LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1188-2019 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA SPAGGIARI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA N. 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
B.L., B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2790/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA Antonella.
RILEVATO
che:
1. O.L. convenne in giudizio B.L. e A. e la compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto nel 1998.
In particolare, l’attore dedusse di aver riportato gravi lesioni personali e materiali in seguito ad una manovra scorretta eseguita da B.L., conducente del veicolo che lo aveva condotto fuori strada.
I convenuti si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Esperita l’istruttoria, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 748/2012, rigettò la domanda attorea e condannò O.L. a rifondere le spese ai convenuti. Accertò infatti il comportamento colposo dell’attore che aveva effettuato un sorpasso ad elevata velocità senza che fossero emersi elementi di colpa in capo a B.L..
2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2790/2017, pubblicata il 24 novembre 2017, ha confermato la sentenza di prime cure.
I giudici del merito hanno ritenuto, in base alle deposizioni testimoniali, il soprasso illegittimo, in quanto avvenuto ad elevata velocità nonchè in prossimità di un incrocio dove è segnalata la presenza di una intersezione. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, hanno ritenuto assente qualsiasi responsabilità dell’appellato.
3. Avverso tale pronuncia O.L. propone ricorso in cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la UnipolSai Assicurazioni spa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il “contrasto irriducibile tra affermazioni riportate nella motivazione della sentenza vertenti su un fatto decisivo per il giudicato e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5)”. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria dove afferma che “non sussiste prova in atti che il B. si trovasse fermo all’interno della semicarreggiata di sua pertinenza” e poco dopo ritiene che “il B. si sarebbe spostato di 10 cm verso sinistra e, comunque, senza essersi spostato sulla corsia di sorpasso neppure in parte”.
4.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la ricostruzione effettuata dalle autorità non sarebbe stata smentita da B., che avrebbe dunque riconosciuto di essersi spostato a sinistra nell’intento di effettuare un sorpasso.
4.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e del D.Lgs. n. 185 del 1992, art. 148 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5”, avendo la Corte d’appello omesso qualsivoglia accertamento sulla condotta di parte appellata. I giudici di merito avrebbero, dunque, accertato una colpa del ricorrente escludendo la responsabilità di B. senza però avere elementi idonei.
I motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
Lo sono in quanto richiedono una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Invero, rimane nel libero arbitrio del giudice di merito la valutazione e la selezione delle fonti su cui basare il proprio convincimento e ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato gli elementi probatori a disposizione, ritenendo non provata la volontà di sorpasso e ritenendo invece provata l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a B. e pertanto hanno escluso l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 tramite una motivazione scevra di vizi giuridico formali.
Il giudice di merito, poi, ha valutato come irrilevante lo spostamento di cm. 10 del B. ed ha escluso l’esistenza di colpa, a suo carico, con giudizio di fatto non sindacabile.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021