LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 22678-2019 proposto da:
S.F., S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ANDREOLI, 2, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PALLADINO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
M.E., SCOGNAMIGLIO G&R SRL;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 16285/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. Con ordinanza n. 16285/2019 del 18 giugno 2019, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, definendo il giudizio R.G. n. 15932/2017, ha respinto il ricorso proposto da M.M. nei confronti della Scognamiglio G&R S.r.l., dei signori S.E. e S.F. (nonchè nei confronti di Tecno Gema S.r.l. e Sc.Gi. rimasti contumaci) per la cassazione della sentenza n. 1925 della Corte d’Appello di Napoli.
2. Avverso tale pronuncia S.F. ed S.E. ricorrono per cassazione ex art. 391 bis c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’errore materiale.
CONSIDERATO
che:
3. I ricorrenti lamentano che la Corte sarebbe incorsa in errore materiale laddove dopo aver disposto in parte motiva l’applicazione del principio della soccombenza al caso di specie, ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola Sc. G&R e non anche di S.E. e S.F. pur essendo anch’essi controricorrenti vittoriosi.
Chiedono pertanto che venga disposta la correzione dell’errore materiale mediante una integrazione del dispositivo che attribuisca anche a quest’ultimi il favore delle spese.
4. Il ricorso è manifestatamente fondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte l’istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un’ordinanza della Corte di Cassazione che presenti un contrasto tra motivazione e dispositivo è inammissibile ogni qual volta la risoluzione del contrasto logico richieda un’attività di interpretazione dell’effettivo decisum (si veda sul punto Cass. n. 255 del 2006 per il caso di totale assenza di liquidazione nel dispositivo che, ai fini della concreta liquidazione, richiede necessariamente la pronuncia del giudice o ancora Cass. Sez. un. 1348 del 2013 per il caso di assoluto contrasto nella pronuncia tra la parte motiva, che disponga l’applicabilità del principio della soccombenza ed il dispositivo che compensi per intero le spese tra le parti, non risolvibile se non attraverso un’indagine interpretativa).
Diversamente la stessa procedura è esperibile ogni qual volta l’omessa liquidazione sia riconducibile non già ad una diversa determinazione del Collegio ma ad una mera dimenticanza da parte dell’estensore (Cass. n. 15650 del 2016; Cass. n. 16959 del 2014), circostanza quest’ultima rinvenibile nel caso in esame in cui il Collegio ha meramente omesso di individuare tra i beneficiari delle spese i due ricorrenti vittoriosi.
In tal caso questa Corte ha affermato che a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve far ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e s.s. c.p.c. per ottenere la quantificazione (Cassa. Sez. un. 16415/2018).
5. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, corregge il dispositivo della sentenza n. 16285/2019 del 18 giugno 2019 della Corte di Cassazione, inserendo dopo le parole “al pagamento in favore della controricorrente” le parole “nonchè in favore dei controricorrenti S.F. ed S.E.”.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, corregge il dispositivo della sentenza n. 16285/2019 del 18 giugno 2019 della Corte di Cassazione, inserendo dopo le parole “al pagamento in favore della controricorrente” le parole “nonchè in favore dei controricorrenti S.F. ed S.E.”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021