LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8161-2019 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI, 19, presso lo studio dell’avvocato MARIO TAGLIARENI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GIANGIACOMO;
– ricorrente –
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA GALANTI OCCULTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 287/2018 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. D.B. convenne in giudizio Vittoria Assicurazioni S.p.a. e M.F.P., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito a un sinistro stradale.
Il Giudice di Pace di Vasto, con sentenza n. 128/2017 rigettò la domanda attorea e compensò le spese di giudizio.
2. Il Tribunale di Vasto con sentenza n. 287/2018, pubblicata il 5 ottobre 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.B. e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese. Il giudice di merito ha ritenuto assente nell’atto di appello sia l’indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, sia l’indicazione delle circostanze da cuì deriva la violazione di legge.
3. Avverso la suddetta pronuncia D.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.
Vittoria Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, in quanto il Tribunale di Vasto avrebbe erroneamente interpretato l’art. 342 c.p.c. richiedendo un progetto alternativo di sentenza.
Il motivo è fondato.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 7675/2019).
Nel caso di specie il giudice del merito non ha applicato i principi espressi dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
5. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa composizione.
PQM
Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021