LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31894-2019 proposto da:
V.N., in proprio oltre che nella qualità di erede legittima, unitamente a VI.AN., VI.SA., del sig.
vi.an., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;
– ricorrenti –
contro
D.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MONTE BALDO, 8, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA INGLESE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO TRIBULATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 455/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la vicenda, per quel che ancora rileva d’utile in questa sede, può riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Catania, con sentenza definitiva, decidendo sull’impugnazione proposta da vi.an. e V.N., contro D.M.S. e nei confronti di Unicredit Management Bank s.p.a., F.A. e C.G., condannò quest’ultimi al pagamento della somma di Euro 31.857,08, oltre interessi, in favore degli appellanti;
– questa, in estrema sintesi, la vicenda, che ha mero rilievo d’inquadramento fattuale in questa sede: il Tribunale di Siracusa, allora Sezione distaccata di Augusta, rigettò l’opposizione proposta al vi. e dalla V. avverso il decreto di trasferimento di un immobile, venduto forzatamente in danno di C.G. e di F.A. (debitori della banca) e acquistato da D.M.S., disattendendo anche la domanda d’usucapione avanzata dagli opponenti, che godevano della disponibilità terreno, sul quale avevano edificato un fabbricato, loro promesso in vendita dagli esecutati, e compensò, per quel che qui rileva, le spese tra gli attori e la convenuta D.M.S.; la Corte locale, con sentenza parziale, risolse il contratto preliminare di compravendita e condannò il C. e la Fontana a restituire al vi. e alla V. la somma di Euro 4.906,34, nominando ctu per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 936 c.c.; la medesima Corte con la sentenza definitiva che qui viene in rilievo determinò nella somma sopra indicata quanto dovuto al C. e alla F., condannandoli a pagare le spese, di primo e secondo grado, in favore della D.M.;
– avverso quest’ultima sentenza ricorrono gli appellanti, sulla base di due censure e resiste con controricorso D.M.S.;
che il 31/12/2020 perveniva atto di rinuncia al ricorso accettato dalla controricorrente;
che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021