LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19382-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSOLASCO 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONIO CAPPUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELANGELO LOMBARDI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASS.NI SPA, V.M.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 30/2019 del GIUDICE DI PACE di SAN GIOVANNI ROTONDO, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. M.M. convenne in giudizio V.M. e l’Unipol Sai Assicurazioni al fine di sentir accertare la responsabilità, o quantomeno la corresponsabilità della convenuta rispetto alla causazione del sinistro stradale.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 403/2017 ha rigettato la domanda attorea ritenendo che la causa determinante l’evento fosse da ricondurre esclusivamente alla manovra posta in essere dal M. il quale, omettendo di concedere la precedenza, aveva reso impossibile evitare l’impatto con l’autovettura.
2. Avverso tale pronuncia M.M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.
CONSIDERATO
che:
3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 5”. Il giudice di pace avrebbe completamente omesso di considerare le risultanze dell’attività istruttoria ed, in particolare, quanto dichiarato in sede testimoniale.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, rispetto ai quali il ricorrente ha espressamente dichiarato di voler “soprassedere”, limitandosi ad un loro richiamo, irrimediabilmente lacunoso e frammentato, nell’unico motivo di ricorso.
A sua volta, la lettura del motivo non consente di comprendere cosa avesse ad oggetto il giudizio, quali fossero le difese spiegate dalle parti nella fase di merito nè cos’abbia statuito il Giudice di Pace, se non il rigetto della domanda attorea.
Manca, dunque, una chiara e precisa benchè sommaria esposizione dei fatti processualmente rilevanti, non avendo il ricorrente riprodotto una pur sintetica narrativa della complessiva vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cassa. Sez. un. nn. 16628/2009 e 5968/2012); infatti il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cassa. Sez. un. 11653/206).
La prescrizione del requisito, invero, risponde non ad una esigenza di mero formalismo, ma quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta bene di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cassa. Sez. un. N. 2602 del 2003).
E comunque, il motivo di ricorso, ove fosse esaminabile, risulterebbe inammissibile laddove, denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, non si conforma ai parametri fissati dalle Sezioni Unite 8053-8054/2014.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021