LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8943-2019 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO MARCHESE, ALBERICO PELLECCHIA, GIUSEPPE ALONGI;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1799/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. P.A. convenne in giudizio Unipol Ass.ni s.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento di Euro 17.061,42 in seguito al furto e danneggiamento subito dalla propria autovettura a carico di ignoti.
Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 29/2014 accolse la domanda attorea e condannò la compagnia a corrispondere all’attore la somma di Euro 7.660,00, oltre gli interessi, per il danno subito.
2. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1799/2018, pubblicata il 13 settembre 2018, ha accolto l’appello proposto da Unipol Ass.ni Spa, con cui quest’ultima chiedeva la riforma integrale della pronuncia di primo grado, lamentando l’errata valutazione dei fatti e l’errata determinazione del quantum debeatur.
Invero, i giudici di merito hanno ritenuto non adempiuto da parte dell’attore l’onere di cui all’art. 2967 c.c., non avendo egli fornito elementi probatori a sostegno della propria domanda nè in merito al fatto storico, nè in merito ai danni e al nesso causale. Infine, hanno ritenuto inattendibile la testimonianza resa da teste R.D.I..
Per tali ragioni la Corte d’appello di Palermo ha condannato il P. al pagamento dei compensi di lite in Euro 2,100,00 per il giudizio di primo grado e 2.100,00 per secondo.
3. Avverso la suddetta pronuncia P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 345 c.p.c.”.
La Corte d’appello di Palermo avrebbe interpretato erroneamente l’art. 345 c.p.c. il quale vieta l’introduzione di nuove domande in appello.
L’Unipol, infatti, avrebbe violato tale norma, chiedendo nel giudizio di seconde cure non solo il rigetto della domanda attorea ma anche la riduzione del quantum.
Il motivo è inammissibile.
Il motivo è inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. 22716 del 2011).
Ma in ogni caso, ove fosse esaminabile, ma non lo è perchè non consente di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame del fascicolo d’ufficio o di parte (Cass. n. 86/2012), il motivo sarebbe comunque infondato.
Infatti, non sussiste il vizio lamentato perchè l’impresa assicurativa in primo grado ha chiesto la riduzione del quantum preteso e con l’appello il rigetto nell’an della domanda per errata valutazione dei fatti. Non sussiste la violazione dell’art. 345 lamentato dal ricorrente perchè la carenza del fatto costitutivo dell’an costituisce eccezione in senso lato, e tale eccezione può essere proposta per la prima volta in appello.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 116 c.p.c.”.
Si duole che la Corte d’appello si sarebbe erroneamente concentrata nel disattendere il giudice di prime cure circa il luogo del furto (***** invece che *****) piuttosto che il merito della questione. In secondo luogo, i giudici di merito non avrebbero attribuita la giusta considerazione alla deposizione testimoniale, che, contrariamente a quanto sostenuto in secondo grado, proverebbe il fatto storico ed, in ogni caso, avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla base di una inesatta ricostruzione del fatto storico “operata da una non corretta interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nonchè delle prove acquisite nel corso del procedimento”.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza imperniata sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non è in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16, che afferma che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 116 c.p.c.”.
Il ricorrente lamenta che l’onere probatorio sarebbe stato correttamente adempiuto sia dalla documentazione prodotta dall’attore sia dalle dichiarazioni dei testi e dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado, che aveva individuato l’indennizzo dovuto dalla compagnia ad P.A.. Per tali ragioni, i giudici di merito avrebbero dovuto adeguatamente motivare il discostamento da quanto constatato dal consulente tecnico.
Anche tale motivo è inammissibile.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Pertanto, con le doglianze in esso articolate, la parte ricorrente, in sostanza, sottopone alla Corte di legittimità inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto, prevalentemente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021
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