Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5480 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28241-2017 proposto da:

R.V., P.G., PR.GI., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO VITRANO;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 872/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 435/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

RILEVATO

1. la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.G., Pr.Gi., P.G. nei confronti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente volta alla condanna di questi ultimi al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai rinnovi contrattuali del CCNL di categoria;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo di fonte legale, e richiamato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale nella materia dedotta in giudizio, si è confrontata con i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 356 del 2016 prendendo atto che le decisioni espressione del precedente orientamento era state cassate da questa Corte;

3. ha, quindi, ritenuto che l’applicabilità delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale richiedeva un atto formale di recepimento da parte della Giunta Regionale;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso R.G., Pr.Gi., P.G. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria, ai quali l’Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha replicato con tempestivo controricorso;

CONSIDERATO

Sintesi dei motivi.

5. i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 16 del 1996, artt. 45 bis, 45 ter introdotti dalla L.R. Sicilia n. 14 del 2006, art. 43, della L.R. Sicilia n. 14 del 2006, art. 49 e dell’art. 4, comma 1 preleggi (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. q) e art. 17, lett. f) dello Statuto della Regione Sicilia e degli artt. 1339 e 1374 c.c. (secondo motivo); violazione dell’art. 36 Cost.: giusta restribuzione in relazione ai minimi tabellari (terzo motivo); violazione degli artt. 1218 e 1374 c.c. in relazione all’art. 36 Cost. (quarto motivo);

6. assumono che (primo motivo): non vi è alcun contrasto tra fonti collettive di diverso ambito territoriale sul rilievo che non è mai esistito un contratto collettivo regionale stipulato dalla Regione Sicilia in epoca successiva alla L. n. 14 del 2006, recante riordino del settore forestale; l’unico contratto collettivo esistente nel settore negoziato dalla Regione è quello integrativo, confermativo del CCNL allora vigente) stipulato il 27 aprile del 2001, in epoca antecedente alla riforma e sotto il vigore di precedente normativa anteriore a quella di modifica di cui alla L.R. n. 14 del 2006; tanto il decreto assessoriale quanto la delibera di Giunta ai quali la L.R. n. 14 del 2006, art. 49 aveva demandato il recepimento della parte normativa ed economica dei contratti collettivi costituiscono meri strumenti esecutivi, funzionali regolare l’introduzione nell’ordinamento giuridico regionale dei ccnl; la mancanza di tali atti genera responsabilità per inadempimento dell’ente datore di lavoro;

7. sostengono che (secondo motivo): la mancata applicazione al personale forestale regionale del CCNL di categoria costituisce mancata applicazione o falsa applicazione dell’art. 14 lett. q) e art. 17, lett. f) dello Statuto Regionale che obbligano, il primo, ad assicurare al personale regionale un trattamento non inferiore a quello del personale statale e, il secondo, ad osservare i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; il mancato recepimento nel contratto individuale delle previsioni riguardanti il minimo salariale viola gli artt. 1374 e 1339 c.c. e devono ritenersi inserite nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti;

8. asseriscono che (terzo motivo): i minimi del trattamento economico collettivo nazionale consentono di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e che l’attuazione del principio affermato dall’art. 36 Cost., nella lettura datate da questa Corte e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 51 del 2015, non può essere condizionato all’emanazione di un atto regolamentare della Giunta e dell’Assessorato regionale; aggiungono che dal contesto delle disposizioni di cui alla L. 142 del 2001 e della L.R. n. 14 del 2006, art. 49 non emerge l’intento del legislatore di procastinare sine die l’applicazione del contratto collettivo all’entrata in vigore dei regolamenti;

9. imputano alla sentenza impugnata (quarto motivo) di avere errato nell’affermare per un verso l’esistenza dell’obbligo di recepimento da parte della PA. della parte normativa del CCNL e, per altro verso, per non avere fatto discendere dalla violazione dell’obbligo normativo l’inadempimento contrattuale a carico della P.A.

Esame dei motivi.

10. il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione, non meritano accoglimento dovendo darsi continuità al condiviso e consolidato indirizzo di questa Corte, in base al quale in fattispecie analoghe alla presente è stata disattesa la tesi, prospettata oggi dai ricorrenti, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn. 12357/2020, 34468/2019, 31386/2019, 31385/2019, 31276/2019, 15118/2019, 15613/2019, 15118/2019, 15117/2019, 15015/2019, 15556/2019, 15369/2019, 18165/2018, 17966/2018, 17421/2018, 16839/2019, 30711/2017, 20988/2017, 20987/2017, 27398/2016, 27396/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 356/2016);

11. con le richiamate pronunce si è ritenuto necessario, per il recepimento della contrattazione collettiva nazionale, della Delibera di giunta e del decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;

12. in alcune delle richiamate pronunce, è stata anche esclusa la prospettata violazione dell’art. 36 Cost. (Cass. 12357 del 2020, Cass. nn. 31276, 15284 e 15368 del 2019, Cass. nn. 17966 e 17421 del 2018) sul rilievo che non è sufficiente a fondare di per sè sola la denunciata violazione del principio costituzionale la comparazione con il trattamento retributivo corrisposto ad altri lavoratori impegnati nel medesimo settore, ma in ambiti territoriali diversi;

13. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e perchè le prospettazioni difensive esposte nel ricorso e nella memoria depositata dai ricorrenti non apportano argomenti idonei che inducano alla rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

14. il ricorso è inammissibile nella parte in cui (quarto motivo) si afferma che andava comunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in relazione al ritardo con il quale la Regione Sicilia aveva provveduto a recepire la contrattazione nazionale;

15. la sentenza impugnata non fa cenno alla pretesa risarcitoria sicchè trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, la parte ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione in entrambi i gradi del giudizio di merito, ma anche di specificare in quale atto e con quale modalità l’allegazione sia avvenuta, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019, Cass. n. 15430/2018; Cass. 31276 del 2019 pronunciata in relazione a controversia sovrapponibile a quella in esame);

16. gli oneri richiamati nel punto che precede non sono stati assolti dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad argomentare sul diritto al risarcimento del danno, senza neppure allegare di avere formulato in via subordinata la domanda risarcitoria e di averla riproposta in sede di appello;

17. la decisione gravata, che ha escluso la diretta applicabilità della contrattazione collettiva nazionale ed ha ritenuto requisito imprescindibile l’espresso recepimento da parte degli organi regionali, va, pertanto, confermata;

18. in via conclusiva, il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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