LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29156-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERMINE IGNAZIO;
– ricorrente –
contro
VILLA HELOISE COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1461/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
RITENUTO
che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:
con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, disattesa l’impugnazione proposta da C.G., confermò quella di primo grado, con la quale era stata rigettata la domanda del C., avanzata nei confronti della s.p.a. Villa Heloise Costruzioni in liquidazione, volta all’esecuzione in forma specifica di due contratti preliminari, aventi a oggetto immobili, promessi in vendita dalla s.p.a. Villa Heloise;
– che, in sintesi, la sentenza d’appello confutò l’impugnazione evidenziando che l’appellante non aveva dimostrato “nè di avere adempiuto alla propria prestazione residuo prezzo che le parti avevano stabilito pagarsi con l’atto definitivo) nè fatto luogo ad una pronta e seria offerta di essa”, manifestando adesione al principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 27342/2018; che il C. aveva, anzi, chiesto emettersi “sentenza non definitiva” (che la Corte panormita qualifica abnorme), che trasferisse la proprietà “in attesa del superamento delle ragioni ostative al trasferimento (mancato consenso dei creditori ipotecari e regolarità urbanistica) a mezzo rogito notarile”; che il Tribunale aveva correttamente evidenziato la impossibilità di conseguire ex art. 2932 c.c., effetto maggiore di quello ottenibile con l’autonomia privata e che tale ratio non era stata impugnata;
ritenuto che avverso la statuizione ricorre il C. e la Villa Heloise resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che il ricorrente, ben lungi dal confezionare puntuali e circostanziate censure improntate alle ipotesi tassative di cui all’art. 360 c.p.c., dopo essersi intrattenuto sulla vicenda fattuale e processuale, con intercalari di critica e commento privi di coordinazione e logica ripercorribilità, oltre che aspecifici, sotto il profilo dell’autosufficienza, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 1321 e 1322 c.c., afferma che la Corte di Palermo era incorsa in nullità poichè “ha emesso una sentenza del tutto controversa per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione non conforme alle regole giuridiche dettate dal Giudice di legittimità”, in quanto, non essendosi la convenuta “costituita volontariamente” in primo grado, “il giudice di primo grado aveva l’obbligo di autorizzare l’odierno ricorrente a rinotificare l’atto di citazione all’odierno liquidatore”;
che il ricorrente afferma che, se confermato, un non meglio evocato provvedimento di prevenzione, si avrebbe avuta la confisca degli immobili; che la sentenza del Tribunale di prevenzione risaliva al 2014 e il liquidatore ne era a conoscenza ed “esso, con astuzia, con la comparsa di risposta doveva dichiarare l’avvenuta confisca degli appartamenti dell’odierno ricorrente, per potere rinotificare l’atto di Appello al Sig. Presidente del Tribunale di Prevenzione di Palermo, per legittimo contraddittorio nella veste giuridica, e nell’interesse anche della DIA”; che i contratti preliminari di cui si discute erano stati regolarmente registrati; che la prominente alienante si era resa inadempiente; che le tre ipoteche avrebbero dovuto essere cancellate da quest’ultima entro sei mesi dalla stipola dell’atto notarile; che l’inadempimento può essere eccepito dalla controparte pur ove lo stesso resti integrato in epoca anteriore al previsto momento per adempiere; che si era conclamata una violazione del principio di buona fede; che si era in presenza di “nullità assoluta, anzi inesistente” della sentenza ai sensi degli artt. 16-162 c.p.c.; che, inoltre, si era verificata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;
che il ricorso è inammissibile per una pluralità di convergenti ragioni:
a) questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predetteipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018);
b) da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n. 11603, 14/5/2018, Rv. 648533);
c) nel caso al vaglio il ricorso, presenta una struttura atipica, promiscua, confusa e oscura, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s’è detto, i singoli passaggi decisionali della statuizione impugnata, sul modello dell’atto d’appello, mostrando in intreccio inestricabile di pretese, nonchè di prospettate violazioni, indissolubilmente compenetrate con il fatto e largamente eccentriche; critica che, in Ogni caso, si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della motivazione, ben al di fuori dell’ipotesi prevista dal n. 5 dell’art. 360, c.p.c. vigente, e in un alternativo accertamento fattuale;
d) la narrazione, a prescindere dall’intrinseca sua scarsa logica conseguenzialità, non solo giuridica, presuppone fatti, documenti e vicende in questa sede inconoscibili;
e) a tutto concedere, infine, il ricorso non coglie la ratio decidendi esposta, piuttosto nitidamente dalla Corte territoriale;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021