LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 9729/2017) proposto da:
R.F., in proprio e quale legale rappresentante della GIUSEPPE VERDI 2001 S.C.R.L. (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Maddalena Aldegheri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angela Palmisano, in Roma, via Nizza, n. 59;
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, (C.F.: *****), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta Delib. Giunta regionale n. 637 del 2017, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Andrea Manzi, e Marina Michelessi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, v. F.
Confalonieri, n. 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1850/2016 (depositata il 18 ottobre 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. La Regione Emilia-Romagna impugnava la sentenza del Tribunale di Parma del 17 marzo 2015, con la quale era stata annullata l’ordinanza-ingiunzione n. 4986/SA del 16 settembre 2013 emessa nei confronti di R.F., in proprio e quale legale rappresentante della Giuseppe Verdi 2011 s.c.r.l., con cui gli era stata irrogata – richiamando la L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, e la L. n. 689 del 1981, art. 16 – la sanzione di Euro 100.000,00 (poi corretta in quella di Euro 33.333,33, pari ad un terzo del massimo dell’importo sanzionatorio applicabile) in ordine all’infrazione consistita nell’aver dichiarato di aver ritirato il latte che invece non aveva commercializzato, in tal modo violando la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di “quote latte” relativamente alla campagna *****.
Il destinatario della citata ordinanza-ingiunzione aveva, tuttavia, già preventivamente versato alla predetta Regione, avuto riguardo al disposto del richiamato L. n. 689 del 1981, art. 16 la somma di Euro 2.000,00, valutata come corrispondente al doppio del minimo edittale previsto, così ritenendo di aver estinto la pretesa sanzionatoria regionale e, sulla base di questa prospettazione, il predetto Tribunale aveva ritenuto fondata l’opposizione con la indicata sentenza.
2. Nella costituzione dell’appellato, l’adita Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1850/2016 (depositata il 18 ottobre 2016), accoglieva il gravame della Regione Emilia Romagna e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, confermava la legittimità dell’opposta ordinanza-ingiunzione (come prima riportata), condannando il R. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell’adottata pronuncia, la Corte emiliana rilevava che, nel caso in esame, poichè la L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dalla irregolarità, ne derivava che l’ingiunto, nella sua qualità, per poter estinguere l’obbligazione in misura ridotta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 16 avrebbe dovuto corrispondere (come correttamente indicato dalla Regione) la somma di Euro 31.350, oltre spese di notifica e di istruttoria.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il R.F., nella citata duplice qualità, resistito con controricorso dalla Regione Emilia-Romagna.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, della L. n. 689 del 1981, artt. 1, 10 e 16 nonchè degli artt. 2,3 e 25 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, per non aver la Corte di appello ritenuto, con l’impugnata sentenza, estinta l’obbligazione del pagamento della sanzione e per aver, quindi, confermato l’ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Emilia-Romagna, sostenendo che la sanzione di cui alla L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, (pur prevedendo un minimo ed un massimo edittale rispettivamente pari ad Euro 1.000,00 e ad Euro 100.000) poteva essere estinta, ai sensi del citato L. n. 689 del 1981, art. 16 solo con il pagamento di una somma in misura ridotta parti ad un terzo del massimo, e non con una somma corrispondente al doppio del minimo, anche se più favorevole, come, in effetti, eseguito da esso ricorrente.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di opposizione proposti con il ricorso in primo grado e non esaminati con la sentenza del Tribunale di Parma in quanto ritenuti assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo sull’intervenuta estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, motivi ulteriori (attinenti a contestazioni ed eccezioni riguardanti l’illegittimità diretta e derivata dell’opposta ordinanza-ingiunzione) che erano stati tutti riproposti con l’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado.
3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, eccependo che la Corte di appello aveva ritenuto applicabile al caso di specie, senza contestazioni, la L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, mentre, in contrario, l’applicazione di detta norma era stata comunque contestata da esso ricorrente in primo grado come anche nel secondo grado di giudizio con i motivi ulteriori sui quali la Corte stessa aveva omesso di pronunciarsi.
4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto per le ragioni che seguono.
La L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, posto a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta, sancisce che il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all’art. 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall’irregolarità, e – si noti – comunque non inferiore a 1.000 Euro e non superiore a 100.000 Euro, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare.
Premesso che la stessa L. n. 119 del 2003, art. 1, comma 8, oltre a stabilire che l’irrogazione delle sanzioni amministrative dalla stessa contemplate è effettuata dalle Regioni (nonchè dalle Province autonome di Trento e di Bolzano), cui sono devoluti i relativi proventi, prevede espressamente l’applicazione – sul piano generale – delle disposizioni contenute nel capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, e, quindi, anche dell’art. 16 di tale legge che disciplina il c.d. “pagamento in misura ridotta”.
