di responsabilità, che per i componenti del collegio sindacale è certamente inferiore rispetto ai membri del consiglio di amministrazione; dell’entità del vantaggio ottenuto, essendo egli un professionista esterno e non legato neanche al territorio in cui è radicata la clientela della banca; del livello di cooperazione del responsabile, avendo egli sempre collaborato e cooperato con la Banca d’Italia ed essendosi mostrato più che disponibile nei confronti dell’azione di vigilanza, delle precedenti violazioni, non avendo egli alcun altro provvedimento sanzionatorio.

Sulla base di tali circostanze non tenute in debito conto dalla Corte d’Appello di Roma la sanzione sarebbe sproporzionata e non sorretta da una motivazione adeguata.

1.2 Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la valutazione in ordine alla congruità della sanzione in concreto comminata dall’autorità di vigilanza per gli illeciti amministrativi contestati è attività rimessa in via esclusiva al giudico del merito. L’opposizione al provvedimento sanzionatorio, infatti, non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa. Pertanto, l’opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della citata Legge, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito delle deduzioni delle parti all’esame completo del merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione, per stabilire se essa sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte, e in tale cognizione rientra anche la determinazione dell’entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 della Legge, con apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.

Inoltre, deve evidenziarsi che il richiamo effettuato dal ricorrente ai criteri previsti dall’art. 144 quater TUB è erroneo, come evidenziato nella memoria della Banca d’Italia, in quanto la suddetta norma si applica solo a partire dal 17 maggio 2016 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d’Italia in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa come previsto dalla disciplina transitoria del D.Lgs. n. 72 del 2015, che, tra le modifiche del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), ha aggiunto anche il medesimo art. 144-quater recante Criteri per la determinazione delle sanzioni. Infatti, il D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, dispone testualmente che: “Le modifiche apportate al titolo VIII del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 145-quater del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente D.Lgs.”.

Con riferimento alla censura di violazione del principio di proporzionalità e della L. n. 689 del 1981, art. 11, invece, come già detto in premessa, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare dettagliatamente i criteri seguiti. Tale valutazione, una volta riscontrata l’astratta corrispondenza dei fatti contestati all’illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11” (Sez. 2, Sent. n. 11481 del 2020).

Nella specie, il ricorrente, nella sostanza, si duole della sproporzione della sanzione rispetto a quella irrogata ad altri soggetti. A tal proposito, deve innanzitutto ribadirsi che la responsabilità individuale dei singoli componenti del collegio sindacale risponde al principio generale posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 5 (non derogato dal D.Lgs. n. 385 del 1993) secondo cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (L. n. 689 del 1981, art. 5).

Inoltre, come si è detto, la gradazione delle sanzioni in relazione alle singole responsabilità è attività propria del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità in quanto investe i profili legati alla gravità della condotta attribuita e alla sua personalità.

Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile per genericità la richiesta incidentale dell’opponente di riduzione della sanzione e il ricorso non si confronta con tale ratio decidendi.

Inoltre, nella motivazione si fa riferimento al fatto che l’organo di vigilanza ha correttamente applicato i criteri soggettivi ed oggettivi per l’irrogazione proporzionale della sanzione quali: la dimensione dell’azienda, la portata e gravità delle violazioni, il concreto ruolo svolto dal sanzionato anche con riferimento al periodo di permanenza in carica e alla sua pregressa esperienza professionale. Sicchè, la motivazione posta dalla Corte d’appello a sostegno della determinazione della misura della sanzione sfugge al sindacato di questa Corte.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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