La disposizione ritenuta nella specie violata (e ricondotta alla condotta accertata a carico del ricorrente) sancisce che la sanzione irrogabile è “comunque” rapportabile al limite minimo di Euro 1.000,00 e a quello massimo di Euro 100.000,00 (pur rimanendo fermo l’obbligo per il trasgressore di provvedere al versamento del prelievo supplementare), e che ad essa, dunque, non può – ad avviso del collegio – non applicarsi il citato L. n. 689 del 1981, art. 16 nella versione come modificata dal D.Lgs. n. 24 giugno 1998, n. 213, art. 52, comma 1.
Il menzionato art. 16 prevede, in via generale, che il destinatario del verbale di contestazione, al fine di liberarsi immediatamente dall’obbligazione pecuniaria originatasi a seguito dell’intervenuto rituale accertamento, possa effettuare il pagamento in misura ridotta di una somma corrispondente ad un terzo del massimo edittale della sanzione “o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”, come specificato per effetto del sopravvenuto indicato D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 52, comma 1, (con il contemporaneo versamento delle spese del procedimento), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione, ove sia avvenuta contestualmente all’accertamento dell’infrazione, ovvero dalla notificazione dello stesso verbale di contestazione.
Peraltro, già prima della predetta modifica intervenuta nel 1998 (con il citato D.Lgs. n. 213), la Corte costituzionale aveva avuto modo di dichiarare costituzionalmente illegittime alcune disposizioni normative regionali o delle Province autonome, le quali consentivano esclusivamente il pagamento in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, nel caso in cui fosse indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, in quanto – posto che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16 la quale, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, è vincolante per il legislatore regionale (e provinciale) – le sanzioni amministrative avrebbero dovuto poter essere estinte anche mediante il pagamento di una somma, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (cfr. Corte Cost. n. 152/1995, n. 28/1996 e 187/1996).
Il beneficio del pagamento in misura ridotta in questione costituisce esercizio di un diritto soggettivo dell’interessato che non lascia spazio a discrezionalità dell’Amministrazione nè in ordine alle modalità e al procedimento attuabile, nè con riguardo all’entità della somma da pagare e produce ipso iure l’effetto estintivo dell’infrazione.
L’entità dell’importo da pagare è stabilita in via alternativa nei precisati termini in relazione al maggior beneficio che ne può ritrarre il trasgressore, a condizione, però, che sia previsto per la sanzione riferita alla violazione costituente oggetto della contestazione un minimo edittale predeterminato per legge, poichè, in contrario, si applica soltanto la possibilità dell’oblazione corrispondente alla misura di un terzo del limite massimo prestabilito per la sanzione stessa. Così, quando le sanzioni sono determinate in misura fissa o proporzionale, è ammesso il pagamento in misura ridotta versando un importo corrispondente ad un terzo dei relativi importi, considerato che in tali sanzioni il minimo e il massimo edittali si identificano nella correlativa misura fissa o in quella proporzionale.
Pertanto, poichè con riferimento alla previsione del contestato L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3, sono stabiliti – come già evidenziato – un minimo e un massimo della relativa sanzione, il pacifico intervenuto pagamento tempestivo, da parte del ricorrente, del doppio del minimo della sanzione prescritta (nella misura di Euro 2.000,00) si sarebbe dovuto ritenere idoneo a determinare l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, non versandosi in una ipotesi di sanzioni proporzionali (che non hanno un limite massimo, come stabilito, in linea generale della L. n. 689 del 1981, art. 10, comma 1).
Nè, con riguardo alla sanzione per violazione oggetto dell’emessa l’ordinanza-ingiunzione, può assumere rilevanza – in presenza di una normativa generale vincolante – il parere ministeriale a cui ha posto riferimento la controricorrente Regione, secondo il quale il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione in questione, in ragione della sua natura proporzionale, cosicchè residuerebbe il solo criterio del terzo del massimo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.
Tuttavia, deve ribadirsi che la sanzione di che trattasi non è una sanzione proporzionale, in quanto essa ha il limite massimo di Euro 100.000,00 (L. n. 119 del 2003, art. 8, comma 3), mentre “le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo” (L. n. 689 del 1981, art. 10). In ogni caso, come pure già evidenziato, la L. n. 689 del 1981, art. 16 esclude l’operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52 quando non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato, come detto, in Euro 1.000,00; nè può – come già sottolineato – un parere ministeriale “modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge” (Cass. n. 26979/2018).
Quindi, in consonanza con la recente ordinanza di questa Corte n. 7943/2020, va riaffermato il principio di diritto secondo cui in tema di sanzioni amministrative applicate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (c.d. quote-latte), l’acquirente che non abbia rispettato gli obblighi di regolare tenuta della contabilità di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 8, comma 3, conv. nella L. n. 119 del 2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, posto che la sanzione prevista non è proporzionale, risultando espressamente fissati un limite minimo pari ad Euro 1.000,00 e uno massimo di Euro 100.000,00.
5. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta dal ricorrente, nella duplice qualità.
In dipendenza della novità della questione e delle problematiche giuridiche da essa involte, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio (ovvero con riferimento a tutti e tre i gradi).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta dal ricorrente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021